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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09414/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Una società edilizia impugnava un avviso di addebito con cui l'INPS le aveva richiesto contributi previdenziali per euro 13.631,19, a seguito di verbale ispettivo che aveva contestato la violazione dell'art. 78 del CCNL Edilizia Industria del 18.6.2008: la società aveva assunto lavoratori a tempo parziale oltre il limite percentuale del 3% previsto dal contratto collettivo nel periodo considerato. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione ritenendo applicabile, per i contratti part-time stipulati in sovrannumero, la cd. contribuzione virtuale ex art. 29 del d.l. n. 244/1995, cioè il minimale contributivo commisurato all'orario normale di lavoro. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 e dell'art. 9 d.lgs. n. 61/2000, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso la disciplina dei benefici contributivi con quella del part-time e avesse erroneamente qualificato il part-time in edilizia come agevolazione contributiva; 2) violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 61/2000, lamentando che il datore di lavoro edile fosse tenuto solo al rispetto della disciplina legale del rapporto part-time e non dei limiti quantitativi fissati dal CCNL ai fini previdenziali; 3) violazione dell'art. 29 del d.l. n. 244/1995, sostenendo che l'obbligo di versare contributi come se il rapporto fosse a tempo pieno anche per lavoratori a orario ridotto contrasterebbe con i principi di uguaglianza e proporzionalità costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla qualificazione del part-time come agevolazione in sé, ma sulla perdita del beneficio conseguente alla stipula di contratti part-time oltre il limite percentuale fissato dal CCNL; ha inoltre rilevato che il richiamo all'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, relativo alla decadenza dai benefici contributivi in caso di perdita del DURC, era estraneo al thema decidendum. Ha poi rigettato il secondo e il terzo motivo, riaffermando che nel settore edile il minimale contributivo ex art. 29 del d.l. n. 244/1995 si applica anche ai contratti part-time stipulati in eccedenza rispetto al limite collettivo, poiché la contrattazione collettiva può solo fissare limiti quantitativi all'utilizzo del part-time, senza incidere sull'inderogabile regime previdenziale. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 78 CCNL Edilizia Industria del 18.6.2008

    La clausola collettiva può fissare limiti quantitativi all'utilizzo dei contratti part-time nel settore edile; la violazione di tali limiti comporta la non applicabilità del regime contributivo agevolato ai rapporti stipulati in eccedenza.

  • art. 29 del d.l. n. 244/1995

    Nel settore edile stabilisce il minimale contributivo fondato sulla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro; tale regola si applica anche ai contratti part-time stipulati oltre il limite consentito dal contratto collettivo.

  • art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006

    Il richiamo a questa disposizione, in tema di benefici contributivi e DURC, è stato ritenuto estraneo al perimetro decisorio della controversia.

  • art. 9 d.lgs. n. 61/2000

    La disciplina legale del rapporto di lavoro a tempo parziale non esclude l'applicazione, sul piano previdenziale, del minimale contributivo previsto dalla normativa speciale per il settore edile.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei vizi denunciati in cassazione, ma il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per mancata correlazione con la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel settore edile, il minimale contributivo previsto dalla normativa speciale opera anche per i rapporti di lavoro part-time conclusi in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi fissati dal contratto collettivo applicabile.
  • La contrattazione collettiva può disciplinare e limitare l'utilizzo del part-time, ma non derogare alla disciplina previdenziale inderogabile fissata dalla legge.
  • Quando il ricorso per cassazione non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, il relativo motivo è inammissibile.
  • Ai fini contributivi, la retribuzione imponibile può essere determinata secondo la contribuzione virtuale, cioè assumendo l'orario normale di lavoro previsto dal CCNL anche se la prestazione è stata resa con orario ridotto, ove il rapporto rientri nell'ambito della disciplina speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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