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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8134/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva confermato colpevole per una spedizione punitiva. Deduce due motivi: 1) inesistenza e illogicità della motivazione e carenza probatoria sulla partecipazione consapevole del ricorrente all'evento criminoso (si contesta che gli elementi prodotti - guida della Mini Cooper di proprietà di terzi, rinvenimento di una spranga e indumenti nel veicolo - non dimostrino che egli fosse presente e consapevole del piano criminale, soprattutto trattandosi di un diciottenne); 2) errata applicazione del diritto in relazione alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione, sostenendo che la mera organizzazione del gruppo e il travisamento non sono di per sé sufficienti a dimostrare un radicamento temporale e psicologico dell'intento criminoso né la conoscenza/adesione effettiva del ricorrente al progetto.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ritiene le censure reiterative e non nuove rispetto alle risposte già fornite dalla Corte d'Appello; la motivazione del giudice di merito è ritenuta adeguata e fondata su una pluralità di elementi (presenza del veicolo in piazza e allo stadio, indicazioni testimoniali, riprese, percorso ripreso dalle telecamere, rinvenimento nel veicolo di una spranga e di indumenti conformi a quelli descritti dagli assalitori) non meramente congetturali. Sul secondo motivo la Corte ritiene che la motivazione sul punto sia congrua: la premeditazione è stata ricostruita dalla convergenza degli elementi indicativi di un piano predisposto (organizzazione di mezzi e persone, attacco a sorpresa, efficienza esecutiva). La Corte richiama il divieto per la Cassazione di procedere a riconsiderazioni di merito e conclude che le doglianze sollevate rientrano in censure di merito, pertanto inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 577 comma 1 nn. 3 e 4

    Norma in relazione alla quale sono state contestate circostanze aggravanti connesse alla spedizione punitiva; la Corte ha ritenuto sussistenti elementi fattuali che giustificano l'imputazione e le aggravanti contestate.

  • Codice penale, art. 582

    Norma richiamata nel capo di imputazione relativo alle lesioni (o al reato contestato); applicata come norma sostanziale oggetto della valutazione di responsabilità.

  • Codice penale, art. 583 comma 1 n. 1

    Richiamata nel capo di imputazione per la qualificazione delle lesioni o delle circostanze aggravanti connesse; la Corte ha ritenuto la qualificazione coerente con i fatti accertati.

  • Codice penale, art. 585 comma 1 e comma 2

    Norme relative alle conseguenze e alle aggravanti delle lesioni; sono state richiamate nell'ambito della quantificazione e della valutazione degli elementi costitutivi del reato.

  • Codice penale, art. 81 e art. 110

    Art. 110 (concorso di persone nel reato) e art. 81 (concernente le circostanze aggravanti); sono state utilizzate per ricondurre la condotta del ricorrente alla fattispecie di concorso nel reato e alle aggravanti contestate.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, in particolare la manifestazione di illogicità o contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto che l'eccezione sollevata fosse reiterativa e non fondata.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 3

    Stabilisce i limiti dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti rientrassero nelle censure di merito non consentite in cassazione e perciò inammissibili.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, comprensive dell'obbligo di pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa nell'impugnazione, del versamento alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte nella liquidazione delle sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammessi riesami di merito: i motivi devono prospettare vizi di diritto o errori di motivazione non meramente ricostruzioni alternative dei fatti.
  • La doglianza sulla carenza motivazionale richiede che l'imputato indichi un'ipotesi alternativa sostenibile e fondata su elementi del processo, non mera congettura o dubbio plausibile.
  • La configurabilità della premeditazione può essere desunta da una pluralità di elementi convergenti quali organizzazione di mezzi e persone, travisamento, efficienza esecutiva e coordinamento nell'attacco; tali indizi, valutati dal giudice di merito, possono legittimare l'aggravante.
  • Se il ricorso è inammissibile per profili di colpa, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento di somme alla Cassa delle ammende e alle spese processuali.
  • Chi impugna in Cassazione deve focalizzarsi su profili di legittimità (errore di diritto, manifesta illogicità grave e non reiterativa) e documentare, con riferimenti al materiale processuale, la sussistenza di tali vizi.

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