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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06901/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di ripetizione di indebito proposta da un utente nei confronti della società che gestiva il servizio d'igiene ambientale del Comune di Venezia, per ottenere la restituzione dell'IVA versata sulla TIA. Il giudizio di merito aveva visto un accoglimento solo parziale dell'appello della società. In sede di legittimità la società ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, ma successivamente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso; l'utente ha aderito alla rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e dell'adesione prestata dalla controparte, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Ha inoltre precisato che l'estinzione esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di misura eccezionale non estensibile analogicamente.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La domanda originaria era qualificata come azione di ripetizione d'indebito per la restituzione dell'IVA versata sulla TIA.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione del giudizio, poiché la norma si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
  • L'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile in via analogica ai casi di estinzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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