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Sentenza

Sentenza n. 8768/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno (prot. n. K10/-OMISSIS-) del 27 febbraio 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 28 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. f) della legge 91/1992;

Giustizia amministrativa202505694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 27 febbraio 2025, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile il 2 gennaio 2018, relativa al reato di lesioni personali, commesso con l’aggravante dei futili motivi nel corso di una lite e accompagnato da gravi conseguenze lesive. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per motivazione insufficiente, carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, illogicità manifesta, nonché violazione ed erronea applicazione degli artt. 9 della legge n. 91/1992 e 10-bis della legge n. 241/1990 e delle norme sul giusto procedimento. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la stabile residenza, i congrui requisiti reddituali, l’assenza di ulteriori precedenti penali e il significativo inserimento nella comunità nazionale. Nel corso del giudizio ha inoltre invocato la riabilitazione dagli effetti penali, intervenuta dopo l’adozione del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del Ministero, fondata sulla sentenza irrevocabile di applicazione della pena per lesioni personali, reputata indicativa di aggressività e di una possibile inaffidabilità del richiedente rispetto ai valori della convivenza ordinata. La condotta, rientrando nel decennio antecedente alla domanda, poteva essere valutata nel periodo di osservazione rilevante per il giudizio prognostico sull’inserimento nella comunità nazionale. Il Collegio ha sottolineato la gravità concreta del fatto, commesso per futili motivi e con lesioni guaribili in 49 giorni, nonché la pena edittale prevista, astrattamente ostativa persino all’acquisto della cittadinanza per matrimonio. Ha escluso che la valutazione amministrativa dovesse coincidere con quella penale, potendo il medesimo fatto assumere autonoma rilevanza nel procedimento di naturalizzazione. La riabilitazione non è stata considerata, poiché successiva al diniego impugnato e quindi non conoscibile né valutabile dall’Amministrazione al momento della decisione; inoltre, il fatto conserva autonoma rilevanza nel giudizio prognostico amministrativo. Il TAR ha attribuito ulteriore rilievo alla dichiarazione non veritiera resa dal ricorrente nella domanda circa l’esistenza degli addebiti penali, ritenendola indicativa di una compromissione del rapporto di fiducia con le istituzioni e potenzialmente sufficiente a sostenere il diniego anche indipendentemente da un reato di falso. La stabile occupazione, la disponibilità reddituale, l’assenza di pericolosità attuale e l’integrazione sociale sono state ritenute condizioni ordinarie e prerequisiti minimi per la naturalizzazione, non elementi idonei a compensare le circostanze ostative. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La naturalizzazione dello straniero residente legalmente in Italia da almeno dieci anni richiede una valutazione complessiva e prognostica dell’inserimento nella comunità nazionale, dell’affidabilità e dell’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.

  • art. 6 l. 91/1992

    La pena edittale pari o superiore a tre anni prevista per il reato considerato è stata valorizzata come elemento che sarebbe automaticamente ostativo persino all’acquisto della cittadinanza per matrimonio e, a maggior ragione, rilevante nella naturalizzazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante l’indicazione del precedente penale, della sua gravità concreta e delle ragioni per cui esso incideva sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi e le osservazioni presentate dall’interessato sono state ritenute non idonee a superare gli elementi preclusivi individuati dall’Amministrazione.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione non veritiera resa nella domanda è stata considerata rilevante quale indice di compromissione del rapporto fiduciario con le istituzioni, anche indipendentemente dall’accertamento di un autonomo reato di falso.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La stabile occupazione e l’integrazione richieste per il soggiorno legale sono state considerate condizioni ordinarie per l’ingresso e la permanenza, non sufficienti da sole a fondare la concessione della cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    I requisiti ordinariamente necessari per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno non equivalgono al più intenso giudizio di affidabilità richiesto per la naturalizzazione.

  • artt. 444 e 445 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, può essere valutata dall’Amministrazione come elemento penale pregiudizievole nel procedimento di concessione della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente, il suo inserimento nella comunità nazionale e la sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, mediante un giudizio complessivo e prognostico rivolto anche al futuro.
  • Un fatto penalmente rilevante può assumere autonoma e negativa rilevanza nel procedimento amministrativo di naturalizzazione, anche quando la valutazione amministrativa non coincida con quella compiuta in sede penale e indipendentemente dagli effetti propri dell’accertamento penale.
  • Le condotte commesse nel decennio antecedente alla domanda di naturalizzazione rientrano nel periodo di osservazione utile a verificare il requisito qualitativo dell’irreprensibilità della condotta; la sola stabilità del soggiorno, dell’occupazione e del reddito non dimostra di per sé il possesso di tale requisito.
  • La riabilitazione intervenuta dopo l’adozione del diniego di cittadinanza non può essere utilizzata per censurare la legittimità originaria del provvedimento, poiché l’Amministrazione deve valutare la domanda sulla base della situazione esistente al momento della decisione.
  • La dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza circa l’esistenza di precedenti o addebiti penali può costituire autonomo indice di inaffidabilità e di compromissione del rapporto fiduciario con le istituzioni, anche senza l’accertamento di un autonomo reato di falso.
  • La concessione della cittadinanza per naturalizzazione tutela anzitutto un interesse pubblico connesso all’ampliamento della comunità statale; pertanto, l’interesse individuale del richiedente e il suo ordinario inserimento socioeconomico non impongono il rilascio dello status civitatis in presenza di elementi concretamente indicativi di inaffidabilità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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