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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17817/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del tribunale di Pistoia che aveva confermato l'assoluzione dei Bottari, denunciando: 1) omissione, contraddittorietà e vizio di motivazione per travisamento delle prove con riferimento al capo n. 1) (art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.); 2) omessa motivazione in relazione ai capi n. 2) e n. 3), sostenendo che la corte d'appello non aveva valutato adeguatamente le dichiarazioni a sostegno delle accuse, e invocando sia l'art. 606, co.1, lett. e) che la lett. c) per farle rientrare nei motivi di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i vizi denunciati attengono alla motivazione (art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.), e, per i giudizi di appello relativi a reati di competenza del giudice di pace, l'art. 606, co.2-bis, c.p.p. limita il ricorso per cassazione ai soli motivi di cui alle lett. a), b) e c). Il tentativo di ricollegare la mancanza di motivazione alla lett. c) (violazione di norme processuali) è stato ritenuto inidoneo, poiché la lett. c) riguarda nullità o inutilizzabilità previste a pena e non la mera omissione di argomentazione, che rientra nella lett. e). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    co.1, lett. c) e lett. e); co.2-bis

    La Corte interpreta la limitazione dell'art. 606, co.2-bis (ricorso per cassazione nei giudizi di appello su decisioni del giudice di pace) nel senso che solo i motivi indicati alle lett. a), b) e c) sono proponibili; le doglianze attinenti alla motivazione rientrano nella lett. e) e risultano inammissibili in tali casi

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna del ricorrente alle spese di procedimento; applicata qui anche per irrogare la sanzione di euro 3000 a favore della cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità del ricorso

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co. 8

    Riferimento procedurale relativo alla modalità di trattazione orale dei ricorsi e alle memorie depositate; menzionato in ordine alla requisitoria depositata dal P.G. come memoria

  • d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, co. 1

    Norma di proroga degli effetti della disciplina sulla trattazione orale richiamata nella motivazione

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione avverso sentenze di appello pronunciate su reati di competenza del giudice di pace verificare preliminarmente l'ammissibilità: sono ammissibili in cassazione solo i motivi previsti dalle lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.
  • Le doglianze attinenti alla mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione rientrano nella lett. e) dell'art. 606 c.p.p. e, se il procedimento origina dal giudice di pace con il limite di cui al co.2-bis, risultano normalmente inammissibili in cassazione
  • Non è efficace il tentativo di "travestire" un vizio motivazionale come violazione di norme processuali (lett. c) salvo che si tratti di nullità o altre ipotesi espressamente previste a pena); occorre individuare nei fatti una specifica inosservanza di norme processuali sanzionate a pena per inquadrare la lett. c)
  • Chi propone ricorso in cassazione deve valutare il rischio di condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda se il motivo è manifestamente inammissibile; è utile un controllo di ammissibilità formale prima del deposito
  • Se la critica riguarda omissioni della corte d'appello nella disamina dei motivi di appello, considerare l'impugnazione con i rimedi procedurali adeguati (eventuale nuovo appello se ammesso, o motivare la questione in termini compatibili con le lett. a), b) o c) ove possibile)

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