Cassazione Penale, Sentenza n. 17817/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del tribunale di Pistoia che aveva confermato l'assoluzione dei Bottari, denunciando: 1) omissione, contraddittorietà e vizio di motivazione per travisamento delle prove con riferimento al capo n. 1) (art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.); 2) omessa motivazione in relazione ai capi n. 2) e n. 3), sostenendo che la corte d'appello non aveva valutato adeguatamente le dichiarazioni a sostegno delle accuse, e invocando sia l'art. 606, co.1, lett. e) che la lett. c) per farle rientrare nei motivi di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i vizi denunciati attengono alla motivazione (art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.), e, per i giudizi di appello relativi a reati di competenza del giudice di pace, l'art. 606, co.2-bis, c.p.p. limita il ricorso per cassazione ai soli motivi di cui alle lett. a), b) e c). Il tentativo di ricollegare la mancanza di motivazione alla lett. c) (violazione di norme processuali) è stato ritenuto inidoneo, poiché la lett. c) riguarda nullità o inutilizzabilità previste a pena e non la mera omissione di argomentazione, che rientra nella lett. e). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
co.1, lett. c) e lett. e); co.2-bis
La Corte interpreta la limitazione dell'art. 606, co.2-bis (ricorso per cassazione nei giudizi di appello su decisioni del giudice di pace) nel senso che solo i motivi indicati alle lett. a), b) e c) sono proponibili; le doglianze attinenti alla motivazione rientrano nella lett. e) e risultano inammissibili in tali casi
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna del ricorrente alle spese di procedimento; applicata qui anche per irrogare la sanzione di euro 3000 a favore della cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità del ricorso
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co. 8
Riferimento procedurale relativo alla modalità di trattazione orale dei ricorsi e alle memorie depositate; menzionato in ordine alla requisitoria depositata dal P.G. come memoria
d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, co. 1
Norma di proroga degli effetti della disciplina sulla trattazione orale richiamata nella motivazione
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione avverso sentenze di appello pronunciate su reati di competenza del giudice di pace verificare preliminarmente l'ammissibilità: sono ammissibili in cassazione solo i motivi previsti dalle lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.
- Le doglianze attinenti alla mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione rientrano nella lett. e) dell'art. 606 c.p.p. e, se il procedimento origina dal giudice di pace con il limite di cui al co.2-bis, risultano normalmente inammissibili in cassazione
- Non è efficace il tentativo di "travestire" un vizio motivazionale come violazione di norme processuali (lett. c) salvo che si tratti di nullità o altre ipotesi espressamente previste a pena); occorre individuare nei fatti una specifica inosservanza di norme processuali sanzionate a pena per inquadrare la lett. c)
- Chi propone ricorso in cassazione deve valutare il rischio di condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda se il motivo è manifestamente inammissibile; è utile un controllo di ammissibilità formale prima del deposito
- Se la critica riguarda omissioni della corte d'appello nella disamina dei motivi di appello, considerare l'impugnazione con i rimedi procedurali adeguati (eventuale nuovo appello se ammesso, o motivare la questione in termini compatibili con le lett. a), b) o c) ove possibile)
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