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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28978/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da una compravendita immobiliare conclusa anni prima tra la società ricorrente e una società venditrice; in relazione a tale operazione un soggetto del gruppo bancario resistente aveva promosso azione per simulazione e/o revocatoria. Successivamente la società ricorrente aveva avviato una trattativa per la vendita di un immobile a un rappresentante di una comunità islamica locale, trattativa che si era interrotta dopo l'invio da parte della banca resistente di una diffida formale. La società acquirente della vicenda ha quindi convenuto le società del gruppo bancario chiedendo il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato € 480.000; la Corte d'appello, in accoglimento degli appelli delle banche, aveva invece rigettato integralmente la domanda risarcitoria. In cassazione la società soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione/falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. (con richiamo anche all'art. 1223 c.c.), sostenendo che la diffida bancaria avesse ingiustamente impedito la conclusione della vendita e contestando la valutazione di condotta, nesso causale e quantificazione del danno; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che la Corte territoriale avesse male apprezzato le prove documentali e testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente rubricato come violazione di legge, fosse in realtà diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e non individuasse specificamente quale errore di sussunzione o di applicazione dell'art. 2043 c.c. avesse commesso la Corte d'appello; analogamente il secondo motivo non denunciava una vera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ma mirava a ottenere un nuovo giudizio sul materiale probatorio, esorbitando anche dai limiti del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    la doglianza di violazione di tale norma, se non indica specificamente l'errore del giudice di merito, si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto ed è inammissibile in cassazione

  • art. 1223 c.c.

    richiamato solo in relazione alla dedotta quantificazione del danno, senza che il ricorso spiegasse un effettivo errore di applicazione della norma

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere prospettata come mera critica alla valutazione delle prove, ma richiede la deduzione di un vero error in procedendo nei limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato per il solo fatto che il giudice attribuisca alle prove un diverso peso rispetto a quello auspicato dalla parte

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    non consente di veicolare una censura diretta essenzialmente alla rivalutazione del merito

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio al di fuori del perimetro del vizio motivazionale

  • art. 380-bis c.p.c.

    secondo comma; terzo comma

    la ricorrente ha chiesto la decisione dopo la proposta del presidente delegato; la Corte ha definito il giudizio conformemente alla proposta accelerata

  • art. 96 c.p.c.

    in presenza di inammissibilità evidente del ricorso, la Corte ha applicato la condanna al pagamento di somme ulteriori a titolo sanzionatorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, non individua l'errore di diritto del giudice di merito ma mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
  • La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare un terzo grado di merito sul compendio probatorio; occorre indicare un effettivo omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il semplice dissenso sulla ricostruzione del materiale istruttorio, ma richiede la prospettazione di un errore nel governo della prova secondo i rigorosi canoni elaborati dalla Cassazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente diretto alla rivalutazione del merito, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze sanzionatorie previste per la definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità civileImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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