Cassazione Civile, Ordinanza n. 28978/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da una compravendita immobiliare conclusa anni prima tra la società ricorrente e una società venditrice; in relazione a tale operazione un soggetto del gruppo bancario resistente aveva promosso azione per simulazione e/o revocatoria. Successivamente la società ricorrente aveva avviato una trattativa per la vendita di un immobile a un rappresentante di una comunità islamica locale, trattativa che si era interrotta dopo l'invio da parte della banca resistente di una diffida formale. La società acquirente della vicenda ha quindi convenuto le società del gruppo bancario chiedendo il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato € 480.000; la Corte d'appello, in accoglimento degli appelli delle banche, aveva invece rigettato integralmente la domanda risarcitoria. In cassazione la società soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione/falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. (con richiamo anche all'art. 1223 c.c.), sostenendo che la diffida bancaria avesse ingiustamente impedito la conclusione della vendita e contestando la valutazione di condotta, nesso causale e quantificazione del danno; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che la Corte territoriale avesse male apprezzato le prove documentali e testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente rubricato come violazione di legge, fosse in realtà diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e non individuasse specificamente quale errore di sussunzione o di applicazione dell'art. 2043 c.c. avesse commesso la Corte d'appello; analogamente il secondo motivo non denunciava una vera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ma mirava a ottenere un nuovo giudizio sul materiale probatorio, esorbitando anche dai limiti del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
la doglianza di violazione di tale norma, se non indica specificamente l'errore del giudice di merito, si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto ed è inammissibile in cassazione
art. 1223 c.c.
richiamato solo in relazione alla dedotta quantificazione del danno, senza che il ricorso spiegasse un effettivo errore di applicazione della norma
art. 115 c.p.c.
la sua violazione non può essere prospettata come mera critica alla valutazione delle prove, ma richiede la deduzione di un vero error in procedendo nei limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità
art. 116 c.p.c.
non è violato per il solo fatto che il giudice attribuisca alle prove un diverso peso rispetto a quello auspicato dalla parte
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
non consente di veicolare una censura diretta essenzialmente alla rivalutazione del merito
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il motivo è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio al di fuori del perimetro del vizio motivazionale
art. 380-bis c.p.c.
secondo comma; terzo comma
la ricorrente ha chiesto la decisione dopo la proposta del presidente delegato; la Corte ha definito il giudizio conformemente alla proposta accelerata
art. 96 c.p.c.
in presenza di inammissibilità evidente del ricorso, la Corte ha applicato la condanna al pagamento di somme ulteriori a titolo sanzionatorio
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, non individua l'errore di diritto del giudice di merito ma mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
- La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare un terzo grado di merito sul compendio probatorio; occorre indicare un effettivo omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dalla giurisprudenza di legittimità.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il semplice dissenso sulla ricostruzione del materiale istruttorio, ma richiede la prospettazione di un errore nel governo della prova secondo i rigorosi canoni elaborati dalla Cassazione.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente diretto alla rivalutazione del merito, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze sanzionatorie previste per la definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28851/2023 del 18/10/2023
- ordinanza_civile · 18 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28852/2023 del 18/10/2023
- ordinanza_civile · 18 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28854/2023 del 18/10/2023
- ordinanza_civile · 18 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28855/2023 del 18/10/2023
- ordinanza_civile · 18 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28858/2023 del 18/10/2023
- ordinanza_civile · 18 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28870/2023 del 18/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →