Sentenza n. 357/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare - del decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 3.06.2025, con il quale è stata inflitta alla ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio; - della delibera del Consiglio provinciale di disciplina istituito presso la Questura di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante la proposta della sanzione disciplinare di destituzione dal servizio; - della nota di contestazione addebiti del 24.04.2024 a firma del funzionario istruttore, notificata il 27.04.2024, avente ad oggetto la contestazione degli addebiti di cui al procedimento disciplinare instaurato nei confronti della ricorrente; - del provvedimento del Questore di -OMISSIS-, mai comunicato e mai notificato e di cui si suppone l’esistenza, di deferimento della ricorrente al Consiglio provinciale di disciplina presso la Questura di -OMISSIS-; - del decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 14.08.2024, con il quale è stata annullata la delibera del Consiglio provinciale di Disciplina del 5.07.2024 e gli ulteriori atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti della ricorrente, a partire dalla relazione istruttoria datata 3.06.2024; - della nota di contestazione addebiti del 4.09.2024 a firma del funzionario istruttore, notificata il 7.09.2024, avente ad oggetto la contestazione degli addebiti di cui al procedimento disciplinare instaurato nei confronti della ricorrente; - del decreto del Questore di -OMISSIS- del 10.10.2024, di proroga delle indagini del funzionario istruttore; - della relazione conclusiva del funzionario istruttore del 27.10.2024, indirizzata al Questore di -OMISSIS-, relativa al procedimento disciplinare instaurato nei confronti del ricorrente, di cui alla seconda lettera di contestazione degli addebiti del 4.09.2024; - di tutti gli atti e dell’intero procedimento disciplinare, instaurato nei confronti della ricorrente, come rinnovato a seguito al decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, ivi compresi i verbali del Consiglio di disciplina di cui alle riunioni del 14.11.2024 e del 28.11.2024 e la relativa delibera di proposta della sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per mesi sei del 6.12.2024 n. Cat. -OMISSIS-; - del decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data 11.03.2025, con il quale sono stati annullati gli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti della ricorrente, a partire dal verbale di trattazione orale del 28.11.2024 fino alla delibera del Consiglio provinciale di disciplina di proposta di sospensione dal servizio per mesi sei del 6.12.2024 n. Cat. -OMISSIS-; - di tutti gli atti e dell’intero procedimento disciplinare instaurato nei confronti della ricorrente, come rinnovato a seguito del decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, ivi compresi i verbali del Consiglio provinciale di disciplina di cui alle riunioni del 26.03.2025 e del 8.04.2025 e la relativa delibera di proposta della sanzione disciplinare di destituzione dal servizio; - per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Capo della Polizia che ha inflitto la destituzione dal servizio, nonché gli atti del procedimento disciplinare e i precedenti decreti di annullamento e rinnovazione
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il procedimento disciplinare instaurato in relazione a fatti oggetto di un procedimento penale concluso con non luogo a procedere per prescrizione. Il primo motivo contestava il decreto con cui il Capo della Polizia aveva annullato la prima fase del procedimento, conclusasi con la proposta di archiviazione, deducendo violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, dell'art. 21, comma 3, d.P.R. 737/1981 ed eccesso di potere. Il secondo motivo, proposto subordinatamente, contestava il successivo decreto di annullamento della fase conclusasi con la proposta di sospensione dal servizio per sei mesi, sostenendo che il Capo della Polizia avesse travisato le risultanze procedimentali, violato la presunzione di non colpevolezza ed esercitato illegittimamente un controllo di merito, sostituendo la propria valutazione a quella del Consiglio di disciplina. Il terzo motivo censurava direttamente la proposta di sospensione per violazione degli artt. 4 e 13 d.P.R. 737/1981, difetto di istruttoria e motivazione, mancata considerazione della buona fede, dell'assenza di utilità economica e dei precedenti di servizio. Il quarto e il quinto motivo, formulati in via subordinata, contestavano la successiva proposta di destituzione e il decreto finale per difetto di istruttoria e motivazione, erronea valutazione dei fatti, violazione della proporzionalità e della presunzione di non colpevolezza.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo motivo, ritenendo legittimo il primo annullamento disposto dal Capo della Polizia: la relazione istruttoria e la proposta di archiviazione erano viziate da difetto di istruttoria perché non erano stati acquisiti gli atti d'indagine penale, la cui mancanza impediva una ricostruzione completa dei fatti. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il secondo decreto di annullamento non individuava specifiche irregolarità procedimentali o vizi di legittimità, ma esprimeva soltanto un diverso apprezzamento sulla gravità dei fatti e sull'adeguatezza della sanzione proposta dal Consiglio di disciplina. Il Capo della Polizia può controllare la regolarità e la legittimità del procedimento, ma non può sindacare in malam partem il merito dell'accusa né imporre, direttamente o indirettamente, un aggravamento della sanzione proposta dall'organo collegiale. L'accoglimento ha comportato l'annullamento del secondo decreto di annullamento e il travolgimento per illegittimità derivata degli atti successivi, inclusi la proposta di destituzione e il decreto finale di destituzione; i motivi quarto e quinto sono stati assorbiti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro una proposta endoprocedimentale di sospensione, non autonomamente lesiva e comunque non seguita, allo stato, da un provvedimento conclusivo. Spese compensate per reciproca soccombenza e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 737/1981
Disciplina l'inchiesta disciplinare per le infrazioni suscettibili di sospensione dal servizio o destituzione, attribuendo al funzionario istruttore l'acquisizione degli elementi necessari e la redazione della relazione finale.
art. 21 d.P.R. 737/1981
Il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza «provvede con decreto motivato a dichiarare l’inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all’inquisito».
Il Capo della Polizia può controllare la regolarità e la legittimità delle fasi procedimentali e disporre il riesame in presenza di vizi di legittimità; non può però sostituire la propria valutazione di merito a quella del Consiglio di disciplina né aggravare la proposta sanzionatoria.
art. 13 d.P.R. 737/1981
Impone di considerare, nella definizione della responsabilità e della sanzione disciplinare, i precedenti disciplinari e di servizio, l'anzianità e il comportamento successivo dell'incolpato.
art. 7, comma 2, d.P.R. 737/1981
Costituisce la base normativa indicata per l'irrogazione della destituzione dal servizio.
art. 21-nonies l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento al primo annullamento, ma il TAR ha respinto la censura ritenendo comunque legittimo l'esercizio del potere di controllo per il rilevato difetto di istruttoria.
art. 119 d.P.R. 3/1957
Richiamato dal TAR per precisare che, in presenza delle condizioni previste, avrebbe potuto essere adottato un provvedimento conclusivo successivo alla proposta di sospensione; ciò conferma il carattere endoprocedimentale della proposta impugnata.
Massime di principio
- Nell'ambito del procedimento disciplinare del personale della pubblica sicurezza, l'autorità di vertice può controllare la regolarità e la legittimità delle diverse fasi procedimentali e annullare gli atti viziati, disponendone la rinnovazione quando il difetto di istruttoria impedisca una completa ricostruzione dei fatti.
- Il potere di riesame dell'autorità competente all'irrogazione della sanzione non consente di sostituire la propria valutazione a quella del Consiglio di disciplina sul merito dell'accusa o sulla gravità della condotta; il controllo deve rimanere circoscritto ai vizi di legittimità del procedimento.
- L'autorità competente può discostarsi dalla deliberazione del Consiglio di disciplina soltanto in senso più favorevole all'incolpato, mentre non può valutare in malam partem le risultanze istruttorie, aggravare la sanzione proposta o indurre l'organo collegiale a riformulare la proposta in senso peggiorativo.
- Una proposta sanzionatoria del Consiglio di disciplina, in quanto atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e non seguito da un provvedimento conclusivo, non è autonomamente impugnabile.
- L'annullamento giurisdizionale dell'atto con cui l'autorità di vertice dispone illegittimamente la rinnovazione del procedimento comporta il travolgimento per illegittimità derivata degli atti successivi adottati nella fase rinnovata.
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