Corte di giustizia, Sentenza C-348/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 luglio 2017. — Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 12, 14, 31 e 46 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale – Possibilità per il giudice di statuire senza ascoltare il richiedente. — Causa C-348/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nel sistema della direttiva 2013/32, il diritto a un ricorso effettivo non comporta un obbligo assoluto per il giudice di ascoltare nuovamente il richiedente asilo. Se il fascicolo contiene già gli elementi necessari, compreso il verbale del colloquio amministrativo, il giudice può respingere il ricorso senza udienza. Resta però necessario che il giudice possa disporre l'audizione quando la reputi indispensabile per l'esame completo ed ex nunc richiesto dall'articolo 46, paragrafo 3.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva 2013/32 e l'articolo 47 della Carta del rigetto "de plano" del ricorso giurisdizionale in materia di protezione internazionale, senza nuova audizione del richiedente.
La questione giuridica
Se la direttiva 2013/32/UE, in particolare gli articoli 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta, osti a una disciplina nazionale che consente al giudice adito contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata di respingere il ricorso senza ascoltare nuovamente il richiedente, quando questi sia già stato sentito in sede amministrativa e gli elementi di fatto non lascino dubbi sulla fondatezza del diniego.
Principio di diritto
La direttiva 2013/32/UE, letta alla luce dell'articolo 47 della Carta, non impone al giudice investito del ricorso contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale di procedere sempre a una nuova audizione del richiedente. Il giudice può decidere senza sentirlo quando dispone, nel fascicolo e nel verbale o trascrizione del colloquio di primo grado, di elementi sufficienti per un esame completo ed ex nunc; tuttavia deve poter ordinare l'audizione se la ritiene necessaria per garantire la tutela giurisdizionale effettiva. Tale soluzione è ammessa solo se in primo grado il richiedente ha avuto la possibilità di un colloquio personale conforme all'articolo 14 e il relativo verbale/trascrizione è disponibile nel fascicolo.
Norme richiamate
- Direttiva 2013/32/UE
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articoli 12, 14, 17, 31, 32 e 46 della direttiva 2013/32/UE
- Articolo 2, lettere c) e f), della direttiva 2013/32/UE
Rigetto del ricorso in materia di protezione internazionale senza nuova audizione del richiedente
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano in materia di protezione internazionale. Il giudice italiano chiedeva se la direttiva 2013/32/UE consenta di respingere un ricorso contro il diniego di asilo senza procedere a una nuova audizione del richiedente, quando questi sia già stato ascoltato in sede amministrativa e il ricorso appaia manifestamente infondato.
Contesto fattuale e procedimento principale
Moussa Sacko, cittadino maliano, aveva presentato domanda di protezione internazionale in Italia. La Commissione territoriale di Milano lo aveva già sentito in sede amministrativa e aveva poi respinto la domanda, ritenendo che le ragioni dedotte fossero essenzialmente economiche e non riconducibili a persecuzione o a rischi idonei a fondare la protezione sussidiaria. Il ricorrente aveva impugnato il diniego dinanzi al Tribunale di Milano, che intendeva respingere il ricorso come manifestamente infondato senza fissare una nuova audizione.
Normativa rilevante
La Corte ha esaminato la direttiva 2013/32/UE, in particolare:
- l'articolo 12, relativo alle garanzie per i richiedenti;
- l'articolo 14, sul colloquio personale in primo grado;
- l'articolo 17, sul verbale o sulla trascrizione del colloquio;
- l'articolo 31, sulla procedura di esame;
- l'articolo 32, paragrafo 2, sulle domande manifestamente infondate;
- l'articolo 46, sul diritto a un ricorso effettivo e sull'esame completo ed ex nunc. Ha inoltre richiamato l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nonché gli articoli 4, paragrafo 3, e 19, paragrafo 1, TUE.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che nessuna delle disposizioni invocate impone espressamente al giudice del ricorso di tenere un'udienza o di ascoltare di nuovo il richiedente. L'articolo 14 obbliga il colloquio personale solo in primo grado, davanti all'autorità accertante; l'articolo 46, pur garantendo un ricorso effettivo e un esame completo ed ex nunc, non prevede in sé un obbligo generalizzato di audizione.
La Corte collega però l'articolo 46 della direttiva all'articolo 47 della Carta e ai diritti della difesa. Da ciò deriva che l'assenza di audizione nel giudizio di impugnazione costituisce una restrizione di tali diritti, ma non necessariamente una violazione, perché il diritto di essere ascoltato non è assoluto. Il carattere effettivo del ricorso deve essere valutato alla luce delle circostanze concrete e del contenuto del fascicolo.
Elemento decisivo è la stretta connessione tra il procedimento amministrativo di primo grado e il controllo giurisdizionale: se il richiedente è stato già sentito in modo conforme all'articolo 14 e il verbale o la trascrizione del colloquio è disponibile nel fascicolo, il giudice può, in linea di principio, effettuare l'esame completo ed ex nunc sulla base di tali elementi e delle memorie scritte. In tal caso, l'omissione dell'audizione risponde anche all'esigenza di celerità richiamata dal considerando 18 della direttiva.
Al contrario, se il giudice ritiene che il fascicolo non sia sufficiente per l'esame richiesto dall'articolo 46, paragrafo 3, deve poter disporre l'audizione; una norma nazionale non può impedirglielo invocando esigenze di rapidità, perché ciò comprometterebbe la tutela giurisdizionale effettiva.
Decisione
La Corte dichiara che la direttiva 2013/32/UE, letta alla luce dell'articolo 47 della Carta, non osta a che il giudice nazionale respinga senza nuova audizione un ricorso contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, purché il richiedente sia stato previamente sentito in primo grado e il verbale o la trascrizione del colloquio sia nel fascicolo. Resta però necessario che il giudice abbia la possibilità di disporre l'audizione quando lo ritenga indispensabile per l'esame completo ed ex nunc della controversia.
Principio affermato
Non esiste un diritto assoluto del richiedente asilo a essere nuovamente ascoltato in sede di ricorso avverso il diniego della protezione internazionale; il giudice può decidere sulla base degli atti se il fascicolo è sufficiente, ma deve conservare il potere di ordinare l'audizione quando necessario per garantire un ricorso effettivo.
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