Corte di giustizia, Sentenza C-386/16
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 luglio 2017. — «Toridas» UAB contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 138, paragrafo 1 – Qualificazione di un’operazione quale cessione intracomunitaria – Esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni – Intenzione dell’acquirente di rivendere i beni acquistati ad un soggetto passivo in un altro Stato membro prima del loro trasporto fuori dal territorio del primo Stato membro – Eventuale incidenza della trasformazione di una parte dei beni prima della loro spedizione. — Causa C-386/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito come qualificare, ai fini IVA, due vendite successive con un solo trasporto intracomunitario. Ha escluso che la prima cessione possa beneficiare dell’esenzione dell’articolo 138, paragrafo 1, quando il bene è poi rivenduto prima del trasporto e spedito direttamente al cliente finale in un terzo Stato membro. Ha inoltre affermato che l’identificazione IVA dell’intermediario in un diverso Stato membro e la lavorazione successiva dei beni non sono elementi idonei a modificare la qualificazione della prima operazione.
Cessione intracomunitaria in una catena di due vendite successive: imputazione del trasporto unico e irrilevanza dell’identificazione IVA dell’intermediario e della trasformazione successiva dei beni ai fini dell’esenzione.
La questione giuridica
Se, in una catena di due cessioni successive con un solo trasporto intracomunitario, la prima cessione effettuata da un soggetto passivo stabilito nel primo Stato membro possa essere esentata ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA quando l’acquirente intermedio, identificato ai fini IVA in un secondo Stato membro, informa il fornitore di voler rivendere immediatamente i beni a un soggetto passivo di un terzo Stato membro; e se la successiva trasformazione di una parte dei beni prima della spedizione nello Stato membro finale incida su tale esenzione.
Principio di diritto
In una catena di due cessioni successive che dà luogo a un solo trasporto intracomunitario, il trasporto può essere imputato solo a una delle due cessioni, che è l’unica eventualmente esente ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. Se la seconda cessione al cliente finale è perfezionata prima del trasporto e il bene è spedito direttamente dal primo Stato membro allo Stato membro del cliente finale, la prima cessione non è una cessione intracomunitaria esente; il fatto che l’acquirente intermedio sia identificato ai fini IVA in un altro Stato membro non è, da solo, un criterio decisivo né una prova sufficiente del carattere intracomunitario. Inoltre, una trasformazione dei beni effettuata dopo la prima cessione e prima del trasporto verso lo Stato membro finale non altera tale conclusione, perché non rientra tra le condizioni sostanziali dell’esenzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 20, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 32, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 33, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 40, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 138, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 140, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 141, direttiva 2006/112/CE
Cessione intracomunitaria in una catena di due vendite successive
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas in materia di IVA e, in particolare, di esenzione delle cessioni intracomunitarie ai sensi della direttiva 2006/112/CE. La controversia nasce da una struttura commerciale con un intermediario identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello del primo fornitore e da quello degli acquirenti finali.
Fatti e procedimento principale
La società Toridas, stabilita e identificata ai fini IVA in Lituania, aveva importato pesce congelato dal Kazakistan e lo aveva ceduto a Megalain, società stabilita e identificata ai fini IVA in Estonia. In base all’accordo tra le parti, Megalain si impegnava a rivendere i beni entro 30 giorni e a dimostrarne l’effettiva esportazione dalla Lituania; Toridas si occupava della custodia e delle spese fino all’uscita dei beni dal territorio lituano.
Dagli atti risultava che Megalain rivendeva i beni, spesso lo stesso giorno o il giorno successivo, ad acquirenti stabiliti in Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Polonia. In alcuni casi i beni venivano spediti direttamente dalla Lituania ai clienti finali; in altri, una parte era sottoposta in Lituania a classificazione, glassatura e confezionamento prima del trasporto finale. L’amministrazione fiscale lituana contestava che le prime cessioni fossero intracomunitarie ed esenti, qualificandole come cessioni interne imponibili.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva essenzialmente:
- se la prima cessione potesse essere esente ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA quando l’acquirente intermedio, prima della conclusione dell’operazione, informava il fornitore che avrebbe rivenduto immediatamente i beni a un soggetto passivo di un terzo Stato membro;
- se la successiva trasformazione di una parte dei beni, eseguita sulla base delle istruzioni dell’intermediario prima della spedizione verso il cliente finale, incidesse sull’esenzione della prima cessione.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che definisce la cessione di beni;
- l’articolo 20, che definisce l’acquisto intracomunitario;
- l’articolo 40, che fissa il luogo dell’acquisto intracomunitario;
- l’articolo 138, paragrafo 1, che prevede l’esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati fuori dallo Stato membro di partenza ma all’interno dell’Unione;
- gli articoli 140, lettera a), e 141, evocati dal giudice del rinvio ma ritenuti non pertinenti perché riguardano gli acquisti intracomunitari, non l’esenzione delle cessioni.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda la propria giurisprudenza costante secondo cui l’esenzione di cui all’articolo 138, paragrafo 1, presuppone che il potere di disporre del bene come proprietario sia stato trasferito, che il venditore provi la spedizione o il trasporto in un altro Stato membro e che il bene abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro di cessione.
Quando vi sono due cessioni successive con un solo trasporto intracomunitario, tale trasporto può essere imputato a una sola delle due operazioni. Per stabilire a quale, occorre una valutazione globale di tutte le circostanze del caso. In particolare, è decisivo verificare se la seconda cessione al cliente finale sia avvenuta prima del trasporto: se così è, il trasporto non può più essere imputato alla prima cessione.
Nel caso di specie, dagli elementi indicati dal giudice nazionale risultava che la cessione a favore degli acquirenti finali era avvenuta prima del trasporto intracomunitario e che i beni erano stati inviati direttamente dalla Lituania agli Stati membri dei clienti finali, senza passare dall’Estonia. Ne consegue che la prima cessione non poteva essere qualificata come cessione intracomunitaria esente.
La Corte esclude inoltre che l’identificazione IVA dell’intermediario in Estonia assuma rilievo decisivo: non è un criterio di qualificazione della cessione o dell’acquisto intracomunitario e, da sola, non costituisce prova sufficiente del carattere intracomunitario dell’operazione. Il rischio di doppia imposizione evocato dal giudice del rinvio non giustifica una diversa soluzione, poiché una corretta applicazione della direttiva IVA consente di evitare tale rischio e di preservare la neutralità fiscale.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto alla lavorazione di una parte dei beni prima della spedizione finale, la Corte osserva che l’articolo 138, paragrafo 1, contiene condizioni sostanziali tassative per l’esenzione e che la trasformazione dei beni non rientra tra esse.
Poiché la prima cessione non può comunque essere qualificata intracomunitaria in ragione dell’imputazione del trasporto alla seconda cessione, una trasformazione successiva dei beni non è idonea a mutare tale conclusione. La circostanza che la classificazione, glassatura e confezionamento siano avvenuti dopo la prima cessione e prima del trasporto verso lo Stato membro del cliente finale non incide sulle condizioni dell’eventuale esenzione della prima operazione.
Decisione e dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che:
- la prima cessione non è esente ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE quando l’acquirente intermedio, identificato ai fini IVA in un secondo Stato membro, annuncia una rivendita immediata a un soggetto passivo di un terzo Stato membro, purché la seconda cessione sia effettivamente realizzata e i beni siano poi trasportati allo Stato membro del terzo acquirente;
- l’identificazione IVA dell’intermediario in uno Stato membro diverso non è un criterio di qualificazione dell’operazione intracomunitaria né prova sufficiente del suo carattere intracomunitario;
- la trasformazione dei beni dopo la prima cessione e prima del trasporto finale non incide sulle condizioni dell’eventuale esenzione della prima cessione.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, in presenza di una catena di cessioni con un unico trasporto intracomunitario, la qualificazione ai fini IVA dipende dall’imputazione concreta del trasporto e non dalla mera identità di registrazione fiscale degli operatori. Inoltre, ribadisce che l’esenzione delle cessioni intracomunitarie si fonda su condizioni sostanziali rigorose e non può essere estesa per effetto di lavorazioni successive dei beni non previste dalla direttiva.
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