Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21998/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto relativo a locali destinati a buvette presso sedi di un istituto scolastico, dei quali il conduttore rivendicava la detenzione legittima in forza di un rapporto di locazione commerciale che la Corte d'appello aveva qualificato come concluso per facta concludentia e ritenuto definitivo, con scadenza al 24.10.2014. Il giudice di merito aveva inoltre reputato tardiva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto all'assegnazione in uso dei locali della sede periferica. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 17 r.d. 2440/1923 e vizio di motivazione, sostenendo che un contratto di locazione ad uso commerciale con la P.A. non potesse perfezionarsi per facta concludentia ma richiedesse la forma scritta; inoltre ha dedotto la violazione dell'art. 7 c.p.a. per non avere la Corte territoriale rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso difettasse di una sufficiente esposizione sommaria dei fatti e della necessaria specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., in quanto costruito mediante riproduzione integrale di atti e sentenze senza un vero momento di sintesi e senza un confronto puntuale con la ratio della decisione impugnata. La censura era inoltre in parte costruita su un riferimento non più attuale al vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella formulazione previgente, e non conteneva un'adeguata critica della statuizione sulla tardività dell'eccezione di difetto di giurisdizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17 r.d. 2440/1923

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta nei contratti con la P.A.; la Corte non entra nel merito della questione per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    la Corte rileva che il ricorso non si confronta correttamente con i vizi denunciabili; in particolare il riferimento al vizio motivazionale ex n. 5 è anacronistico nella formulazione invocata, non più vigente

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una adeguata esposizione sommaria dei fatti e se i motivi non sono specifici e non si confrontano con la decisione impugnata

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. quale regola di contenuto-forma del ricorso per cassazione

  • art. 7 c.p.a.

    invocato per dedurre il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma la censura non è stata formulata in modo specifico e puntuale

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    norma procedurale sul rito camerale adottato per la decisione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è un mezzo a critica vincolata: i motivi devono essere ricondotti a specifici vizi di legittimità, con esposizione chiara e sintetica dei fatti rilevanti e confronto puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'esposizione meramente riproduttiva e integrale di atti processuali e documenti, priva di un'adeguata selezione dei fatti decisivi, non soddisfa il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e può rendere il ricorso inammissibile.
  • La specificità del motivo ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. richiede che la censura indichi con precisione le ragioni della critica, le norme asseritamente violate e il nesso tra la doglianza e la decisione impugnata; non basta una contestazione generica o meramente assertiva.
  • La deduzione di vizi motivazionali deve essere coerente con la formulazione vigente dell'art. 360 c.p.c.; il richiamo a parametri non più attuali non consente di superare il vaglio di ammissibilità.
  • La censura sulla giurisdizione deve investire specificamente la statuizione del giudice di merito e confrontarsi con l'eventuale rilievo di tardività dell'eccezione; in difetto, la doglianza non è scrutinabile nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareLocazione commerciale
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.