Cassazione Civile, Ordinanza n. 21998/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto relativo a locali destinati a buvette presso sedi di un istituto scolastico, dei quali il conduttore rivendicava la detenzione legittima in forza di un rapporto di locazione commerciale che la Corte d'appello aveva qualificato come concluso per facta concludentia e ritenuto definitivo, con scadenza al 24.10.2014. Il giudice di merito aveva inoltre reputato tardiva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto all'assegnazione in uso dei locali della sede periferica. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 17 r.d. 2440/1923 e vizio di motivazione, sostenendo che un contratto di locazione ad uso commerciale con la P.A. non potesse perfezionarsi per facta concludentia ma richiedesse la forma scritta; inoltre ha dedotto la violazione dell'art. 7 c.p.a. per non avere la Corte territoriale rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso difettasse di una sufficiente esposizione sommaria dei fatti e della necessaria specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., in quanto costruito mediante riproduzione integrale di atti e sentenze senza un vero momento di sintesi e senza un confronto puntuale con la ratio della decisione impugnata. La censura era inoltre in parte costruita su un riferimento non più attuale al vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella formulazione previgente, e non conteneva un'adeguata critica della statuizione sulla tardività dell'eccezione di difetto di giurisdizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17 r.d. 2440/1923
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta nei contratti con la P.A.; la Corte non entra nel merito della questione per l'inammissibilità del ricorso
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
la Corte rileva che il ricorso non si confronta correttamente con i vizi denunciabili; in particolare il riferimento al vizio motivazionale ex n. 5 è anacronistico nella formulazione invocata, non più vigente
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una adeguata esposizione sommaria dei fatti e se i motivi non sono specifici e non si confrontano con la decisione impugnata
art. 365 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. quale regola di contenuto-forma del ricorso per cassazione
art. 7 c.p.a.
invocato per dedurre il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma la censura non è stata formulata in modo specifico e puntuale
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
norma procedurale sul rito camerale adottato per la decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è un mezzo a critica vincolata: i motivi devono essere ricondotti a specifici vizi di legittimità, con esposizione chiara e sintetica dei fatti rilevanti e confronto puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'esposizione meramente riproduttiva e integrale di atti processuali e documenti, priva di un'adeguata selezione dei fatti decisivi, non soddisfa il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e può rendere il ricorso inammissibile.
- La specificità del motivo ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. richiede che la censura indichi con precisione le ragioni della critica, le norme asseritamente violate e il nesso tra la doglianza e la decisione impugnata; non basta una contestazione generica o meramente assertiva.
- La deduzione di vizi motivazionali deve essere coerente con la formulazione vigente dell'art. 360 c.p.c.; il richiamo a parametri non più attuali non consente di superare il vaglio di ammissibilità.
- La censura sulla giurisdizione deve investire specificamente la statuizione del giudice di merito e confrontarsi con l'eventuale rilievo di tardività dell'eccezione; in difetto, la doglianza non è scrutinabile nel merito.
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