Cassazione Penale, Ordinanza n. 34054/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza del 1° luglio 2025 della Corte d'appello di Firenze, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per alcuni capi (capi 10 e 38 per il primo imputato; capo 38 per il secondo) e confermato la responsabilità per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di furti. I ricorsi riproponevano doglianze già formulate in appello, relative alla valutazione dei fatti e delle prove, alla sussistenza dell'associazione, al mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, c.p. e all'individuazione del primo imputato quale autore del furto contestato al capo 35. Il terzo motivo era inoltre censurato per genericità e indeterminatezza, poiché non indicava gli elementi posti a fondamento della doglianza, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le doglianze erano reiterative e di fatto, prive di una critica argomentata alla decisione impugnata; ha ritenuto adeguata e immune da vizi logici o giuridici la motivazione sull'individuazione degli elementi strutturali dell'associazione per delinquere. Ha inoltre giudicato congrua la motivazione della Corte d'appello sull'aggravante della minorata difesa, comprese le condizioni che facilitarono l'azione e l'irrilevanza, nel caso concreto, della presenza di un custode e di un sistema di videosorveglianza, nonché sull'attribuzione al primo imputato del furto di cui al capo 35. Il terzo motivo è stato ritenuto generico ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61, primo comma, n. 5, c.p.
la corte di appello ha adeguatamente motivato sia in ordine alle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, sia alla irrilevanza della presenza di un custode e di un sistema di videosorveglianza
La motivazione sull'aggravante della minorata difesa è adeguata quando illustra le condizioni che hanno facilitato il reato e valuta la rilevanza delle circostanze invocate in senso contrario.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il terzo motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato
Il motivo di impugnazione è generico se non indica gli elementi che fondano la censura in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuarne i rilievi e svolgere il proprio sindacato.
Massime di principio
- Sono inammissibili le doglianze che si risolvono nella mera reiterazione di questioni già dedotte e disattese nel grado precedente e che, limitandosi a contestazioni di fatto, non svolgono una critica argomentata alla decisione impugnata.
- Il motivo di impugnazione è generico quando non individua gli elementi a fondamento della censura, impedendo al giudice di comprendere i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
- La valutazione di merito sulla sussistenza dell'associazione per delinquere e sull'attribuzione di un furto resta insindacabile in cassazione quando è sorretta da motivazione logicamente corretta e fondata su argomenti giuridici corretti.
- La motivazione relativa all'aggravante della minorata difesa è adeguata se espone le condizioni che hanno facilitato l'azione criminosa e valuta l'incidenza degli elementi addotti per escluderla.
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