Cassazione Penale, Sentenza n. 4176/2025 del 31/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del GIP del 15/05/2024 che aveva ammesso l'imputato alla sospensione del procedimento con messa alla prova nonostante il reato contestato (art. 589-bis c.p., omicidio stradale) presenti una pena edittale massima superiore al limite previsto dall'art. 168-bis c.p. Il ricorso deduceva che il GIP aveva illegittimamente considerato la riduzione di pena derivante dall'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 589-bis per rientrare nella soglia dei quattro anni, mentre la giurisprudenza e la legge richiedono che il confronto avvenga con la pena edittale del reato base non circostanziato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmettendo gli atti al Tribunale di Asti con l'indicazione che il giudizio di merito dovrà essere celebrato da diversa persona fisica. La Corte ha affermato che ai fini dell'ammissione alla messa alla prova il riferimento è alla pena edittale massima prevista per la fattispecie base (non alle riduzioni per attenuanti, comprese quelle ad effetto speciale). Pertanto, trattandosi di fatto punito dall'art. 589-bis con reclusione da 3 a 7 anni, non sussistevano i presupposti per la messa alla prova. La Corte ha inoltre trattato la questione dell'incompatibilità del giudice sul rinvio e, pur richiamando che ordinariamente l'annullamento di un'ordinanza non determina automaticamente incompatibilità, ha disposto che in questo caso il giudice del merito sia diverso dalla persona che pronunciò l'ordinanza.
Norme richiamate
art. 168-bis cod. pen.
La soglia che consente l'accesso alla messa alla prova va valutata con riferimento alla pena edittale detentiva massima prevista per la fattispecie base non circostanziata (pena "edittale"), e non in relazione alla pena effettivamente irrogabile dopo l'applicazione di attenuanti
art. 589-bis cod. pen.
Riflette la fattispecie dell'omicidio stradale; la Corte osserva che, anche ipotizzando l'attenuante speciale di cui al comma 7, la pena edittale massima della fattispecie base rimane rilevante ai fini del divieto di accesso alla messa alla prova se supera la soglia dei quattro anni
art. 34 cod. proc. pen.
Disciplina l'incompatibilità del giudice derivante da atti compiuti nel procedimento; la Corte richiama la ratio della norma (evitare "forza della prevenzione") e chiarisce che, in generale, l'incompatibilità scatta per pronunce di giudizio ma non automaticamente per ordinanze, benché in casi particolari (per ragioni di imparzialità) possa rendersi necessario un giudice diverso
art. 623 cod. proc. pen.
Individua il giudice competente dopo annullamento della Cassazione e, secondo la Corte, conferma che l'annullamento di ordinanze non comporta di per sé incompatibilità, pur lasciando spazio a valutazioni di merito quando necessario
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento relativo ai provvedimenti in forma di ordinanza del giudice dell'esecuzione; sottolinea analogie nel trattamento dell'incompatibilità
art. 671 cod. proc. pen.
Citato in relazione al tema della coerenza della disciplina sulla incompatibilità e le sue ricadute costituzionali (art. 3 e art. 111 Cost.)
art. 81 cod. pen.
Richiamato nel contesto del ruolo del giudice dell'esecuzione e della valutazione delle condotte separate nel determinare le conseguenze penali; utilizzato per argomentare sul carattere di giudizio di alcune pronunce
Sentenza Corte Costituzionale n. 146 del 2023
il legislatore, anche dopo la recente riforma del 2022 (d.lgs. n. 150 del 2022) che ha lasciato invariato, in questa parte, il disposto dell'art. 168-bis cod. pen., è rimasto fermo nell'iniziale scelta di individuare i reati, per i quali è consentita la messa alla prova, sulla base della pena edittale detentiva prevista in misura non superiore nel massimo a quattro anni; pena che, in quanto "edittale", è riferita alla fattispecie del reato non circostanziato
La Consulta ha ritenuto legittima la scelta del legislatore di riferirsi alla pena edittale del reato base e non alle riduzioni per attenuanti, respingendo la questione di legittimità costituzionale sull'applicabilità della messa alla prova nell'omicidio stradale con attenuante speciale
Massime di principio
- Per valutare l'ammissibilità della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis c.p. si deve considerare la pena edittale massima prevista per la fattispecie base non circostanziata; le attenuanti (anche ad effetto speciale) non riducono il parametro di confronto
- Se la pena edittale massima della fattispecie base supera il limite di quattro anni, l'istituto della messa alla prova è in astratto escluso, anche se in concreto la pena applicabile potesse essere ridotta
- Il Procuratore può ricorrere per cassazione contro ordinanze che ammettono alla messa alla prova quando, alla luce della pena edittale, il beneficio è inammissibile; la Cassazione può annullare l'ordinanza
- Sulla questione dell'incompatibilità del giudice, l'annullamento di un'ordinanza non determina automaticamente incompatibilità del magistrato che l'ha emessa, ma la Corte può disporre che il giudizio di merito sia celebrato da diversa persona fisica quando sussistano esigenze di imparzialità o di evitare l'effetto condizionante di precedenti valutazioni
- In ipotesi di reati con norme di attenuazione speciale (es. art. 589-bis comma 7) è prudente valutare preliminarmente la pena edittale del reato base per determinare la percorribilità di misure alternative come la messa alla prova
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