Cassazione Civile, Ordinanza n. 32663/2022 del 07/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di iscrizione ipotecaria riferito a numerose cartelle esattoriali relative a pretese tributarie per annualità 2008-2011. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi respinto l’appello, ritenendo: insussistente il giudicato invocato dalla contribuente rispetto a una precedente sentenza di annullamento di fermo amministrativo, perché quella decisione non riportava i numeri identificativi delle cartelle; provata la notifica di varie cartelle perché eseguita presso la residenza e ricevuta da persone addette alla casa; non provata la notifica di due sole cartelle; non maturata, comunque, la prescrizione delle pretese tributarie alla data della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza o del procedimento per totale mancanza di motivazione, o motivazione solo apparente, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. La società contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, articolando tre censure: omesso riconoscimento della duplicazione dei tributi e motivazione illogica/contraddittoria; violazione dell’art. 1967 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto provata la notifica di alcune cartelle senza considerare il disconoscimento delle copie e senza ordinare l’esibizione degli originali; violazione dell’art. 50 d.P.R. 602/1973 per omessa considerazione del vizio di mancata notifica dell’intimazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale: la motivazione della CTR non era apparente, poiché consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito, distinguendo le cartelle per cui mancava la prova della notifica da quelle ritualmente notificate e affrontando anche il tema della prescrizione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della contribuente: le censure erano formulate in modo promiscuo, sovrapponendo violazione di legge e vizi motivazionali, e miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. In particolare, la contestazione sulle notifiche investiva una diversa valutazione del materiale istruttorio, mentre la doglianza sull’art. 50 d.P.R. 602/1973 non era coerente con il contenuto della sentenza impugnata, che aveva implicitamente escluso il vizio ritenendo non decorso il termine di prescrizione alla data della comunicazione preventiva. La Corte ha quindi rigettato entrambi i ricorsi e ha compensato le spese del giudizio di legittimità; ha inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve essere motivata; la censura di nullità richiede però una vera assenza o apparenza della motivazione, non una semplice critica alla sua condivisibilità.
art. 132 c.p.c.
La motivazione apparente o mancante integra vizio denunciabile in cassazione, ma solo quando il ragionamento decisorio non sia ricostruibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. come parametro della sufficienza formale della motivazione.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per asserita mancanza di motivazione.
art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che non è consentito cumulare in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La censura non può risolversi in una diversa lettura delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
art. 50 d.P.R. n. 602/1973
La doglianza sull’omessa intimazione è respinta perché la sentenza impugnata aveva comunque dato atto della notifica della comunicazione preventiva e dell’assenza di prescrizione.
art. 1967 c.c.
È richiamato dalla parte ricorrente incidentale, ma la Corte non ne ravvisa una effettiva violazione idonea a sovvertire il decisum.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro di calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparentemente mancante quando, pur essendo sintetica o non condivisibile, consente comunque di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia attribuito valore di prova legale a elementi non aventi tale efficacia, o abbia disatteso prove legali; non basta contestare il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Le censure formulate in modo promiscuo, mescolando profili eterogenei di violazione di legge e vizio di motivazione senza una chiara selezione del paradigma dell’art. 360 c.p.c., sono inammissibili.
- Se il giudice di merito accerta la regolarità della notifica di parte delle cartelle e l’insussistenza della prescrizione alla data dell’atto successivo, la doglianza sull’omessa intimazione non può essere accolta quando contrasti con tale accertamento logico-fattuale.
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