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Sentenza

Sentenza del 10/11/2017 n. 26644 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005, 2006 e 2007. Ha dedotto tre motivi: insufficiente motivazione degli avvisi, perché non avrebbero indicato tutti gli elementi di fatto utili a determinare la base imponibile; violazione dell'onere della prova, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto dimostrare la congruità del valore venale delle aree; omesso esame della contestazione relativa al 2005, poiché l'edificabilità sarebbe divenuta rilevante solo dal 20 luglio 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi, poiché indicavano gli elementi essenziali della pretesa e richiamavano delibere comunali conoscibili tramite pubblicazione legale. Ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., rilevando che il Comune aveva dimostrato il valore venale mediante valori-soglia ricavati dall'andamento del mercato e che la società non aveva fornito elementi decisivi contrari. Ha inoltre confermato la rilevanza dell'edificabilità già dalla qualificazione dell'area negli strumenti urbanistici adottati, anche se non ancora definitivamente approvati. Per gli anni 2006 e 2007 era già stata applicata una riduzione dal valore medio a quello minimo in ragione delle caratteristiche sfavorevoli della zona. La società è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese processuali, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'atto dell'amministrazione finanziaria deve indicare "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione".

    L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa, comprenderne i criteri e difendersi concretamente. Non è sempre necessario riportare nell'avviso ogni elemento fattuale se esso deriva da atti normativi o regolamentari pubblicati e richiamati.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5

    Per le aree fabbricabili, la base imponibile ICI è determinata facendo riferimento al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2-bis

    Prevede l'obbligo di motivazione degli atti ICI, letto dalla Corte in coerenza con la necessità di rendere conoscibili presupposti e criteri della pretesa.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59

    Consente ai Comuni di adottare criteri e valori di riferimento per la determinazione del valore delle aree fabbricabili, senza trasformare tali valori in una base imponibile assolutamente vincolante o insuperabile.

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere della prova non è stato invertito: il Comune deve dimostrare la fondatezza della pretesa, mentre il contribuente può contrastarla con elementi concreti. La valutazione dell'idoneità delle prove e del valore di mercato appartiene normalmente al giudice di merito.

  • D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla Legge n. 248 del 2005

    Ha chiarito che un'area è edificabile ai fini ICI quando tale qualificazione risulta dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, anche prima dell'approvazione regionale.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito dalla Legge n. 248 del 2006

    Conferma che l'edificabilità rilevante ai fini fiscali può derivare dall'adozione dello strumento urbanistico, senza necessità che siano già approvati gli strumenti attuativi o completato il procedimento urbanistico.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla Legge n. 228 del 2012

    In caso di rigetto integrale del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento è generalmente valido se identifica il bene, il soggetto passivo, l'imposta richiesta e i criteri di calcolo, consentendo una difesa effettiva; non deve necessariamente riprodurre integralmente delibere e regolamenti comunali pubblicati e richiamati.
  • I valori comunali di riferimento per le aree fabbricabili costituiscono un valido supporto per la stima del valore venale, ma possono essere contestati dal contribuente mediante perizie o documenti specifici relativi a ubicazione, caratteristiche, potenzialità edificatorie e condizioni di mercato.
  • La contestazione del valore imponibile non comporta automaticamente l'invalidità dell'avviso per difetto di motivazione: la motivazione riguarda la conoscibilità dei criteri, mentre la congruità concreta del valore riguarda la prova della pretesa.
  • Ai fini dell'imposizione sulle aree fabbricabili, l'edificabilità può rilevare già dalla semplice adozione dello strumento urbanistico generale, anche se l'approvazione definitiva o gli strumenti attuativi intervengono successivamente.
  • Le caratteristiche concrete dell'area, come la scarsa appetibilità della zona o limitate potenzialità edificatorie, possono giustificare una riduzione del valore venale, ma devono essere provate con elementi tecnici e documentali puntuali.
  • In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione del valore di mercato o delle prove estimative, salvo specifiche violazioni di legge o omessi esami di fatti decisivi nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.

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