Cassazione Penale, Sentenza n. 1600/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per un unico motivo: avrebbe la Corte territoriale applicato erroneamente gli aumenti di pena ex art. 99, quarto comma, c.p. (recidiva reiterata) anziché attenersi alla contestazione numerica che riportava l'art. 99, terzo comma, c.p. (recidiva). In sostanza si denuncia un vizio di applicazione della legge penale e di motivazione con riferimento alla qualificazione della recidiva utilizzata per aumentare la pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse infondata: l'imputazione (capo A) recava espressamente la formula "recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale", per cui l'indicazione numerica dell'art. 99, terzo comma, costituiva mero refuso materiale. La Corte ha inoltre chiarito che le ipotesi del terzo comma possono costituire una specificazione della recidiva reiterata prevista dal quarto comma, per cui non si è verificata una modificazione del titolo di reato né un aumento di pena non contestato. Per questi motivi il ricorso è stato accolto come manifestamente infondato e dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
La Corte ha applicato il concetto di "recidiva reiterata" (art. 99, quarto comma) perché l'imputazione descriveva la circostanza come "recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale"; la menzione dell'art. 99, terzo comma, nell'editto di accusa è stata considerata un mero refuso materiale e non rilevante ai fini della legittimità dell'aumento di pena
art. 337 cod. pen.
Rilevato come uno dei reati per i quali è stata affermata responsabilità dell'imputato; inserito nel cumulo con gli altri articoli e valutato insieme alla recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio
art. 582 cod. pen.
Individua uno dei reati oggetto di condanna; considerato unitamente alle altre fattispecie nella determinazione della pena e nel vincolo della continuazione
art. 585 cod. pen.
Come per gli altri articoli penali citati, è uno dei reati accertati e valutati ai fini della sentenza di condanna e dell'applicazione della recidiva
art. 7 D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (conv. L. 16/09/2021, n. 126) e art. 16 D.L. 30/12/2021, n. 228 (conv. L. 25/02/2022, n. 15)
Norme citate esclusivamente in ordine alla gestione dell'udienza camerae; non rilevanti rispetto alla questione sostanziale sul vizio di applicazione della recidiva
Massime di principio
- Un errore materiale o un "refuso" nella indicazione numerica di una norma nel capo di imputazione non invalida automaticamente la qualificazione sostanziale se la descrizione fattuale e la formula della circostanza aggravante sono chiare e corrispondono a quanto effettivamente contestato
- La recidiva "reiterata" prevista dall'art. 99, quarto comma, può comprendere al suo interno specificazioni previste dal terzo comma; pertanto la menzione del terzo comma non esclude l'applicazione del quarto comma quando la fattispecie descritta corrisponde a quella reiterata
- Per impugnare con successo una sentenza sulla base di una presunta errata qualificazione della recidiva occorre dimostrare che vi sia stata una modifica sostanziale del titolo di reato o del trattamento sanzionatorio non contestata, e non semplici incongruenze formali
- Le doglianze esclusivamente formali o pretestuose possono essere dichiarate manifestamente infondate e comportare l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese, oltre che sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende)
- In sede di controllo, il principio di offensività e la sostanza delle contestazioni prevalgono sulla mera esattezza formale della numerazione degli articoli quando la fattispecie e l'aggravante sono comunque descritte con sufficiente chiarezza
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