Cassazione Penale, Sentenza n. 3108/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 07/09/2021. Dibois deduce violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. e connesse norme (artt. 178, 180 c.p.p.) per avere la corte d'appello riformato in pejus la sentenza di primo grado fondando la condanna su diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale; denuncia inoltre vizio motivazionale (art. 606 c.p.p.). Angela e Massimo Riviera contestano la qualificazione della loro condotta come favoreggiamento: Angela deduce l'applicabilità della causa di esclusione di cui all'art. 384 c.p. per il rapporto di convivenza con Dibois; Massimo contesta il dolo e la fondatezza delle dichiarazioni testimoniali. Natascia Guarda deduce insufficienza probatoria in ordine alla ricettazione e censura la mancata acquisizione della documentazione sulla titolarità del camper (richiesta rinnovazione istruttoria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Teresio Dibois per manifesta infondatezza, ritenendo corretta l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 603 comma 3-bis secondo cui non è sempre obbligatoria la rinnovazione integrale dell'istruttoria, ma solo di prove dichiarative la cui attendibilità intrinseca, specificamente contestata dal PM, sia decisiva. Il ricorso di Angela Riviera è stato invece accolto: la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio nei suoi confronti perché il fatto non sussiste, applicando analogicamente l'art. 384 c.p. alla convivenza more uxorio. I ricorsi di Massimo Riviera e di Natascia Guarda sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza; restano quindi ferme le condanne loro irrogate in appello. Per i ricorrenti le cui impugnazioni sono state dichiarate inammissibili la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e un versamento alla Cassa delle Ammende di euro 3.000 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis c.p.p.
non si verte in un' ipotesi di diversa valutazione della prova dichiaratíva ma solo di dedurre dagli elementi incontroversi a disposizione, attraverso un appropriato procedimento logico-deduttivo che consenta di coordinarli in modo coerente senza omettere di considerare particolari rilevanti quale sia l' astratta ricostruzione dei fatti oggetto del presente procedimento, evitando qualsiasi travisamento della prova
La Corte interpreta la norma nel senso che l'obbligo di rinnovazione non è automatico né generale: l'appello che rechi la riforma di una assoluzione richiede la rinnovazione solo delle prove dichiarative la cui attendibilità intrinseca sia specificamente contestata dal PM e sia decisiva per la decisione; per il resto è sufficiente una diversa valutazione complessiva del compendio probatorio.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
La norma delimita le censure proponibili in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte valuta che molte obiezioni dei ricorrenti si riducono a una ricostruzione alternativa del fatto, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione di merito è logica e sufficiente.
art. 178, lett. c) c.p.p.
Richiamata in tema di valutazione delle prove: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di attendibilità delle fonti di prova.
art. 180 c.p.p.
Norma relativa alla valutazione e apprezzamento delle prove: utilizzata in combinato con le altre disposizioni per confutare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria quando si tratta di diversa interpretazione del complessivo compendio probatorio.
art. 384 c.p.
La Corte applica analogicamente l'art. 384, comma 1 (esclusione della responsabilità per chi commette determinati reati per salvare il coniuge), estendendola al convivente more uxorio; ciò ha consentito l'annullamento senza rinvio nei confronti di Angela Riviera perché la sua condotta di favoreggiamento è stata ritenuta esclusa da tale causa.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili: la Corte ha condannato i ricorrenti all'esborso delle spese processuali e a una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende.
art. 581 c.p.p.
Richiamato nei principi giurisprudenziali che impongono al PM di formulare motivi specifici quando contesta l'attendibilità intrinseca di determinate testimonianze in sede di appello.
Massime di principio
- L'obbligo di rinnovazione integrale dell'istruttoria in appello non sussiste: la rinnovazione è richiesta solo per le prove dichiarative la cui attendibilità intrinseca sia specificamente contestata dal pubblico ministero e che risultino decisive per l'alternativa proscioglimento/condanna.
- Se la corte d'appello perviene a una riforma 'in pejus' basandosi su una diversa interpretazione complessiva degli elementi di prova (e non su una diversa valutazione dell'attendibilità intrinseca di testimonianze decisive), non è necessario rinnovare l'istruttoria.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione ha limiti: non sostituisce la valutazione di merito e può censurare solo la violazione di legge o macroscopici vizi logico-motivazionali; ricostruzioni alternative dei fatti non bastano.
- L'art. 384 c.p. può trovare applicazione analogica in favore del convivente more uxorio, escludendo la responsabilità per atti posti in essere per salvare il convivente da grave ed inevitabile nocumento alla libertà o all'onore.
- La rinnovazione istruttoria è strumento eccezionale: il giudice d'appello decide discrezionalmente se gli atti siano sufficienti; la richiesta di nuove acquisizioni documentali deve dimostrare che la decisione non può essere adottata allo stato degli atti.
- I ricorsi dichiarati inammissibili comportano, oltre al rigetto, condanna alle spese processuali e possibilmente un versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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