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Ordinanza

Ordinanza n. 156/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Progetto di vita personalizzato redatto dall'Asl di Avellino, prot. n. -OMISSIS-contenente l'indicazione di 8,5 ore di trattamento aba (distribuite tra domicilio, scuola e supporto psicoterapeutico), comprensivo di supervisione e parent training per la durata di un anno (negando, così, di fatto l'erogazione di 25 ore settimanali di terapia aba oltre 3 ore mensili di supervisione, e la continuità terapeutica); - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS- in quanto lesivo degli interessi del minore e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS-, in quanto atto presupposto ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto del minore a ricevere a carico del SSN, per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età o, in subordine, per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi; nonché PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta, mediante il rimborso delle fatture di spesa, il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età della minore o, in subordine, per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi;

Giustizia amministrativa202600416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Progetto di vita personalizzato dell'ASL di Avellino che riconosceva 8,5 ore settimanali di trattamento ABA, comprensive di supervisione e parent training, oltre agli atti presupposti e al PDTA regionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il Progetto di vita personalizzato e gli ulteriori atti dell'ASL di Avellino e della Regione Campania, contestando la quantificazione del trattamento riabilitativo ABA riconosciuto al minore. In particolare, hanno dedotto l'insufficienza delle 8,5 ore settimanali assegnate, chiedendo almeno 25 ore settimanali di terapia ABA, 3 ore mensili di supervisione da parte di un BCBA e un'ora settimanale di parent training, con continuità terapeutica fino al compimento del diciottesimo anno oppure, in subordine, per un periodo da 36 a 60 mesi. È stata inoltre proposta domanda di accertamento del diritto alle prestazioni e domanda di condanna dell'amministrazione all'erogazione diretta o al rimborso delle spese. Il giudice ha rilevato che la richiesta di incremento dell'intensità terapeutica presuppone un approfondimento diagnostico individualizzato e che, nel giudizio, non era stata ancora espletata una CTU.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del progetto terapeutico né ha riconosciuto, allo stato, il diritto del minore al trattamento intensivo richiesto. Ha confermato il precedente rigetto della tutela cautelare immediata, ritenendo che l'adozione del trattamento ABA nella misura richiesta richiedesse previamente un approfondimento diagnostico riservato al collegio. Ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, nominando un CTU e formulando quesiti diretti ad accertare l'esistenza e la gravità della patologia, l'idoneità del programma terapeutico previsto dal PRI e, ove necessario, la quantità, le modalità e la durata del trattamento ABA, comprese supervisione e parent training. Il CTU dovrà fondare le conclusioni sulla documentazione, sulla visita del minore e sulla letteratura scientifica e migliore scienza ed esperienza specialistica. È stato previsto anche un tentativo di accordo tra le parti sui contenuti del piano riabilitativo, da recepire eventualmente con provvedimento espresso e motivato dell'ASL. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 15 dicembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare, la cui domanda è stata esaminata e respinta allo stato degli atti.

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio

    La decisione di disporre la consulenza tecnica d'ufficio spetta al collegio e non può essere adottata in via monocratica.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per l'applicazione, nei limiti di compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 193, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione al giuramento e agli adempimenti del consulente tecnico d'ufficio.

  • art. 192, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per l'obbligo del CTU di dichiarare l'eventuale mancata accettazione dell'incarico o l'astensione.

  • DGRC n. 131/2021

    Atto regionale di approvazione del PDTA per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbo dello spettro autistico in età evolutiva, utilizzato come parametro per la durata massima del trattamento eventualmente indicato dal CTU.

  • DGRC n. 42/2024

    Atto regionale di modifica del PDTA, richiamato quale limite temporale per la durata del trattamento ABA eventualmente proposto.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento della prescrizione di oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare mira a ottenere un incremento significativo e individualizzato di una prestazione sanitaria riabilitativa, il giudice amministrativo può subordinare la delibazione della richiesta a un approfondimento diagnostico e tecnico sul singolo paziente, ove tale approfondimento non risulti già disponibile.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta per verificare, in concreto, l'idoneità e l'efficacia del programma terapeutico predisposto dall'amministrazione e per determinare, ove necessario, intensità, modalità e durata della prestazione sanitaria.
  • La valutazione tecnica del trattamento sanitario deve essere ancorata alla documentazione clinica, all'esame diretto dell'interessato e alle fonti della letteratura scientifica e della migliore scienza ed esperienza specialistica.
  • Il giudice può incaricare il consulente tecnico d'ufficio di verificare preliminarmente la possibilità di un accordo tra le parti sul piano terapeutico; l'eventuale accordo deve essere documentato in verbale e recepito dall'amministrazione con un provvedimento espresso e motivato.
  • In assenza di una decisione sul merito della domanda principale, la disposizione di una CTU e il rinvio dell'udienza pubblica integrano una pronuncia interlocutoria, senza individuazione di una parte vincitrice.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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