Cassazione Penale, Sentenza n. 18919/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), tentata estorsione aggravata (capo 21) e estorsione consumata (capi 30 e 38). La ricorrente deduceva: (i) carenza di gravi indizi per l'appartenenza alla cosca, sostenendo l'assenza di prove e l'eccessiva interpretazione di intercettazioni; (ii) erronea qualificazione come tentata estorsione del fatto relativo al presunto pascolo abusivo (art. 636 c.p.), attribuendo la condotta al fratello Marcello e negando ogni contributo causale della ricorrente; (iii) insufficienza e genericità delle intercettazioni addotte a carico della ricorrente con riferimento alle estorsioni contestate ai capi 30 e 38.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse confrontato e motivatamente contestato elementi decisivi indicati dal Tribunale: la chiamata in correità del collaboratore di giustizia Branciforti che la indicava quale soggetto incaricato di riscuotere il "pizzo"; intercettazioni (tra cui quella del 15/9/2018) in cui il fratello boss la esortava a sottoporre gli esercizi commerciali ad estorsione senza esporsi; accertamenti documentali che dimostravano il suo sostegno ai sodali detenuti; conversazioni con la vittima Mancuso del 17/3/2018 da cui emergerebbe la sua attività intimidatoria. Per i capi 30 e 38 la Corte ha richiamato specifiche intercettazioni che avvalorano la ricezione del pizzo in occasioni determinate. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; è stato disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp.att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 636 cod. pen.
menzionato nel ricorso quale possibile diversa qualificazione del fatto (pascolo abusivo) rispetto alla contestata estorsione
La Corte osserva che la ricorrente non ha efficacemente argomentato tale diversa qualificazione né contestato i dati di fatto (intercettazioni e dichiarazioni) che indicano l'esistenza di minacce finalizzate a ottenere un vantaggio economico; dunque la ricostruzione come estorsione è ritenuta fondata dal Tribunale e non adeguatamente contrastata in cassazione
art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.
richiamato in dispositivo per gli adempimenti di cancellaria
Norma procedurale richiamata per il compimento degli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità; applicata formalmente per gli adempimenti di cancelleria dopo la decisione
Massime di principio
- In sede di impugnazione per cassazione contro provvedimenti cautelari, l'assenza di contestazioni specifiche e motivate rispetto ai punti determinanti dell'ordinanza può determinare l'inammissibilità per genericità.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia (chiamata in correità) e le intercettazioni, se concordanti con accertamenti documentali e con riscontri indiziari, possono costituire elementi idonei a fondare gravi indizi di partecipazione ad associazione mafiosa e di estorsione anche in fase cautelare.
- La mera proposta di una diversa qualificazione giuridica del fatto (es. qualificare come pascolo abusivo invece che estorsione) è insufficiente se non scardina puntualmente le risultanze probatorie che documentano minacce o pressioni finalizzate a un profitto economico.
- Chi impugna deve indicare in modo specifico e confrontare le prove decisive richiamate dal giudice di merito; argomentazioni generiche o la semplice negazione non soddisfano il requisito di autosufficienza del motivo in cassazione.
- La pronuncia di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende) calibrate sul grado di colpa processuale del ricorrente.
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