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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10011/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina che ha rigettato la richiesta di revoca o attenuazione della misura cautelare della custodia in carcere applicata il 31/01/2022 per il reato di partecipazione a organizzazione mafiosa (art. 416-bis). Il ricorrente contestava: 1) errata valutazione della gravità indiziaria e vizio di motivazione, anche rispetto all'utilizzabilità delle dichiarazioni di collaboratori rese oltre 180 giorni; 2) errata qualificazione della condotta come partecipazione al sodalizio (o, al più, concorso esterno), sostenendo che il contributo era occasionale e stagionale (gestione delle bische natalizie); 3) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla inidoneità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico), nonché mancata considerazione dell'assenza di reati fine e dell'assenza di precedenti penali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo e inammissibile il secondo per genericità. In particolare la Corte ha confermato: la possibilità di utilizzare ai fini cautelari le dichiarazioni dei collaboratori rese oltre i 180 giorni (la sanzione di inutilizzabilità opera solo in dibattimento); l'apprezzamento delle intercettazioni e della loro interpretazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità; la sussistenza di gravi indizi riguardo al ruolo continuativo del ricorrente nella gestione delle bische anche in anni successivi al 2018 (anche riferimenti a dicembre 2019 e dicembre 2020), così da non superare la presunzione di esigenze cautelari prevista per il reato associativo e giustificare la custodia carceraria; la valutazione negativa circa l'idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico è implicita e non richiede una motivazione separata. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e dispone gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.; il ricorso è rigettato e non consegue la liberazione dell'indagato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Decritto come il reato associativo contestato; la Corte conferma che, in presenza di gravi indizi di partecipazione a un'associazione mafiosa, opera una presunzione delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta circa l'adeguatezza della custodia in carcere salvo prova contraria fornita dall'indagato

  • art. 16-quater d.l. 15/01/1991 n.8 (conv. L. 15/03/1991 n.82)

    Norma sul termine dei 180 giorni per le dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ricorda che la sanzione dell'inutilizzabilità riguarda il dibattimento, mentre nelle indagini e ai fini cautelari le dichiarazioni possono essere utilizzate come indizi

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in riferimento ai limiti di esposizione dei motivi di ricorso e alla necessità di riassumere i vizi nei limiti per la motivazione in Cassazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Citato nella doglianza del ricorrente relativa alla qualificazione giuridica della condotta; la Corte non ha ritenuto superata la qualificazione di partecipazione associativa

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiama la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per il reato associativo; la Corte conferma che, appena sussistono gravi indizi, l'onere passa all'indagato di provare elementi di discontinuità rispetto al sodalizio

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Riferito in relazione agli strumenti di controllo elettronico; la Corte afferma che l'esclusione dell'uso degli strumenti elettronici può essere implicita nella valutazione di inadeguatezza delle misure alternative

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento ai requisiti formali del motivo di ricorso in Cassazione (conformità alla norma sul ricorso)

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato per la necessità di specificare il vizio dedotto e la sua incidenza sulla decisione impugnata

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive gli adempimenti da compiere in esito alla decisione che non comporta la liberazione; la Corte ordina il rispetto di tali adempimenti

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori rese oltre il termine dei 180 giorni dalla legge sono inutilizzabili come prova nel dibattimento ma possono essere utilizzate come elementi indiziari nella fase delle indagini e ai fini cautelari.
  • L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; la Cassazione può sindacare tali valutazioni solo in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • In materia di reato associativo (art. 416-bis) opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; spetta all'indagato produrre elementi concreti e specifici idonei a dimostrare la rottura del vincolo associativo per superare la presunzione.
  • La scelta del giudice di ritenere inadeguati gli arresti domiciliari o il controllo elettronico può essere implicita nella motivazione quando risulti che l'ambiente domiciliare non schermerebbe da contatti con il sodalizio; non è sempre richiesta una motivazione separata sull'esclusione del dispositivo elettronico.
  • Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti de libertate è limitato: non consente una rilettura libera degli elementi di fatto e degli indizi; l'impugnazione deve individuare in modo specifico il vizio di diritto o di motivazione che giustifichi la riforma.
  • Quando più provvedimenti cautelari convergono e si completano reciprocamente, il giudice di legittimità può considerare il quadro complessivo formato dai titoli a sostegno della misura.

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