Cassazione Penale, Sentenza n. 10011/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina che ha rigettato la richiesta di revoca o attenuazione della misura cautelare della custodia in carcere applicata il 31/01/2022 per il reato di partecipazione a organizzazione mafiosa (art. 416-bis). Il ricorrente contestava: 1) errata valutazione della gravità indiziaria e vizio di motivazione, anche rispetto all'utilizzabilità delle dichiarazioni di collaboratori rese oltre 180 giorni; 2) errata qualificazione della condotta come partecipazione al sodalizio (o, al più, concorso esterno), sostenendo che il contributo era occasionale e stagionale (gestione delle bische natalizie); 3) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla inidoneità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico), nonché mancata considerazione dell'assenza di reati fine e dell'assenza di precedenti penali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo e inammissibile il secondo per genericità. In particolare la Corte ha confermato: la possibilità di utilizzare ai fini cautelari le dichiarazioni dei collaboratori rese oltre i 180 giorni (la sanzione di inutilizzabilità opera solo in dibattimento); l'apprezzamento delle intercettazioni e della loro interpretazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità; la sussistenza di gravi indizi riguardo al ruolo continuativo del ricorrente nella gestione delle bische anche in anni successivi al 2018 (anche riferimenti a dicembre 2019 e dicembre 2020), così da non superare la presunzione di esigenze cautelari prevista per il reato associativo e giustificare la custodia carceraria; la valutazione negativa circa l'idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico è implicita e non richiede una motivazione separata. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e dispone gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.; il ricorso è rigettato e non consegue la liberazione dell'indagato.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Decritto come il reato associativo contestato; la Corte conferma che, in presenza di gravi indizi di partecipazione a un'associazione mafiosa, opera una presunzione delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta circa l'adeguatezza della custodia in carcere salvo prova contraria fornita dall'indagato
art. 16-quater d.l. 15/01/1991 n.8 (conv. L. 15/03/1991 n.82)
Norma sul termine dei 180 giorni per le dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ricorda che la sanzione dell'inutilizzabilità riguarda il dibattimento, mentre nelle indagini e ai fini cautelari le dichiarazioni possono essere utilizzate come indizi
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in riferimento ai limiti di esposizione dei motivi di ricorso e alla necessità di riassumere i vizi nei limiti per la motivazione in Cassazione
art. 273 cod. proc. pen.
Citato nella doglianza del ricorrente relativa alla qualificazione giuridica della condotta; la Corte non ha ritenuto superata la qualificazione di partecipazione associativa
art. 275 cod. proc. pen.
Richiama la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per il reato associativo; la Corte conferma che, appena sussistono gravi indizi, l'onere passa all'indagato di provare elementi di discontinuità rispetto al sodalizio
art. 275-bis cod. proc. pen.
Riferito in relazione agli strumenti di controllo elettronico; la Corte afferma che l'esclusione dell'uso degli strumenti elettronici può essere implicita nella valutazione di inadeguatezza delle misure alternative
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento ai requisiti formali del motivo di ricorso in Cassazione (conformità alla norma sul ricorso)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per la necessità di specificare il vizio dedotto e la sua incidenza sulla decisione impugnata
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive gli adempimenti da compiere in esito alla decisione che non comporta la liberazione; la Corte ordina il rispetto di tali adempimenti
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori rese oltre il termine dei 180 giorni dalla legge sono inutilizzabili come prova nel dibattimento ma possono essere utilizzate come elementi indiziari nella fase delle indagini e ai fini cautelari.
- L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; la Cassazione può sindacare tali valutazioni solo in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà.
- In materia di reato associativo (art. 416-bis) opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; spetta all'indagato produrre elementi concreti e specifici idonei a dimostrare la rottura del vincolo associativo per superare la presunzione.
- La scelta del giudice di ritenere inadeguati gli arresti domiciliari o il controllo elettronico può essere implicita nella motivazione quando risulti che l'ambiente domiciliare non schermerebbe da contatti con il sodalizio; non è sempre richiesta una motivazione separata sull'esclusione del dispositivo elettronico.
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti de libertate è limitato: non consente una rilettura libera degli elementi di fatto e degli indizi; l'impugnazione deve individuare in modo specifico il vizio di diritto o di motivazione che giustifichi la riforma.
- Quando più provvedimenti cautelari convergono e si completano reciprocamente, il giudice di legittimità può considerare il quadro complessivo formato dai titoli a sostegno della misura.
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