Cassazione Penale, Sentenza n. 5978/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza d'appello nella parte in cui aveva assolto Claudio De Lisi dal reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), denunciando, in sintesi, errata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e carenza dei riscontri che avrebbero dovuto confermare la sua responsabilità. I difensori degli imputati deducevano molteplici vizi: mancata specificità delle accuse, difetti nella valutazione probatoria (anche in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori), errori di qualificazione giuridica e di applicazione delle aggravanti e delle sanzioni, nonché contestazioni circa la ricostruzione della minaccia nell'estorsione e la qualificazione di condotte in materia di armi. Liga ha rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale per genericità e per tentativo di rivalutazione del merito probatorio, confermando di fatto l'assoluzione di Claudio De Lisi dal reato associativo così come decisa in appello. Ha dichiarato inammissibile i ricorsi degli imputati (Di Bella, De Lisi Claudio, De Lisi Riccardo) per genericità o manifesta infondatezza e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Liga per sopravvenuta rinuncia; ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle Ammende (e, per i privati, al rimborso delle spese delle parti civili), confermando la valutazione di merito operata dalla Corte d'appello. In sostanza la sentenza d'appello è stata mantenuta nella parte essenziale.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La disponibilità di armi e la partecipazione al sodalizio sono state valutate dalla Corte territoriale come elementi idonei a caratterizzare l'attività mafiosa; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito e non ha accolto il tentativo del P.G. di rimettere in discussione la prova mediante mera rivalutazione.
art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.
L'aggravante connessa alla disponibilità di armi è stata ritenuta integrata dalla mera disponibilità dell'associazione; la Cassazione ha confermato che la valutazione delle prove in tal senso è di competenza del giudice di merito.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamata nei capi relativi ad estorsione e reati connessi; la Corte d'appello aveva escluso talune aggravanti in primo grado e la Cassazione ha verificato la motivazione senza riaprire il merito probatorio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali dei motivi in cassazione: i ricorsi dei difensori sono stati esaminati nei limiti richiesti da tale disposizione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare il sindacato della Cassazione: non è ammessa la semplice rivalutazione del fatto o della prova, ma solo il controllo dei vizi di motivazione o di legge; ciò ha portato all'inammissibilità di censure meramente confutative.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
La rinuncia al ricorso da parte di Liga ha determinato l'inammissibilità del suo ricorso per sopravvenuta rinuncia.
art. 123 cod. proc. pen.
Utilizzato per le dichiarazioni di rinuncia o per atti processuali specifici depositati in udienza (richiesta di deposito di conclusioni scritte).
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con l. 18/12/2020 n.176
Consente la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; la Corte le ha prese in considerazione nel suo esame.
Legge 27 maggio 2015, n. 69 (aumenti sanzionatori)
Contestata dal ricorrente per l'applicazione retroattiva delle pene; la Corte ha rilevato che la partecipazione al sodalizio è risultata anche in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, giustificando l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio.
Legge 110/1975 (art. 2:3 e connessi)
Richiamata per i reati in materia di armi; la Corte d'appello ha valutato la responsabilità anche alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori e di altri riscontri, valutazione confermata in cassazione.
art. 378 cod. pen.
Denunciata come possibile riqualificazione alternativa (favoreggiamento) ma la Corte ha ritenuto assente la base per la riqualificazione, confermando la lettura di partecipazione associativa data dal giudice di merito.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la mera rivalutazione del materiale probatorio: le censure che si limitano a chiedere una diversa interpretazione dei fatti sono inammissibili se non indicano vizi specifici di motivazione o di diritto.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere valutate nel loro complesso e non sono automaticamente escluse per contraddizioni isolate; la Corte di merito ha ampia discrezionalità nell'apprezzamento dei riscontri e la Cassazione interviene solo per vizi logico-giuridici della motivazione.
- La disponibilità di armi da parte di un'associazione è elemento idoneo a integrare l'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, anche in assenza del rinvenimento materiale delle armi, se sussistono riscontri probatori attendibili.
- La successione di leggi penali nel tempo si valuta in relazione al periodo di permanenza nella condotta contestata: se la partecipazione o la condotta perdura dopo l'entrata in vigore di una legge più severa, quella legge può trovare applicazione.
- La rinuncia al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità per sopravvenuta rinuncia e può comportare sanzioni pecuniarie; la procedura impone cautela prima di rinunciare a un impugnazione.
- Nell'esercizio dell'azione del pubblico ministero in Cassazione, la critica alla motivazione deve essere specifica e fondata su profili giuridici o logici, non su generiche affermazioni di errore.
- Il giudice di merito non è obbligato a menzionare o valutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole: è sufficiente che motivi sulle circostanze ritenute decisive per la decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5884/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5885/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5886/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5887/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5888/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5891/2023 del 13/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →