Regolamento (UE) 2020/567
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/567 della Commissione del 22 aprile 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/567 aggiorna i prezzi rappresentativi utilizzati nel quadro del regime dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti avicoli e per l’ovoalbumina. La modifica si fonda sul controllo periodico dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi in funzione dell’origine delle merci. L’effetto pratico è la sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con nuovi valori per specifici codici NC. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica immediatamente in tutti gli Stati membri.
Modifica i prezzi rappresentativi e le cauzioni per taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché per le preparazioni di pollame e l’ovoalbumina, aggiornando l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti rientranti nei settori delle uova e del pollame e, per effetto del rinvio al regolamento (CE) n. 1484/95, anche all’ovoalbumina ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e dell’eventuale applicazione dei dazi addizionali all’importazione. L’intervento riguarda specifiche merci classificate con codici NC indicati nell’allegato, con distinzione in base all’origine dichiarata (nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/567 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 aggiornando i prezzi rappresentativi utilizzati nel regime dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti avicoli e per l’ovoalbumina. La misura risponde al controllo periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di adeguare i valori in funzione delle variazioni dei prezzi per origine.
Base giuridica e contesto
La Commissione adotta l’atto sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 183, lettera b), e del regolamento (UE) n. 510/2014, articolo 5, paragrafo 6, lettera a). Dai considerando emerge che il regolamento (CE) n. 1484/95 disciplina l’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina; l’aggiornamento si rende necessario per allineare tali valori ai dati più recenti.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda le importazioni nell’Unione di specifiche merci classificate secondo codici NC indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, come sostituito. I valori sono distinti anche in base all’origine delle merci, utilizzando la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2020/567. L’allegato aggiorna i prezzi rappresentativi, espressi in EUR/100 kg, e le cauzioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95.
Le merci espressamente richiamate nell’allegato includono:
- carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate (codice NC 0207 12 90, origine AR);
- pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati (codice NC 0207 14 10, origini AR, BR, CL e TH, con prezzi rappresentativi e cauzioni differenziati);
- preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus (codice NC 1602 32 11, origine BR).
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale spiega che l’efficacia immediata è necessaria per applicare rapidamente la misura dopo la disponibilità dei dati aggiornati.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli importatori e gli operatori del settore avicolo, il regolamento comporta l’aggiornamento dei parametri di riferimento da utilizzare ai fini dell’eventuale applicazione dei dazi addizionali all’importazione. In termini operativi, occorre verificare i nuovi valori dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 per i codici NC interessati e per la relativa origine delle merci.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95. L’allegato aggiornato fissa, per specifiche merci dei settori delle uova e del pollame, i prezzi rappresentativi espressi in EUR/100 kg e le cauzioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95, con valori differenziati per origine.
Merci interessate e valori aggiornati
L’allegato riguarda, tra l’altro: carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate (codice NC 0207 12 90, origine AR); pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati (codice NC 0207 14 10, origini AR, BR, CL, TH con i rispettivi prezzi rappresentativi e cauzioni); preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus (codice NC 1602 32 11, origine BR).
Base giuridica e finalità
La Commissione interviene in base all’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. Dai considerando emerge che il controllo regolare dei dati di mercato ha reso necessario modificare i prezzi rappresentativi per tener conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione motiva questa scelta con l’esigenza di applicare la misura il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati.
Effetti sull’atto modificato
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La modifica incide sul regolamento (CE) n. 1484/95, che stabilisce le modalità di applicazione del regime relativo ai dazi addizionali all’importazione nei settori considerati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 apr 2020Regolamento (UE) 2020/557
- Regolamento · 21 apr 2020Regolamento (UE) 2020/551
- Regolamento · 23 apr 2020Regolamento (UE) 2020/568
- Regolamento · 23 apr 2020Regolamento (UE) 2020/562
- Regolamento · 23 apr 2020Regolamento (UE) 2020/561
- Regolamento · 23 apr 2020Regolamento (UE) 2020/560
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →