Cassazione Penale, Ordinanza n. 15408/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda riguarda un imputato che aveva definito il giudizio con applicazione della pena su richiesta delle parti davanti al Tribunale di Milano. La difesa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto qualificare i fatti come detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, invece della qualificazione recepita in sentenza. La Corte ha però rilevato che, nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre osservato che l'eventuale erronea qualificazione giuridica è denunciabile solo nei casi di errore manifesto, mentre il motivo proposto era generico e comunque smentito dalla parte descrittiva del capo d'imputazione e dal contenuto della sentenza, che richiamava il verbale di arresto e l'assenza di elementi per un immediato proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura proposta non rientrava utilmente nei limiti del sindacato consentito contro la sentenza di patteggiamento e non evidenziava un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa ai fini dell'esonero dalla sanzione pecuniaria processuale. La declaratoria di inammissibilità è stata adottata de plano.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Il controllo di legittimità sulla sentenza di applicazione della pena è a motivi vincolati e non consente censure generiche o estranee ai tassativi vizi indicati.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, dichiarazione senza formalità
L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento può essere dichiarata de plano, senza necessità di formalità camerali.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
L'erronea qualificazione del fatto è sindacabile solo quando l'errore sia manifesto e riconoscibile dal testo del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore risulta manifesto dal provvedimento impugnato; non sono consentite censure che richiedano una rivalutazione non immediata degli atti o argomentazioni generiche.
- Se il motivo di ricorso è smentito dal capo d'imputazione e dalla motivazione della sentenza, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento può essere dichiarata de plano.
- In caso di inammissibilità non sorretta da assenza di colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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