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Sentenza

Sentenza n. 14463/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’esito della prova scritta del profilo Assistenti codice 02, pubblicato sul “portale di reclutamento inPA” del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 12.2.2026, con cui è stata comunicata la rettifica del punteggio della prova scritta del concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria; - del punteggio numerico, pari a 26 punti, assegnato alla ricorrente a seguito del provvedimento di rettifica del 12.2.2026; - della graduatoria di merito relativa al predetto concorso pubblicata il 18.2.2026, nella parte in cui la ricorrente è posizionata al n. 3376 con 26 punti anziché con 27 punti; - di tutti gli atti, verbali relativi al concorso per cui si controverte e, nella specie, del verbale della Commissione esaminatrice nella parte in cui ha approvato la formulazione dei quesiti del concorso, tra cui quello ritenuto corretto, ancorché basato su una norma abrogata: “Ai sensi dell’art. 157 del Codice di Procedura penale, in caso di nomina di difensore di fiducia, le notificazioni successive all’imputato non detenuto sono eseguite: 1 - mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica; 2 - esclusivamente mediante lettera raccomandata al difensore medesimo; 3 - mediante consegna al difensore che può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, a quelli impugnati, compresi i verbali della commissione giudicatrice contenente la delibera di rettifica in autotutela del punteggio, con riserva di proporre motivi aggiunti; e per l’accertamento e la declaratoria - del diritto della ricorrente al riconoscimento del giusto punteggio in relazione all’annullamento del quesito errato ovvero del diritto della ricorrente al riconoscimento da parte del Giudice adito della rettifica del punteggio della prova scritta, con il conferimento di un ulteriore punto, con conseguente inserimento nella graduatoria di merito tra i vincitori; e per la condanna - delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, ad attribuire alla ricorrente il punteggio legittimamente spettante pari a 0,75 per la risposta esatta con contestuale elisione della decurtazione di 0,25 punti e, conseguentemente, disporne l’inserimento nella graduatoria con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione; per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento - della rettifica della graduatoria dei vincitori pubblicata sul “portale di reclutamento inPA” del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 28.5.2026, relativa al concorso codice 02, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria; nella parte in cui la ricorrente, prima collocata al posto 3376 della graduatoria di merito, è stata collocata al posto 3379, in posizione nettamente deteriore rispetto a quella che le spetterebbe; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresa le precedenti rettifiche della graduatoria del 15.4.2026 e del 3.4.2026; e per l’accertamento e la declaratoria - del diritto della ricorrente al riconoscimento del giusto punteggio in relazione all’annullamento del quesito errato ovvero del diritto della ricorrente al riconoscimento da parte del Giudice adito della rettifica del punteggio della prova scritta, con il conferimento di un ulteriore punto, con conseguente inserimento nella graduatoria di merito tra i vincitori; e per la condanna - delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, ad attribuire alla ricorrente il punteggio legittimamente spettante pari a 0,75 per la risposta esatta con contestuale elisione della decurtazione di 0,25 punti e, conseguentemente, disporne l’inserimento nella graduatoria con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione.

Giustizia amministrativa202604394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifica del punteggio della prova scritta e successive rettifiche della graduatoria del concorso per assistenti del Ministero della Giustizia, con arretramento della candidata dalla posizione 3376 alla posizione 3379

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva partecipato alla prova scritta del concorso e aveva risposto a un quesito relativo all'art. 157 c.p.p. scegliendo l'opzione secondo cui, in caso di nomina di un difensore di fiducia, la notificazione successiva all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna al difensore, che può dichiarare di non accettarla. La risposta era stata inizialmente considerata corretta. Successivamente, con avviso del 12 febbraio 2026 e verbale della Commissione n. 33 del 10 febbraio 2026, l'Amministrazione ha ricalcolato i punteggi, ritenendo corretta l'opzione secondo cui il difensore non può rifiutare la notificazione, con conseguente decurtazione del punteggio della ricorrente e arretramento in graduatoria. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 6 del bando ed eccesso di potere per sviamento, irrazionalità manifesta ed erroneità dei presupposti, sostenendo che la propria risposta fosse coerente con il tenore letterale del quesito; difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 l. 241/1990, contestando il richiamo a precedenti giurisdizionali e l'indebita estensione dei relativi effetti a candidati estranei ai giudizi. Con motivi aggiunti ha inoltre sostenuto, in subordine, che il quesito avrebbe dovuto essere neutralizzato e il punteggio riparametrato, impugnando le successive rettifiche della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso sia l'ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non sia quindi estraneo alla procedura. Nel merito ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Il Collegio ha rilevato che, alla data della prova, il previgente comma 8-bis dell'art. 157 c.p.p., che prevedeva la facoltà del difensore di rifiutare la notificazione, era stato abrogato dal d.lgs. n. 150/2022 e sostituito dalla disciplina dell'art. 157-bis c.p.p., che prevede la consegna al difensore senza facoltà di rifiuto, salvo i casi di notificazione personale all'imputato. Pertanto, la risposta scelta dalla ricorrente rifletteva una disciplina non più vigente, mentre era corretta la risposta relativa all'impossibilità per il difensore di rifiutare la notificazione. Il quesito non era oggettivamente ambiguo né ammetteva più risposte corrette: non sussistevano quindi i presupposti né per attribuire il punteggio alla risposta della ricorrente né per neutralizzare il quesito e redistribuirne il punteggio. È stata inoltre esclusa la violazione dell'obbligo di motivazione, poiché il verbale della Commissione esplicitava, anche mediante richiamo per relationem a precedenti della Sezione, le ragioni della modifica. Il riferimento alle sentenze non costituiva estensione tecnica del giudicato, ma aveva valore argomentativo e ricognitivo, essendo la valutazione della Commissione autonoma; ciò era confermato anche dal richiamo a una sentenza di rigetto per ragioni processuali, priva di efficacia vincolante persino nei confronti delle parti di quel giudizio. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 157 del Codice di Procedura penale, in caso di nomina di difensore di fiducia, le notificazioni successive all’imputato non detenuto sono eseguite: ...

    Il quesito richiamava una disciplina che, per effetto della successiva evoluzione normativa, non era più quella vigente al momento della prova.

  • art. 157-bis c.p.p.

    La disposizione vigente al momento della prova disciplina unitariamente le notificazioni successive all'imputato non detenuto, prevedendo la consegna al difensore senza facoltà di rifiuto, salvo i casi tassativi di notificazione personale all'imputato.

  • comma 8-bis dell'art. 157 c.p.p.

    La disposizione previgente, che riconosceva al difensore la facoltà di rifiutare la notificazione, era stata abrogata dal d.lgs. n. 150/2022 e non era più applicabile.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Ha abrogato il previgente comma 8-bis dell'art. 157 c.p.p. e introdotto l'art. 157-bis c.p.p., incidendo sulla disciplina delle notificazioni successive all'imputato non detenuto.

  • art. 6 del bando di concorso

    È stato invocato dalla ricorrente, ma il TAR non ha ravvisato una sua violazione, ritenendo corretta la rivalutazione del quesito secondo la normativa vigente.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato poiché il verbale della Commissione indicava, anche per relationem, le ragioni della modifica della risposta esatta.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede di esame della domanda cautelare, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.

  • artt. 74 e 88 c.p.a.

    Sono stati richiamati dal Collegio per motivare il rinvio ai precedenti conformi della Sezione.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, la correttezza della risposta a un quesito deve essere valutata sulla base della disciplina normativa vigente al momento dello svolgimento della prova; una risposta conforme a una disposizione abrogata non può essere mantenuta come corretta quando la normativa vigente conduce univocamente a una diversa soluzione.
  • La Commissione esaminatrice può procedere alla rettifica del punteggio e della graduatoria quando rilevi, anche in sede di riesame, che la risposta inizialmente considerata esatta non è conforme alla normativa vigente, purché espliciti le ragioni della rivalutazione.
  • La neutralizzazione di un quesito e la redistribuzione del relativo punteggio costituiscono rimedi eccezionali, applicabili quando il quesito sia oggettivamente ambiguo o ammetta più risposte corrette; tali rimedi non sono necessari quando l'interpretazione della disciplina vigente conduce univocamente a una sola risposta corretta.
  • Il richiamo, da parte della Commissione, a precedenti giurisdizionali relativi alla medesima questione può valere come supporto argomentativo della valutazione amministrativa autonoma e non implica, di per sé, un'estensione soggettiva del giudicato a candidati estranei ai relativi giudizi.
  • L'obbligo di motivazione di un atto endoprocedimentale concorsuale può essere assolto anche mediante motivazione sintetica e richiamo per relationem a precedenti giurisprudenziali, quando tali elementi rendano comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoria

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