Cassazione Penale, Sentenza n. 2544/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di applicazione dell'istituto della fungibilità (art. 657 c.p.p.) per il computo nel cumulo di pene di periodi di detenzione precedentemente sofferti e non computati dalla Procura in sede di cumulo. Periodi contestati: 1) mesi 11 e gg. 25 dal 22/03/2007 al 17/03/2008 in esecuzione di custodia cautelare nel procedimento c.d. "Montagna"; 2) anni 1 e mesi 5 dal 19/05/2008 al 27/07/2011 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare nel procedimento c.d. "Grifone"; 3) anni 2 e mesi 6 dal 15/01/2008 al 27/10/2010 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per reato poi estinto per prescrizione. Il ricorrente censura che il giudice dell'esecuzione non abbia verificato correttamente se tali periodi siano anteriori alla commissione del reato per cui va eseguita la pena (reato commesso dal 25/03/2003 al 22/03/2007, giudicato con sentenza n. 34/2017 diventata irrevocabile) e deduce vizi di motivazione; aveva inoltre richiamato gli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), e 125 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata del 24/11/2021 e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio. La Suprema Corte ha ritenuto carente la motivazione del giudice dell'esecuzione, poiché non risulta chiaramente se e come sia stata applicata la verifica richiesta dall'art. 657 c.p.p. (ossia se i periodi di detenzione indicati siano anteriori al reato cui si riferisce la pena da espiare) e ha quindi ordinato un nuovo esame senza il vizio riscontrato. In precedenza la stessa ordinanza era già stata annullata dalla Cassazione per violazione del principio del contraddittorio (sent. n. 23273/2021)
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
La pena sofferta in eccesso, a seguito di precedenti provvedimenti, va detratta dalla pena in esecuzione solo se quest'ultima si riferisce a reato commesso anteriormente all'inizio della precedente carcerazione; in esecuzione il giudice deve verificare cronologicamente tale condizione e motivare la detrazione o il diniego della fungibilità
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha esaminato il vizio di motivazione e lo ha ritenuto sussistente
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'atto di ricorso; dalla decisione impugnata non emerge un'applicazione o una specifica valutazione di tale norma, per cui non risulta una interpretazione concreta della Corte di legittimità nel testo impugnato
principio del contraddittorio
Principio processuale cui la Corte di Cassazione aveva già fatto riferimento annullando un precedente provvedimento (sent. n. 23273/2021) per mancato rispetto del contraddittorio; conferma l'obbligo di garantire il confronto tra le parti anche in sede di esecuzione
Massime di principio
- Per ottenere la fungibilità ai sensi dell'art. 657 c.p.p. è indispensabile dimostrare che i periodi di detenzione non computati siano anteriori alla commissione del reato per cui si esegue la pena; senza questa verifica la richiesta deve essere rigettata
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare in modo puntuale e confrontare cronologicamente i singoli periodi di detenzione con le date di commissione del reato cui si riferisce la pena da espiare; una motivazione generica o incongruente può portare alla cassazione e al rinvio
- In presenza di più periodi di detenzione riferiti a procedimenti diversi (anche con misure cautelari, arresti domiciliari o affidamento in prova) occorre analizzare ciascun periodo separatamente e indicare espressamente la ragione del computo o dell'esclusione
- Il mancato rispetto del principio del contraddittorio in materia di esecuzione può costituire motivo di annullamento, quindi le determinazioni sulla fungibilità devono essere adottate garantendo la possibilità di partecipazione e deduzione delle parti
- In sede di impugnazione in Cassazione è efficace la censura per vizio di motivazione: se il giudice non espone ragioni chiare e coerenti sulla questione centrale (qui la verifica temporale prevista dall'art. 657 c.p.p.) il provvedimento può essere annullato e rinviato per nuovo esame
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