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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12504/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (mesi 5 e giorni 10 di reclusione) per il reato indicato in sentenza. Il motivo unico deduce plurimi vizi: violazione di norme sostanziali e processuali (artt. 163, 164, 165 cod. pen. e art. 445 comma 2 cod. proc. pen.), illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena. In particolare si censura che la Corte territoriale: i) non ha esaminato che l'unico precedente per il quale era stata già concessa la sospensione condizionale derivava da un patteggiamento del 2014 per tentato furto e risulta estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.; ii) ha ritenuto l'esistenza di un precedente di polizia che in realtà coincide con il fatto oggetto della condanna nel presente procedimento (travestimento del precedente); iii) ha ritenuto erroneamente che non vi siano ostacoli a impedire una seconda concessione del beneficio senza adeguata valutazione dei precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena. Ha ritenuto sussistente il travisamento del precedente di polizia (che coincide con il fatto per cui il ricorrente è stato condannato) e ha rilevato che la Corte d'appello non ha valutato compiutamente il precedente derivante dalla sentenza di patteggiamento del 2014, la quale, secondo la documentazione depositata, è stata estinta ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto che non fosse possibile concedere direttamente il beneficio in questa sede perché è necessaria una valutazione di merito circa l'incidenza sul giudizio prognostico sia del precedente per tentato furto sia degli altri precedenti emersi: l'estinzione prevista dall'art. 445, comma 2, c.p.p. ha effetti limitati e, se la sentenza di patteggiamento comportò una sanzione detentiva, tale fatto deve essere comunque preso in considerazione ai fini della reiterabilità e della concedibilità di una seconda sospensione condizionale. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata, limitatamente al diniego della sospensione condizionale, e rinviata alla Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma indicata come titolo del reato per cui è stato condannato il ricorrente; la motivazione si limita a richiamare l'articolo come riferimento del reato

  • art. 163 cod. pen.

    Rilevato dalla difesa/ricorso in relazione alla disciplina della sospensione condizionale e alla valutazione della recidiva/prognosi; la Corte ha richiamato la necessità di valutare i precedenti ai fini della concedibilità del beneficio

  • art. 164 cod. pen.

    Richiamato nel motivo relativo alla concedibilità della sospensione condizionale; la sentenza impone una valutazione di merito sui precedenti per stabilire la prognosi

  • art. 165 cod. pen.

    Citato nel ricorso come parametro per la valutazione sulla sospensione condizionale; la Corte evidenzia che la valutazione richiede accertamenti di merito

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina l'estinzione del reato dopo l'applicazione della pena con patteggiamento trascorso un certo termine; la Corte osserva che l'estinzione limita gli effetti ma non esclude in tutti i casi la considerazione della sentenza di patteggiamento ai fini della sospensione condizionale, specialmente se la pena applicata fu detentiva

  • art. 620, lettera i) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità di provvedere in sede di legittimità senza ulteriori accertamenti quando non siano necessari particolari accertamenti di fatto; la Corte però ritiene che qui tali accertamenti siano necessari e quindi non concede il beneficio in questa sede

  • Sez. 3, n. 32492 del 2018

    Cita un precedente giurisprudenziale richiamato nella motivazione/difesa relativo all'effetto delle sentenze di patteggiamento estinte; utilizzato per sostenere che l'estinzione può incidere sulla valutazione del beneficio

  • Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Rv. 282377

    Precedente richiamato in requisitoria dal Procuratore Generale: afferma che la sentenza di applicazione della pena per patteggiamento, pur se estinta ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., può costituire precedente valutabile ai fini del diniego della sospensione condizionale

  • Sez. U, n. 31 del 22/11/2000 (Sormani), Rv. 218529

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte di Cassazione per l'affermazione che l'estinzione prevista dall'art. 445, comma 2, c.p.p. limita gli effetti della sentenza di patteggiamento ma non esclude di regola la considerazione della stessa qualora fosse stata applicata una sanzione detentiva

  • Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, Rv. 276076

    Ulteriore precedente che conferma l'orientamento secondo cui la sentenza di patteggiamento, anche se estinta, può avere rilevanza nella valutazione della concessione di un secondo beneficio quando sia stata applicata una pena detentiva

Massime di principio

  • Se un precedente penale deriva da una sentenza di patteggiamento poi estinta ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., l'estinzione limita alcuni effetti della sentenza ma non necessariamente impedisce che essa sia considerata ai fini della valutazione della concessione di una seconda sospensione condizionale, soprattutto se la sanzione applicata fu detentiva
  • La Corte non può considerare come 'precedente distinto' un fatto di polizia che coincide con il medesimo fatto per cui è in corso o è stata inflitta la condanna: si tratta di travisamento del precedente e va escluso
  • Quando la decisione richiede accertamenti di merito sull'incidenza dei precedenti sulla prognosi di recidiva, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio invece di concedere direttamente il beneficio
  • La documentazione probatoria (es. ordinanza che dichiara l'estinzione ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.) deve essere prodotta e adeguatamente considerata in sede di merito: il difensore dovrebbe depositarla tempestivamente e chiedere espressa valutazione
  • Il Procuratore Generale può concludere per una soluzione favorevole al ricorrente, ma la Corte di Cassazione provvede in modo autonomo se ritiene necessari ulteriori accertamenti di fatto; non sempre la richiesta del PG viene integralmente recepita se manca la base fattuale per decidere senza rinvio

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