Sentenza del 12/01/2017 n. 590 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cartella, notificata l'11 gennaio 2010, riguardava il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2003, oltre sanzioni, interessi e spese. Il contribuente aveva dedotto la prescrizione triennale del credito, ottenendo l'annullamento della pretesa in primo grado. La Commissione Tributaria Regionale aveva posto a carico della Regione Lazio le spese del primo grado, ma aveva compensato quelle dell'appello. Il ricorrente ha contestato tale compensazione, sostenendo che la mancata costituzione della Regione e la sua acquiescenza alla decisione sfavorevole non costituissero gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea la motivazione della CTR. L'interesse del contribuente a impugnare la compensazione delle spese nasce dalla stessa sentenza di primo grado, indipendentemente dal fatto che la Regione non abbia impugnato tale decisione. La mancata costituzione e l'acquiescenza dell'Amministrazione non sono, di per sé, gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio d'appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a un'altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare la regolamentazione delle spese e liquidare anche quelle del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, è ammessa solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione".
La compensazione delle spese costituisce un'eccezione alla regola della soccombenza e richiede ragioni effettivamente gravi, eccezionali, esplicitate e non illogiche o erronee. La mancata costituzione o l'acquiescenza della parte vittoriosa non integrano, da sole, tali presupposti.
Art. 91 c.p.c.
Esprime il principio generale secondo cui le spese del processo devono essere poste a carico della parte soccombente, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, come avvenuto con riferimento alla disciplina delle spese processuali.
D.L. n. 132/2014, art. 13, convertito nella L. n. 162/2014
Ha ulteriormente tipizzato i casi in cui è possibile compensare le spese, confermando il carattere eccezionale della deroga al principio della soccombenza.
Norme sulla prescrizione triennale della tassa automobilistica
La pretesa relativa alla tassa automobilistica del 2003 è stata considerata prescritta, con conseguente accoglimento dell'impugnazione della cartella; tuttavia, il giudizio di cassazione esaminato riguardava specificamente la regolamentazione delle spese.
Massime di principio
- Quando il contribuente vince una causa tributaria, la regola generale è che l'Amministrazione soccombente debba rimborsare le spese; la compensazione è ammessa solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, specifiche e logicamente coerenti.
- La mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione non equivale automaticamente ad acquiescenza e, comunque, non costituisce da sola una ragione sufficiente per compensare le spese.
- L'acquiescenza dell'Amministrazione alla sentenza sfavorevole non elimina l'interesse del contribuente a impugnare la decisione sulle spese: tale interesse nasce dalla stessa pronuncia che ha disposto la compensazione.
- Una motivazione generica o fondata su circostanze non pertinenti può integrare violazione di legge ed essere censurata in cassazione.
- La notifica di una cartella relativa a un credito prescritto può costituire una condotta imputabile all'Amministrazione e giustificare, in linea generale, la condanna dell'ente al pagamento delle spese necessarie al contribuente per ottenere tutela giudiziale.
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