Cassazione Civile, Ordinanza n. 17048/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa per una violazione del Codice della strada di modesto importo. Il destinatario dell'ordinanza propone opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 e ottiene accoglimento; il giudice di pace compensa però integralmente le spese. In appello viene riconosciuto il diritto alla liquidazione delle spese secondo la nota specifica e, in cassazione, la sentenza d'appello viene cassata con rinvio perché la liquidazione era avvenuta al di sotto dei minimi tariffari senza adeguata motivazione. Nel giudizio di rinvio il tribunale conferma la riliquidazione richiesta dalla parte vittoriosa per i gradi di merito, ma compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità e del rinvio, ritenendo che l'errore di diritto del giudice del merito integrasse ragione sufficiente. La parte vittoriosa ricorre di nuovo per cassazione denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione è illegittima perché manca soccombenza reciproca e mancano altre gravi ed eccezionali ragioni; contesta inoltre l'apparente illogicità della motivazione, dato che proprio l'errore del giudice aveva reso necessario il ricorso in cassazione e il successivo rinvio.
La decisione
La Corte accoglie l'unico motivo di ricorso. Ritiene che la parte ricorrente sia risultata totalmente vittoriosa in tutti i gradi e che, pertanto, non potesse essere posta a suo carico nemmeno in parte la spese dei giudizi di cassazione e di rinvio. Esclude che l'errore di diritto commesso dal giudice del merito costituisca, di per sé, un valido motivo di compensazione, specialmente quando l'errore stesso ha imposto alla parte vittoriosa di proporre il ricorso per cassazione. La Corte osserva che, nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese era consentita solo nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c. e, comunque, richiedeva una motivazione specifica e rigorosa. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. e provvede direttamente alla liquidazione delle spese del precedente giudizio di cassazione, del giudizio di rinvio e del presente giudizio, disponendone la distrazione in favore del difensore richiesto.
Norme richiamate
art. 22 L. 24 novembre 1981, n. 689
norma utilizzata per proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione amministrativa
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
fonte della violazione amministrativa contestata nel procedimento originario
art. 91 c.p.c.
esprime il principio di soccombenza; la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata, neppure in minima quota, alle spese
art. 92 c.p.c.
nel regime applicabile al caso consente la compensazione solo nei limiti tassativi previsti dalla legge e richiede una motivazione esplicita e rigorosa
art. 24 L. 13 giugno 1941, n. 794
richiamato per il principio di inderogabilità dei minimi tariffari nelle liquidazioni giudiziali antecedenti ai nuovi parametri
D.M. 8 aprile 2004, n. 127
tariffa applicabile alla liquidazione dei compensi professionali nel caso di specie
D.M. 24 aprile 2004, n. 12/2004
nel testo è richiamato quale base tariffaria per la conferma dei diritti e onorari nella fase di rinvio
D.M. n. 140 del 2012
segna l'entrata in vigore dei nuovi parametri professionali rispetto ai quali si valuta l'applicabilità delle precedenti tariffe
legge 10 novembre 2014, n. 162
ha modificato l'art. 92 c.p.c. restringendo la compensazione alle ipotesi tassative
art. 380-bis c.p.c.
procedura accelerata di definizione richiamata nel corso del giudizio di cassazione
art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato che aveva proposto la definizione accelerata
art. 52 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 51 c.p.c. in tema di astensione e ricusazione
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte, quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, di decidere nel merito
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
evocato come parametro di censura per violazione di legge e nullità/omissione di motivazione
art. 794 c.p.c.
citato solo nel testo come riferimento normativo secondario in materia di spese
Massime di principio
- La parte interamente vittoriosa non può essere gravata, nemmeno parzialmente, delle spese di lite, salvo che ricorrano i presupposti legali espressamente previsti per la compensazione.
- La compensazione delle spese non può essere disposta in modo meramente apodittico: il giudice deve indicare in motivazione le specifiche ragioni che la giustificano, nei limiti consentiti dalla disciplina vigente ratione temporis.
- L'errore di diritto del giudice che abbia reso necessaria l'impugnazione da parte della parte vittoriosa non costituisce, di per sé, un 'giusto motivo' o una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese sostenute per reagire a quell'errore.
- Quando la causa è già matura in fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese, senza rinvio, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
- Nei giudizi soggetti al regime previgente dei compensi professionali, la liquidazione deve rispettare i minimi tariffari applicabili e non può prescinderne senza adeguata motivazione sulle singole voci ridotte o eliminate.
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