Cassazione Civile, Ordinanza n. 23288/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente precario del personale ATA aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dall'anno scolastico 2008/2009, sulla base della disponibilità di posti nell'organico di diritto della provincia e della sua posizione utile nella graduatoria permanente; il Tribunale aveva inoltre escluso la conversione del rapporto a termine, ma aveva comunque ordinato l'immissione in ruolo. In appello, promosso dall'amministrazione, la Corte territoriale ha riformato la decisione: ha ritenuto che il diritto all'assunzione nella scuola pubblica sorga solo se, oltre alla vacanza di posti, vi sia la necessaria autorizzazione alle assunzioni e l'individuazione dei posti da coprire mediante atto di macro-organizzazione; ha quindi escluso che nel caso concreto tale condizione risultasse provata e ha accolto invece la domanda di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello per difetto di interesse concreto e attuale del Ministero; 2) la novità e tardività in appello della contestazione sulla mancanza dei presupposti autorizzatori, oltre a vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi; 3) la violazione dell'art. 554 d.lgs. 297/1994, della legge n. 124/1999, delle norme sull'interpretazione del bando di concorso e della clausola 5 dell'Accordo quadro, sostenendo che la sola presenza di posti vacanti e la posizione in graduatoria bastassero a fondare il diritto all'immissione in ruolo, e censurando anche la liquidazione del danno comunitario ritenuta troppo esigua.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'inammissibilità dell'appello ministeriale per difetto di interesse, perché il Ministero era soccombente sulla statuizione che gli imponeva l'assunzione; ha ritenuto ammissibile e rilevabile anche d'ufficio la questione della mancanza dell'autorizzazione alle assunzioni, trattandosi di elemento costitutivo del diritto all'immissione in ruolo; ha interpretato l'art. 554 d.lgs. 297/1994 in combinazione con la disciplina generale sulle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, affermando che la "disponibilità" dei posti non coincide con la mera vacanza dell'organico di diritto ma richiede anche l'autorizzazione ministeriale e l'individuazione dei posti da coprire. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sul quantum del danno comunitario, perché sollecitava una rivalutazione del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
l'interesse all'impugnazione sussiste quando dall'accoglimento del gravame possa derivare un'utilità giuridica alla parte soccombente, anche parziale.
art. 112 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti nei termini dedotti.
art. 115 c.p.c.
richiamato per le censure di non contestazione; la Corte precisa che il principio opera solo sui fatti storici allegati specificamente.
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali invocate; non emerge una sua violazione idonea a fondare l'accoglimento.
art. 132 c.p.c.
il vizio di motivazione è configurabile solo in caso di totale mancanza, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
art. 155 c.p.c.
richiamato per il computo del termine processuale, differito al lunedì in quanto il giorno finale cadeva di sabato.
art. 2669 c.c.
non citato
art. 2697 c.c.
l'autorizzazione all'assunzione è elemento costitutivo del diritto e deve essere allegata e provata da chi lo fa valere.
art. 291 c.p.c.
richiamato in relazione alla rinnovazione della notificazione nulla.
art. 327 c.p.c.
termine lungo per impugnare, rispettato dalla prima richiesta di notificazione.
art. 342 c.p.c.
richiamato tra le norme invocate per asserita genericità dell'appello.
art. 343 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali invocate.
art. 345 c.p.c.
richiamato per il divieto di domande/eccezioni nuove in appello; non ostacola la rilevazione di un elemento costitutivo mancante.
art. 348 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali invocate.
art. 366 c.p.c.
art. 366, primo comma, n. 6
per i motivi ex art. 360 n. 5 è necessario indicare fatto storico, dato da cui risulta, momento della discussione e decisività; l'omissione comporta inammissibilità.
art. 369 c.p.c.
art. 369, secondo comma, n. 4
concorre agli oneri di specifica indicazione e deposito degli atti rilevanti per il vizio motivazionale.
art. 360 c.p.c.
la Corte delimita il perimetro del controllo di legittimità su violazione di legge, vizi processuali e omesso esame di fatti decisivi.
art. 416 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali invocate.
art. 434 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali invocate.
art. 437 c.p.c.
il divieto di nova non impedisce di far valere in appello un'eccezione/questione relativa a un elemento costitutivo del diritto che il giudice deve verificare anche d'ufficio.
art. 554 d.lgs. 297/1994
le nomine del personale ATA avvengono nei limiti dei posti disponibili secondo graduatorie permanenti, ma la disponibilità va letta insieme alla disciplina generale delle assunzioni pubbliche e richiede autorizzazione e individuazione dei posti da coprire.
art. 39, commi 3 e 3-bis, L. 449/1997
le assunzioni delle amministrazioni pubbliche sono subordinate alla determinazione del numero massimo annuale e all'autorizzazione alle assunzioni; norma generale applicabile anche al personale scolastico.
art. 35, comma 4, d.lgs. 165/2001
l'avvio delle procedure di reclutamento nelle amministrazioni statali è subordinato alla programmazione del fabbisogno e, per alcuni enti, all'adozione di apposito DPCM.
art. 36 d.lgs. 165/2001
richiamato nel giudizio di merito come ostativo alla conversione dei contratti a termine nel pubblico impiego.
art. 1, comma 605, L. 296/2006
richiamato quale ulteriore base normativa della disciplina autorizzatoria e di programmazione delle assunzioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
riconosciuto il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
clausola 5, punto 1, Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
richiamata dal ricorrente per sostenere l'inadeguatezza della tutela risarcitoria, ma la Corte non accoglie la censura sul quantum.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico il diritto all'assunzione a tempo indeterminato del personale inserito in graduatoria non nasce per la sola vacanza di posti nell'organico di diritto, ma solo se l'assunzione è stata previamente autorizzata nell'ambito della disciplina di programmazione e dei contingenti annuali.
- La disciplina speciale dell'accesso ai ruoli del personale ATA va interpretata in coordinamento con le norme generali sulle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche; perciò la "disponibilità" dei posti implica anche il provvedimento autorizzatorio e l'individuazione concreta dei posti da coprire.
- L'autorizzazione all'assunzione costituisce elemento costitutivo del diritto all'immissione in ruolo e, come tale, deve essere allegata e provata da chi ne invoca gli effetti.
- Le eccezioni che consistono nella contestazione dell'inesistenza dei presupposti costitutivi del diritto possono essere rilevate anche d'ufficio e non sono precluse dal divieto di nova in appello.
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto ai fatti storici specificamente allegati dalla parte; non si estende alla qualificazione giuridica dei fatti né supplisce alla mancata allegazione di un fatto costitutivo essenziale.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è circoscritto alle anomalie motivazionali radicali; non consente una nuova valutazione della sufficienza o razionalità del ragionamento del giudice di merito.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo puntuale il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività.
- Il diritto all'impugnazione sussiste ogni volta che la rimozione della decisione produca una concreta utilità giuridica per la parte soccombente, anche se la parte abbia comunque un interesse organizzativo o amministrativo al comportamento contestato.
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