Ordinanza n. 264/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00652/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento questorile di revoca o diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato la sentenza breve del TAR Emilia-Romagna n. 652/2025, chiedendo in via cautelare la sospensione dei suoi effetti. La controversia riguarda il provvedimento questorile adottato in relazione al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, fondato sulle sentenze penali di condanna riportate dall'interessato ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 309/1990. L'appellante ha contestato, in sostanza, l'automatismo tra le condanne penali e la misura sfavorevole, deducendo la necessità di una valutazione concreta della pericolosità sociale e degli elementi relativi alla durata del soggiorno e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare, rilevando che, in materia di revoca o diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, le condanne penali non possono costituire da sole il fondamento della misura. È necessario un giudizio attuale di pericolosità sociale, accompagnato da una motivazione articolata che consideri anche la durata del soggiorno in Italia e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato. Il provvedimento questorile non è risultato conforme a tale indirizzo, con conseguente ordine implicito di riesame dell'istanza secondo i criteri indicati. La trattazione del merito è stata fissata per il 7 maggio 2026. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il diniego o la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non possono essere adottati sulla base del solo dato delle condanne penali, ma richiedono una valutazione concreta della pericolosità sociale e degli ulteriori elementi di integrazione dell'interessato.
art. 5 d.P.R. 309/1990
Le condanne penali ai sensi della disposizione sono state considerate dall'amministrazione, ma non possono determinare automaticamente il diniego o la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 98 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diniego o la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non possono essere disposti per il solo fatto che lo straniero abbia riportato condanne penali ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 309/1990.
- La perdita della tutela rafforzata riconosciuta al soggiornante di lungo periodo richiede un giudizio concreto e attuale di pericolosità sociale, non un automatismo fondato sulle condanne penali.
- La motivazione del provvedimento di diniego o revoca deve valutare complessivamente, oltre agli eventuali precedenti penali, la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
- Quando il provvedimento questorile non effettua tale valutazione complessiva, il giudice può accogliere la tutela cautelare e imporre il riesame dell'istanza in coerenza con i criteri giurisprudenziali applicabili.
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