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Circolare

Circolare numero 111 del 24-07-2013

A decorrere dal primo gennaio 2013 l’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 prevede una riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’incentivo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo incentivo contributivo introdotto dalla legge n. 92/2012 per determinate categorie di lavoratori, con focus sugli ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi. Definisce i rapporti agevolati, la misura e la durata del beneficio, le regole su assunzioni dirette, somministrazione, proroghe, trasformazioni e cumulo, nonché le condizioni di spettanza e i rapporti con altri incentivi. Sono inoltre fornite le indicazioni operative per la domanda all’INPS, per Uniemens, per il settore agricolo e per spettacolo/sport professionistico, oltre alle regole contabili.

Incentivo contributivo per l’assunzione di over 50 disoccupati e donne svantaggiate

Incentivo contributivo per l’assunzione di lavoratori over 50 e altre categorie agevolate

La circolare disciplina il nuovo incentivo introdotto dall’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012, applicabile dal 1° gennaio 2013. Il documento chiarisce i soggetti destinatari, i rapporti di lavoro agevolabili, la misura e la durata del beneficio, le condizioni di spettanza, il coordinamento con altri incentivi e gli adempimenti operativi a carico dei datori di lavoro.

Lavoratori interessati

L’incentivo riguarda, in via principale, uomini e donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi. La circolare ricorda anche le ulteriori categorie previste dalla legge:

  • donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età impiegate in professioni o settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età residenti ovunque e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Per la categoria degli over 50, la circolare precisa che non rilevano residenza, professione o settore economico. L’età va verificata alla data di decorrenza dell’originaria assunzione. Lo stato di disoccupazione è regolato dal d.lgs. n. 181/2000.

Rapporti incentivati, misura e durata

L’incentivo consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Spetta per:

  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • assunzioni a tempo determinato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti già agevolati;
  • rapporti part-time;
  • assunzioni a scopo di somministrazione;
  • rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperative di lavoro.

Non spetta, per la loro specialità, ai rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

La durata del beneficio è:

  • 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato;
  • fino a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato;
  • complessivi 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato;
  • fino a 12 mesi complessivi in caso di proroga del contratto a termine, se effettuata nel rispetto della disciplina del rapporto a tempo determinato.

La trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio per consentire il riconoscimento della parte residua connessa alla trasformazione.

Discontinuità, riassunzioni, proroghe e trasformazioni

La circolare ammette il beneficio anche in presenza di una seconda assunzione, a condizione che il lavoratore abbia conservato o riacquistato uno stato di disoccupazione superiore a 12 mesi secondo il d.lgs. n. 181/2000. In tali casi, l’incentivo spetta solo per la durata residua rispetto a quanto già fruito.

Sono inoltre disciplinate le ipotesi di proroga e trasformazione di rapporti non agevolati:

  • per rapporti instaurati prima del 1° gennaio 2013, l’incentivo può spettare per proroghe fino a 12 mesi e per trasformazioni fino a 18 mesi, se al momento della proroga o trasformazione il lavoratore avrebbe avuto oltre 12 mesi di disoccupazione qualora il rapporto fosse cessato;
  • per rapporti instaurati dopo il 2012, con lavoratore inizialmente infra cinquantenne e poi divenuto ultracinquantenne, il beneficio può spettare alle stesse condizioni, sempre con i limiti di durata indicati.

Il beneficio è escluso quando, al momento della proroga o trasformazione, il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza alla riassunzione o alla trasformazione a tempo indeterminato o determinato, secondo le norme richiamate nella circolare.

Somministrazione e rapporti tra agenzia, utilizzatore e assunzione diretta

L’incentivo si applica anche all’assunzione a scopo di somministrazione. In tale ambito:

  • per assunzioni a tempo indeterminato, il beneficio spetta all’agenzia di somministrazione per 18 mesi, anche nei periodi di disponibilità del lavoratore in attesa di assegnazione;
  • per assunzioni a tempo determinato, il limite di 12 mesi va riferito al singolo utilizzatore e non all’agenzia;
  • in caso di più utilizzi presso soggetti diversi e non collegati, l’agenzia può superare i 12 mesi complessivi, purché ricorrano sempre il requisito della disoccupazione e le altre condizioni.

La circolare chiarisce anche i passaggi tra somministrazione e assunzione diretta:

  • se il lavoratore, dopo una somministrazione agevolata, viene assunto direttamente dall’utilizzatore, spetta il periodo residuo non goduto, se al momento dell’assunzione persiste lo stato di disoccupazione superiore a 12 mesi;
  • in alcuni casi di assunzione diretta senza soluzione di continuità rispetto alla somministrazione, il beneficio residuo spetta anche prescindendo da tale requisito, purché l’assunzione diretta avvenga entro la scadenza del beneficio riferita all’utilizzatore;
  • se un soggetto, dopo un rapporto diretto con il lavoratore, lo utilizza mediante somministrazione, il beneficio sulla somministrazione spetta solo se il lavoratore è disoccupato da almeno 12 mesi al momento dell’assunzione.

Condizioni di spettanza: regolarità, obblighi preesistenti e precedenze

Il beneficio è subordinato alla regolarità contributiva e al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro, nonché all’osservanza dei contratti collettivi nazionali, territoriali, regionali o aziendali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

La circolare richiama inoltre i principi dell’art. 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012, precisando che l’incentivo non spetta:

  • se l’assunzione avviene in attuazione di un obbligo preesistente di legge o di contratto collettivo;
  • se l’assunzione o la somministrazione viola il diritto di precedenza di un altro lavoratore;
  • se il datore di lavoro o l’utilizzatore hanno sospensioni dell’attività lavorativa per crisi o riorganizzazione nella stessa unità produttiva, salvo l’assunzione di professionalità sostanzialmente diverse;
  • se il lavoratore è stato licenziato nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o legato da controllo o collegamento, estendendosi la verifica anche all’utilizzatore in caso di somministrazione.

La circolare precisa che, in caso di proroga o trasformazione di un rapporto già agevolato, il residuo incentivo può spettare anche se il lavoratore abbia maturato nel frattempo un diritto di precedenza, mentre per alcune trasformazioni successive a nuove assunzioni agevolate la maturazione del diritto di precedenza può escludere il beneficio residuo.

Limiti di cumulo

Il documento ribadisce che i limiti di cumulo vanno considerati in modo unitario, sommandosi i periodi di incentivo fruiti sia come datore di lavoro sia come utilizzatore indiretto. I periodi agevolati presso soggetti diversi si computano unitariamente anche quando i soggetti appartengono allo stesso gruppo o risultano collegati o controllati.

Sono richiamate anche le ipotesi in cui il lavoratore, cessato il rapporto e tornato disoccupato, maturi da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a 12 mesi: in tali casi il nuovo rapporto può beneficiare nuovamente dell’incentivo, senza riduzioni per i precedenti godimenti.

Incremento occupazionale e compatibilità con il mercato interno

Ai fini della compatibilità con il regolamento comunitario n. 800/2008, l’incentivo richiede un incremento netto dell’occupazione, da verificare in concreto. L’incremento va confrontato in ULA tra la media dei 12 mesi precedenti e quella del periodo successivo, riferita all’intera organizzazione del datore di lavoro o dell’agenzia di somministrazione, non alla singola unità produttiva.

La circolare indica che, per il calcolo della base occupazionale, si considerano i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, inclusi i somministrati a termine; restano esclusi i lavoratori assunti in sostituzione, mentre il sostituito va computato. In caso di proroga o trasformazione, l’incremento va rivalutato e il lavoratore interessato è escluso dal computo della media dei 12 mesi precedenti, salvo le ipotesi di proroga/trasformazione di rapporti non agevolati instaurati prima del 2013 o quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni.

Per la somministrazione a tempo indeterminato, l’incremento va valutato rispetto alla forza aziendale dell’agenzia, includendo i lavoratori assunti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e gli altri dipendenti dell’agenzia.

L’incentivo è inoltre subordinato alla circostanza che il datore di lavoro non abbia ricevuto e non abbia restituito aiuti illegali o incompatibili e che non si tratti di un’impresa in difficoltà; in caso di somministrazione, tali condizioni si riferiscono all’utilizzatore.

Coordinamento con altri incentivi

La circolare disciplina il coordinamento con altri regimi agevolativi. Se ricorrono anche i presupposti dell’incentivo di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, si applica quest’ultimo. È tuttavia possibile, in casi specifici, fruire prima dell’incentivo della legge 92/2012 per un rapporto a termine e poi del beneficio della legge 407/1990 in caso di trasformazione a tempo indeterminato, purché ricorrano i requisiti previsti.

Sono richiamati anche gli incentivi previsti dalla legge n. 223/1991 per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, che prevalgono quando ne ricorrano i presupposti.

Adempimenti dei datori di lavoro e gestione contributiva

Per ottenere l’agevolazione, i datori di lavoro devono presentare una comunicazione telematica all’INPS tramite il modulo on-line "92-2012", prima dell’invio della denuncia contributiva in cui viene esposta la contribuzione agevolata. I sistemi informativi centrali effettuano controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo; i controlli sostanziali sui requisiti saranno svolti successivamente dall’Istituto.

Per i datori di lavoro che operano con Uniemens la circolare indica:

  • attribuzione automatica del codice di autorizzazione "2H";
  • utilizzo del codice "55" per il lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012;
  • recupero della contribuzione per i periodi gennaio-luglio 2013 mediante il codice "L431";
  • restituzione delle somme indebitamente conguagliate tramite il codice "M431".

Per i datori di lavoro agricoli, l’agevolazione va esposta nel DMAG/Unico dal terzo trimestre 2013, con successivo messaggio per il recupero dei trimestri precedenti.

Per i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico, l’agevolazione viene gestita con il codice "LA"; il recupero della maggiore contribuzione versata per i mesi gennaio-luglio 2013 può avvenire entro tre mesi dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della circolare.

Esclusione dal contributo di solidarietà e istruzioni contabili

La riduzione contributiva non si applica al contributo di solidarietà previsto dalle norme richiamate per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico. Le istruzioni contabili saranno rese note con successivo messaggio.

Punti principali

Beneficiari dell’incentivo

Dal 1° gennaio 2013 l’incentivo spetta per l’assunzione di uomini e donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi. La circolare richiama anche le ulteriori categorie previste dalla legge 92/2012: donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi, donne impiegate in professioni o settori con forte disparità di genere e prive di impiego da almeno 6 mesi, nonché donne ovunque residenti prive di impiego da almeno 24 mesi. Per gli over 50 si prescinde da residenza, professione e settore di impiego; l’età va verificata alla data della originaria assunzione.

Rapporti incentivati e misura del beneficio

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. È riconosciuto per assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato, trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti già agevolati, anche part-time, nonché per assunzioni a scopo di somministrazione e per rapporti di lavoro in cooperativa. Non spetta, tra l’altro, per lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. La durata è di 18 mesi per il tempo indeterminato, 12 mesi per il tempo determinato, e 18 mesi complessivi in caso di trasformazione a indeterminato; la proroga del rapporto a termine consente il beneficio fino al limite complessivo di 12 mesi.

Regole su continuità, riassunzioni e trasformazioni

La circolare ammette il beneficio anche in caso di nuova assunzione successiva a un primo rapporto agevolato, purché il lavoratore conservi lo stato di disoccupazione oltre i 12 mesi; in tali casi spetta solo la durata residua. Sono disciplinate anche le ipotesi di proroga e trasformazione di rapporti non agevolati instaurati prima del 1° gennaio 2013 o dopo il 2012, con limiti di 12 mesi per le proroghe e 18 mesi per le trasformazioni, a condizione che il lavoratore avrebbe maturato i requisiti di disoccupazione se il rapporto fosse cessato. È escluso il beneficio quando il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza alla riassunzione o alla trasformazione.

Somministrazione e passaggi tra utilizzatore e datore di lavoro

L’incentivo si applica anche alle assunzioni a scopo di somministrazione, con regole specifiche per agenzia e utilizzatore. Per le assunzioni a tempo indeterminato l’agenzia può fruire del beneficio per 18 mesi continuativi, con eventuale riduzione per evitare il superamento del limite complessivo in capo allo stesso utilizzatore; per il tempo determinato il limite di 12 mesi va riferito al singolo utilizzatore. Se il lavoratore, dopo la somministrazione, viene assunto direttamente dall’utilizzatore, spetta il periodo residuo non goduto; viceversa, se dopo un rapporto diretto il lavoratore viene utilizzato in somministrazione, il beneficio compete solo se il lavoratore è disoccupato da almeno 12 mesi.

Condizioni generali di spettanza e cumulo

Il beneficio è subordinato alla regolarità contributiva e al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro, nonché alla corretta applicazione dei contratti collettivi. Devono inoltre ricorrere i principi dell’art. 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012: assenza di obblighi preesistenti, rispetto dei diritti di precedenza, assenza di sospensioni per crisi/riorganizzazione nella stessa unità produttiva, assenza di collegamenti societari ostativi e rispetto dei limiti di cumulo. La circolare chiarisce anche che il cumulo va valutato unitariamente tra rapporti diretti e indiretti e tra società collegate o appartenenti allo stesso gruppo.

Incremento occupazionale e compatibilità UE

Per la compatibilità con il mercato interno, l’incentivo richiede un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, calcolato in ULA sull’intera organizzazione del datore di lavoro o dell’agenzia di somministrazione, e non sulla singola unità produttiva. Sono indicate le ipotesi che non impediscono l’incremento, come dimissioni, invalidità, decesso, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario e licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Il beneficio è inoltre escluso per imprese che abbiano ricevuto aiuti illegali o incompatibili non restituiti e per imprese in difficoltà.

Coordinamento con altri incentivi e adempimenti operativi

Se ricorrono anche i presupposti dell’incentivo della legge 407/1990 o degli incentivi per lavoratori in mobilità della legge 223/1991, si applicano questi ultimi secondo le regole di coordinamento indicate. Per fruire dell’agevolazione i datori di lavoro devono presentare una comunicazione telematica all’INPS tramite il modulo "92-2012" prima della denuncia contributiva. La circolare fornisce poi le istruzioni per Uniemens, per i datori di lavoro agricoli e per i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico, oltre ai codici di agevolazione e alle modalità di recupero della contribuzione già versata.

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