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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22796/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, l'applicazione del controllo giudiziario alla società Autotrasporti Ruotolo. In Cassazione ha dedotto: (i) violazione di legge e carenza/motivazione apparente del provvedimento impugnato, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente verificato le condizioni di ammissibilità del controllo giudiziario richiesto dal privato; (ii) che la società sarebbe 'bonificabile' e dunque ammissibile al controllo giudiziario con l'ausilio di un controllore giudiziario. La Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse in parte non consentito nel processo di prevenzione (poiché in tale ambito la Cassazione può sindacare solo questioni di diritto) e, comunque, manifestamente infondato: il provvedimento impugnato contiene una motivazione articolata che documenta il sostegno territoriale della famiglia camorristica Fabbrocino e la figura di Sergio Ruotolo incline a soddisfare richieste del gruppo per vantaggi imprenditoriali (anche alla luce di intercettazioni e della ricostruzione dei rapporti familiari). Il secondo motivo è stato ritenuto generico e privo di concretezza: l'assunto di 'bonificabilità' non è accompagnato da alcuna indicazione su un concreto percorso di self-cleaning o sulle misure operative che renderebbero l'attività immune da condizionamenti illegali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e, in parte, non consentiti. Ha confermato il rigetto dell'istanza di controllo giudiziario sul presupposto che la decisione impugnata era sufficientemente motivata rispetto ai legami con il clan Fabbrocino e alla vulnerabilità dell'impresa all'infiltrazione. Ha altresì ritenuto il motivo relativo alla bonificabilità generico e privo di elementi concreti idonei a dimostrare un percorso di 'self-cleaning'. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) - art. 34-bis

    art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, comma 6

    L'istanza privata di accesso al controllo giudiziario è valutabile dalla Corte d'appello; tuttavia, in sede di ricorso per Cassazione nei procedimenti di misure di prevenzione, il sindacato è limitato a questioni di diritto e all'osservanza dei limiti di deducibilità previsti dal decreto stesso.

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) - artt. 34, 84 e 91

    art. 34; art. 84; art. 91 d.lgs. n. 159/2011

    Le norme disciplinano le misure di prevenzione e i presidi per la tutela del patrimonio e la gestione delle misure (compreso il controllo giudiziario e le modalità di bonifica); la Corte ha richiamato tali disposizioni nel quadro della verifica della vulnerabilità dell'impresa e della possibilità di controllo/bonifica.

  • Codice di procedura penale - art. 606

    Stabilisce i motivi di ricorso in Cassazione (lett. b, c, e ecc.). La Corte ha rilevato che, nel processo di prevenzione, alcuni invocati parametri (es. critica sulla motivazione come questione di merito) non sono ricorribili davanti alla Cassazione.

  • Codice di procedura penale - art. 125

    Disciplinante le decisioni motivate; la Corte chiarisce che la nozione di 'apparenza della motivazione' è circoscritta a casi di totale carenza dell'argomentazione e non può essere invocata per criticare il merito dell'apprezzamento valutativo del giudice.

  • Codice di procedura penale - artt. 581 e 591

    art. 581 comma 1 lett. d); art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norme sulla inammissibilità e sui vizi di specificazione dei motivi. La Corte le ha applicate per ritenere generico e non specificato il motivo relativo alla bonificabilità dell'impresa.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Consente la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha applicato tale norma per comminare la somma di euro 3.000 alla ricorrente.

  • d.lgs. n. 159/2011 - artt. 10 comma 3 e 27

    art. 10 comma 3; art. 27 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamati per sottolineare i limiti di deducibilità nel ricorso per Cassazione avverso decisioni sulle misure di prevenzione: in tali procedimenti la possibilità di impugnazione è più ristretta.

  • Preleggi - art. 12

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di applicazione della legge nel tempo; la Corte non ha ritenuto risolutiva la richiamata questione rispetto all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di misure di prevenzione (compreso il controllo giudiziario ex art. 34-bis), il sindacato della Corte di Cassazione è limitato: è ammessa principalmente la valutazione di questioni di diritto e non un riesame del merito valutativo svolto dal giudice di merito.
  • La contestazione di una motivazione come 'apparente' è ammissibile in Cassazione solo se si dimostra una reale carenza dei requisiti minimi (esistenza, completezza e logicità) dell'itinerario argomentativo; non è ammissibile come semplice critica del giudizio di merito.
  • La semplice affermazione di 'bonificabilità' della società è insufficiente: chi invoca la bonifica deve documentare elementi concreti e un percorso operativo (self-cleaning, misure organizzative, controllo esterno o proposta di controllore giudiziario) idonei a dimostrare l'eliminazione del rischio di condizionamento illegale.
  • I rapporti familiari e storici con gruppi mafiosi o criminali, il comportamento dell'imprenditore nel soddisfare richieste del clan e prove (anche intercezioni) che attestino sostegno territoriale o legami con esponenti apicali sono elementi decisivi nella valutazione della vulnerabilità dell'impresa all'infiltrazione.
  • Ricorsi manifestamente infondati o che deducano profili non consentiti nel processo di prevenzione possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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