Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1681/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, che riconosceva il diritto all’attribuzione della Carta del docente e all’accredito di € 1.500,00, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato per mancata impugnazione. Ha chiesto la puntuale e integrale esecuzione del titolo mediante l’assegnazione della Carta del docente e l’accredito dell’importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione. Il TAR ha preliminarmente rilevato l’irritualità della nota depositata dalla ricorrente l’11 maggio 2026 per chiedere il passaggio in decisione, trattandosi di strumento processuale non previsto dalla legge, senza tuttavia farne derivare conseguenze sulla decisione della controversia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario, attestata dalla certificazione di Cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale infruttuoso decorso del termine, ha nominato Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, da esercitarsi entro ulteriori sessanta giorni su istanza di parte. Il Commissario opera senza compenso, poiché l’incarico, conferito a un dirigente del Ministero resistente, rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia, alle condanne al pagamento di somme di denaro, la disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Gli atti del Commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 552,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo, fissare il termine per adempiere e nominare, anche contestualmente, un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme alla mancata impugnazione del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il Commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata portata a conoscenza dell’Amministrazione e sono decorsi i termini previsti dalla legge per l’adempimento, il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare all’Amministrazione la puntuale e completa esecuzione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un Commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza di parte nel caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
  • L’incarico di Commissario ad acta conferito a un dirigente o funzionario dell’Amministrazione resistente costituisce un munus obbligatorio di ausiliario del giudice, non rifiutabile né impedibile mediante disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • La regola dell’assenza di compenso per il Commissario ad acta, prevista dalla disciplina dell’ottemperanza ai decreti di condanna emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata per analogia anche agli incarichi relativi ad altre condanne dell’Amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando l’incaricato appartenga alla stessa Amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il Commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare gli atti e i documenti tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematicoSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.