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Sentenza

Sentenza n. 4760/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari collegiali, - del provvedimento di data ed estremi ignoti con cui l’USR Emilia-Romagna ha disposto l’assegnazione della ricorrente per sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/25 alla Scuola RNTD01000T – “R. VALTURIO”, conosciuto, poiché non comunicato, solo successivamente al 28.03.2025 (in quanto caricato sull’area riservata del sito istituzionale dell’amministrazione); - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. U.0047341 del 25.11.2024, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”; - della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. U.0011942 del 24.03.2025, avente ad oggetto “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. R.0000067 del 31.03.2025, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; - di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque connesso, ivi compresa – per quanto occorrer possa – la nota del 31.03.2025 ed il successivo decreto di assegnazione con cui l’I.T.S.E. “R. VALTURIO” ha preannunciato alla ricorrente la prossima comunicazione del calendario degli esami preliminari propedeutici al sostenimento dell’esame di Stato.

Giustizia amministrativa202505555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione della ricorrente a uno specifico istituto scolastico per sostenere l'esame di Stato, unitamente agli atti ministeriali e scolastici connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato l'assegnazione disposta dall'Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nell'anno scolastico 2024/2025, nonché, per quanto occorresse, le circolari ministeriali relative alle domande di partecipazione e alla formazione delle commissioni, il decreto ministeriale disciplinante l'esame e gli ulteriori atti connessi. Aveva chiesto anche l'adozione di misure cautelari collegiali. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati. Nelle more, in esecuzione dell'accoglimento dell'istanza cautelare, la ricorrente era stata ammessa a partecipare agli esami preliminari previsti dall'art. 14, comma 2, d.lgs. 62/2017 e li aveva superati. Con memoria del 12 gennaio 2026 ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il superamento degli esami preliminari cui la ricorrente era stata ammessa in sede cautelare ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sulla legittimità dell'assegnazione e degli atti connessi. Il giudizio non è stato pertanto deciso nel merito. Le spese sono state compensate tra le parti in considerazione della vicenda complessiva.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta perdita dell'interesse attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel definire il giudizio, senza ulteriore interpretazione esplicitata nella sentenza.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 62/2017

    Individua gli esami preliminari cui la ricorrente era stata ammessa a partecipare e che aveva successivamente superato.

Massime di principio

  • Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando, nelle more del giudizio, viene meno l'interesse attuale della parte alla decisione, anche per effetto del conseguimento del risultato sostanziale perseguito mediante la domanda giudiziale.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione della controversia, ove corroborata dagli eventi sopravvenuti, consente al giudice di definire il giudizio per sopravvenuto difetto di interesse senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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