Cassazione Penale, Sentenza n. 2813/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame (art. 309 c.p.p.) che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a GAROFOLI per il reato continuato di cessione di cocaina (episodi contestati nel periodo gennaio-aprile 2022). Il ricorrente deduce vizio di motivazione: lamenta che dopo aprile 2022 le indagini non lo avrebbero più collegato a condotte illecite, che l'unico fatto recente valorizzato (aprire con le chiavi il ristorante il 15/06/2023) è privo di rilievo penale, e contesta le valutazioni negative sul suo comportamento al controllo del 07/04/2022, rilevando invece che il giorno successivo rese spontanee ammissioni agli operanti.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato e condanna il ricorrente alle spese processuali. La Corte conferma la misura cautelare ritenendo provata la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): valorizza la serialità delle cessioni di cocaina accertate tramite intercettazioni e analisi telefoniche, la vicinanza temporale dei fatti rispetto alla misura, la scelta del ricorrente di non rivelare il fornitore al controllo e la sua stabile presenza/assunzione presso il ristorante utilizzato dagli indagati, nonché l'essere consumatore. La Corte sottolinea il limite del sindacato della cassazione sulle valutazioni fattuali e ritiene che le argomentazioni del Tribunale non siano affette da illogicità evidente.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di riesame avverso misure cautelari; qui è il titolo del rimedio utilizzato dal ricorrente per impugnare gli arresti domiciliari
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Previsto il requisito dell'attualità del pericolo; la Corte ricorda che tale requisito richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione e non l'imminenza di specifiche occasioni di reato
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017 (Sansone)
Principio secondo cui in cassazione non è consentita la revisione degli elementi materiali e fattuali o dello spessore degli indizi, essendo il sindacato limitato alla presenza di ragioni giuridiche esposte e all'assenza di illogicità evidenti
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022 (Iordachescu)
Richiama il principio che l'attualità del pericolo va valutata prognosticamente in rapporto a modalità di svolgimento della condotta, personalità e contesto; con maggiore distanza temporale dai fatti la valutazione deve essere più approfondita, ma non richiede l'indicazione di specifiche occasioni di recidiva
Massime di principio
- In cassazione il controllo è di legittimità: non si rivedono i fatti o il peso degli indizi ma si verifica la presenza di argomentazioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti nell'atto impugnato.
- Il requisito dell'attualità del pericolo per misure cautelari è valutazione prognostica; non occorre dimostrare l'imminenza di specifiche occasioni di reato ma valutare il rischio di reiterazione alla luce di modalità del fatto, personalità e contesto socio-ambientale.
- La serialità e l'intensità di condotte pregresse (es. numerose cessioni accertate con intercettazioni e analisi telefoniche) costituiscono elementi rilevanti per ritenere il pericolo di reiterazione.
- La stabile presenza e i rapporti continuativi con luoghi o persone ritenuti centrali per l'organizzazione criminosa (es. assunzione o dimora in un ristorante usato per lo spaccio) possono integrare un elemento indiziario significativo ai fini cautelari, anche se l'episodio materiale preso singolarmente non ha rilevanza penale autonoma.
- La reticenza o il rifiuto di fornire informazioni utili agli investigatori (es. non indicare il fornitore) può essere valutata come indice della persistenza di legami criminosi e della propensione a non interrompere l'attività illecita.
- Un significativo intervallo temporale dai fatti non esclude automaticamente la misura cautelare: più ampio è il "tempo silente", più approfondita deve essere la valutazione, purché sussistano elementi che giustifichino la prognosi di rischio.
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