Sentenza del 18/12/2015 n. 25475 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di maggiori imposte Irpef e Ilor relative all'anno 1974. Il primo avviso di accertamento era stato annullato per la mancata indicazione delle aliquote applicate. L'Ufficio aveva quindi emesso un secondo avviso, relativo allo stesso periodo e agli stessi rilievi, integrato con l'indicazione delle aliquote. Il contribuente non aveva impugnato tempestivamente il secondo avviso, ma aveva contestato la successiva cartella esattoriale sostenendo che il nuovo accertamento fosse nullo, perché emesso in violazione dei limiti previsti per l'integrazione o modifica dell'atto precedente e del giudicato formatosi sul primo annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale. Ha stabilito che i vizi dell'avviso di accertamento devono essere fatti valere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione; non possono essere dedotti per la prima volta impugnando la successiva cartella, salvo che l'avviso presupposto non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato. La mancata impugnazione del secondo avviso lo aveva quindi reso definitivo e il ricorso contro la cartella, fondato su vizi dell'atto presupposto e non su vizi propri della cartella, era inammissibile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, pur rilevando la Corte che l'Ufficio può generalmente rinnovare un accertamento annullato per vizi formali, nel rispetto dei termini di decadenza, ma tale nuovo atto deve essere tempestivamente impugnato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, commi 3 e 5
Il termine per proporre il ricorso è di sessanta giorni e decorre dalla notificazione dell'atto soggetto ad impugnazione.
I motivi relativi a un avviso di accertamento devono essere contestati impugnando tempestivamente quell'atto. Una volta decorso il termine di 60 giorni, tali contestazioni non possono essere trasferite sull'impugnazione della cartella successiva, se l'avviso è stato regolarmente notificato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
La disposizione recepisce il principio secondo cui gli atti tributari presupposti devono essere contestati autonomamente e nei termini, mentre la cartella può essere impugnata per vizi propri o, in determinate ipotesi, quando l'atto presupposto non sia stato notificato o lo sia stato invalidamente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3
I limiti all'integrazione o modificazione dell'accertamento riguardano le modifiche sostanziali del contenuto dell'atto. Essi non impediscono, in linea generale, la rinnovazione di un accertamento annullato per vizi formali, purché siano rispettati i termini decadenziali e il nuovo atto non violi un giudicato.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, anche i vizi qualificabili come nullità dell'avviso di accertamento devono essere fatti valere entro il termine decadenziale previsto per l'impugnazione dell'atto, normalmente 60 giorni dalla notificazione.
- La cartella esattoriale non può essere utilizzata per contestare vizi dell'avviso di accertamento già notificato e non impugnato tempestivamente; in tal caso l'avviso diventa definitivo.
- Quando l'atto presupposto non è stato notificato, oppure la notificazione è inesistente o invalida, il contribuente può normalmente far valere i relativi vizi impugnando l'atto successivo.
- L'Amministrazione può rinnovare un accertamento annullato per vizi formali, se agisce entro i termini di decadenza e rispetta l'eventuale giudicato formatosi sul precedente atto.
- Un nuovo avviso che si ritenga lesivo di un precedente giudicato deve essere impugnato autonomamente e tempestivamente; il mancato ricorso rende inammissibili le contestazioni successive fondate su quei vizi.
- L'impugnazione della cartella deve concentrarsi sui suoi vizi propri, come errori di iscrizione a ruolo, difetti della notificazione o irregolarità del procedimento di riscossione, quando l'avviso presupposto è ormai definitivo.
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