Sentenza n. 11447/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del provvedimento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. del 23 aprile 2026, comunicato in pari data, di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l’approvvigionamento di una piattaforma SaaS per le prenotazioni degli spazi di lavoro e la pianificazione dello smart working per i dipendenti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., comprensiva del relativo hardware e dei servizi di supporto tecnico, manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva – CIG B7E6B422FC; - di ogni altro atto antecedente e susseguente ai precedenti atti, collegato o comunque connesso, ivi compresi, per quanto possa occorrere, il Disciplinare di gara, al § 9.2., laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; la nota di soccorso istruttorio del 25.2.2026; la richiesta di chiarimenti del 16.3.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento di una piattaforma SaaS per la prenotazione degli spazi di lavoro e la pianificazione dello smart working
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, risultata prima nella graduatoria provvisoria con 79,154 punti, è stata esclusa per asserito mancato possesso del requisito speciale di capacità tecnica previsto dal § 9.2, lett. a), del disciplinare, consistente nell’esecuzione, nel decennio precedente, di tre contratti aventi ad oggetto l’erogazione di piattaforme digitali per la gestione della prenotazione degli spazi di lavoro e dello smart working e servizi professionali connessi, per un valore complessivo di almeno 220.000 euro oltre IVA. La stazione appaltante ha ritenuto non idonei due dei tre contratti prodotti, relativi a clienti privati, perché non risultava espressamente documentata la gestione di servizi di smart working. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 100 del d.lgs. 36/2023 e del disciplinare, travisamento, illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione e violazione del favor partecipationis; in via subordinata, illegittimità del requisito per sproporzione e violazione del principio di massima partecipazione; violazione del principio di equivalenza di cui all’art. 79 del d.lgs. 36/2023 e all’allegato II.5; violazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 per l’asserito insufficiente svolgimento del soccorso istruttorio. La ricorrente ha sostenuto che il disciplinare richiedesse la fornitura di piattaforme idonee alla gestione degli spazi di lavoro e dello smart working, non contratti identici a quello posto a gara, e che la piattaforma MySPOT fornita nei precedenti contratti fosse la medesima offerta alla stazione appaltante.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’esclusione. Ha ritenuto decisivo il primo motivo, interpretando il § 9.2, lett. a), del disciplinare secondo il suo tenore letterale. La clausola richiedeva l’esecuzione di contratti aventi ad oggetto l’erogazione di piattaforme digitali per la gestione della prenotazione degli spazi di lavoro e dello smart working, con servizi professionali connessi, ma non imponeva la dimostrazione di servizi informatici identici a quelli descritti nel capitolato né richiedeva che nei contratti comparisse espressamente la locuzione "smart working". I contratti prodotti riguardavano la medesima piattaforma MySPOT offerta in gara, risultata pienamente rispondente alle esigenze tecnico-funzionali della stazione appaltante, ed erano accompagnati da servizi professionali quali sviluppo, personalizzazione e set-up. Il requisito economico poteva essere integrato considerando complessivamente i tre contratti, senza che il disciplinare imponesse un valore minimo specifico per i servizi professionali accessori. L’esclusione è stata quindi ritenuta frutto di un’interpretazione travisata ed eccessivamente formalistica della lex specialis, incompatibile con il favor partecipationis e con il principio del risultato, dato che l’offerta della ricorrente era stata valutata come la migliore. Il secondo motivo è stato respinto in via subordinata: ove la clausola fosse stata interpretata nel senso prospettato dalla stazione appaltante, la relativa censura sarebbe stata tardiva, trattandosi di una clausola escludente. Il terzo motivo è stato respinto perché il principio di equivalenza riguarda le specifiche tecniche del prodotto o servizio e non i requisiti di partecipazione o di capacità tecnica. Il quarto motivo è stato respinto perché la richiesta di chiarimenti del 16 marzo 2026 aveva già evidenziato la criticità contestata. L’annullamento è stato disposto facendo salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, comprese le verifiche di rito. La stazione appaltante è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti delle altre società non costituite.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 36/2023
criterio prioritario.. per l’individuazione della regola del caso concreto
Il principio del risultato orienta l’interpretazione e l’applicazione della disciplina di gara, favorendo l’ammissione dell’offerta migliore quando il concorrente dimostri il possesso sostanziale dell’expertise richiesta.
art. 10 d.lgs. 36/2023
È stato richiamato in relazione ai principi di accesso al mercato, massima partecipazione e proporzionalità dei requisiti; la questione della proporzionalità è stata esaminata solo in via subordinata.
art. 79 d.lgs. 36/2023
Il principio di equivalenza opera con riferimento alle specifiche tecniche del prodotto o servizio e non ai requisiti soggettivi o di capacità tecnica richiesti per la partecipazione.
Allegato II.5 d.lgs. 36/2023
Richiamato insieme all’art. 79 del d.lgs. 36/2023 per la disciplina del principio di equivalenza delle specifiche tecniche.
art. 100 d.lgs. 36/2023
Il requisito di capacità tecnica deve essere interpretato in coerenza con la lex specialis e con la finalità di verificare l’effettivo possesso dell’expertise richiesta, senza introdurre condizioni ulteriori non previste.
art. 101 d.lgs. 36/2023
La censura relativa al soccorso istruttorio è stata respinta perché la criticità contestata era stata già evidenziata dalla stazione appaltante nella richiesta di chiarimenti del 16 marzo 2026.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura di gara era una procedura aperta.
Massime di principio
- Nell’interpretare un requisito speciale di capacità tecnica, la stazione appaltante e il giudice devono attenersi al tenore letterale della lex specialis e non possono richiedere esperienze ulteriori, identiche o più specifiche rispetto a quelle espressamente previste dal disciplinare.
- Quando il disciplinare richiede l’erogazione di una piattaforma digitale e di servizi professionali connessi, la dimostrazione dell’esperienza non presuppone necessariamente la coincidenza integrale dei servizi pregressi con quelli descritti nel capitolato della nuova gara, se la piattaforma e i servizi documentati comprovano l’expertise sostanziale richiesta.
- L’assenza, nei contratti prodotti a comprova, di una determinata espressione letterale, come "smart working", non è decisiva quando l’oggetto effettivo delle prestazioni, valutato nel suo contenuto sostanziale, dimostri la riconducibilità all’esperienza richiesta dal disciplinare.
- In presenza di una clausola della lex specialis ambigua o non puntualmente delimitata, deve essere privilegiata l’interpretazione che favorisca la partecipazione e il confronto concorrenziale, anziché quella che determini l’esclusione sulla base di formalismi non previsti.
- Il principio del risultato può orientare l’interpretazione della disciplina di gara nel senso dell’ammissione dell’offerta risultata migliore, quando la concorrente abbia dimostrato il possesso sostanziale del requisito tecnico richiesto.
- Il principio di equivalenza riguarda le specifiche tecniche del prodotto o del servizio oggetto della gara e non può essere invocato per equiparare esperienze o requisiti di capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione.
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