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Sentenza

Sentenza n. 1490/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001, con comunicazione dei motivi ostativi e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, comproprietaria di un immobile sito nel Comune di Positano, ha impugnato il diniego del permesso di costruire in sanatoria richiesto ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001. Le opere erano state precedentemente qualificate dall'amministrazione e dal giudice come interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire e tali da configurare una nuova costruzione, con aumento del carico urbanistico e modificazione dell'assetto territoriale. La ricorrente ha dedotto plurime censure, tra cui la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e l'omessa attivazione del subprocedimento consultivo presso la Soprintendenza. Ha inoltre contestato, in sostanza, la qualificazione edilizia degli interventi e il conseguente diniego della sanatoria disciplinata dall'art. 36-bis. Nel procedimento amministrativo il Comune aveva comunicato i motivi ostativi e richiesto integrazioni documentali, che la ricorrente aveva depositato prima dell'adozione del diniego.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso perché manifestamente infondato. Le censure formali e procedimentali sono state ritenute infondate: non ricorrevano i presupposti per ravvisare la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 né quelli per l'attivazione del subprocedimento consultivo soprintendizio. Nel merito, il Collegio ha valorizzato la qualificazione delle opere come nuova costruzione, già ritenuta condivisibile in precedenti pronunce relative alla medesima vicenda. L'art. 36-bis non risultava applicabile, poiché presuppone interventi realizzati in parziale difformità o in variante essenziale rispetto a un permesso di costruire precedentemente rilasciato, mentre le opere erano state eseguite in carenza di permesso di costruire e avevano determinato un aumento del carico urbanistico e un mutamento dell'assetto territoriale. Difettando il presupposto applicativo della fattispecie invocata, il diniego è stato ritenuto legittimo. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La sua violazione è stata esclusa perché il giudice non ha ravvisato carenze nella comunicazione dei motivi ostativi e nel procedimento seguito dal Comune.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    È stato individuato come titolo normativo applicabile agli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, diversamente dalla fattispecie di cui all'art. 36-bis.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata ritenuta non applicabile agli abusi consistenti in una nuova costruzione realizzata in carenza di permesso di costruire; il suo presupposto è stato individuato negli interventi realizzati in parziale difformità o in variante essenziale rispetto a un permesso di costruire precedentemente rilasciato.

Massime di principio

  • La sanatoria prevista dall'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 non è applicabile agli interventi che, per caratteristiche oggettive, integrano una nuova costruzione realizzata in assenza di permesso di costruire; essa presuppone interventi eseguiti in parziale difformità o in variante essenziale rispetto a un titolo edilizio previamente rilasciato.
  • La creazione di un nuovo organismo edilizio, accompagnata da aumento del carico urbanistico e modificazione dell'assetto territoriale, conduce alla qualificazione dell'intervento come nuova costruzione e impedisce di ricondurlo alla disciplina della sanatoria prevista per interventi meramente difformi o varianti essenziali.
  • Quando la qualificazione dell'intervento abusivo come nuova costruzione e la sua realizzazione in assenza di permesso di costruire risultano già accertate nel procedimento e in precedenti pronunce riferite alla medesima vicenda, il diniego della sanatoria richiesta ai sensi dell'art. 36-bis è legittimo per carenza del presupposto normativo.
  • La comunicazione dei motivi ostativi e la richiesta di integrazione documentale possono escludere la configurabilità di una violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 quando consentono all'interessato di conoscere le ragioni ostative e di presentare osservazioni o documenti prima dell'adozione del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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