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Ordinanza

Ordinanza n. 145/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dal Questore di Lodi prot. n° -OMISSIS- del 6 ottobre 2025 e notificato in data 2.10.2025; - di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202600023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Lodi recante divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (Daspo)

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il Daspo adottato dal Questore di Lodi in relazione agli scontri verificatisi il 30 agosto 2025 presso l’area di servizio di Somaglia est, tra tifoserie dell’Atalanta Bergamasca Calcio e del Como 1907, chiedendone anche la sospensione cautelare. Dalla motivazione emergono contestazioni relative alla riconducibilità dei fatti alla fattispecie prevista dall’art. 6 della legge n. 401/1989, all’adeguatezza dell’identificazione individuale del destinatario e alla violazione del contraddittorio procedimentale, del diritto di difesa e delle disposizioni in materia di accesso agli atti, anche con riferimento all’art. 24 della legge n. 241/1990 e agli atti di indagine penale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che gli scontri fossero riconducibili alle condotte rilevanti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e che l’identificazione del ricorrente quale autore dei fatti fosse stata adeguatamente svolta e sufficientemente motivata dall’Amministrazione. A tal fine ha valorizzato la durata della condotta, la presenza e la visibilità del personale di polizia, le dichiarazioni dei conducenti degli autobus, nonché il confronto tra le immagini degli scontri e quelle acquisite presso lo stadio. Ha inoltre escluso, in questa fase, la sussistenza di una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, rilevando che il Daspo, per la sua natura preventiva e per le esigenze di celerità connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Quanto all’accesso, ha ritenuto applicabile l’esclusione prevista dall’art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990, in relazione al divieto temporaneo di divulgazione degli atti di indagine previsto dall’art. 329 c.p.p.; pertanto non ha ravvisato una lesione del diritto di difesa né la violazione dell’art. 24 della legge n. 401/1989. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    «a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)»

    In sede cautelare, il giudice ha ritenuto astrattamente riconducibili gli scontri tra tifoserie e la condotta individuale contestata alla fattispecie legittimante l’adozione del Daspo.

  • art. 24, comma 1, lett. a), l. 241/1990

    è escluso l'accesso “nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge”

    La disposizione consente di escludere l’accesso quando la divulgazione sia vietata dalla legge.

  • art. 329 c.p.p.

    Il divieto di accesso agli atti di indagine è stato ritenuto assoluto e temporaneo, operante fino alla conclusione delle indagini preliminari.

  • art. 24 l. 401/1989

    Il giudice non ha ravvisato, in relazione al regime di accesso agli atti di indagine, una violazione della disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare incidentale.

Massime di principio

  • Il Daspo può essere adottato nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, abbia tenuto una condotta individuale evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione in occasione di manifestazioni sportive, quando tale condotta sia idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative dell’ordine pubblico.
  • In sede cautelare, l’adeguatezza dell’identificazione del destinatario di un Daspo può essere desunta dalla convergenza tra osservazione diretta del personale di polizia, dichiarazioni testimoniali, immagini degli scontri e confronto con immagini acquisite in altri contesti, purché le modalità di riconoscimento siano sufficientemente precisate dall’Amministrazione.
  • Per la natura preventiva del Daspo e per le esigenze di celerità connesse alla prevenzione di ulteriori scontri in occasione di manifestazioni sportive calendarizzate, il provvedimento non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
  • L’accesso agli atti di indagine penale è escluso, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990, quando opera il divieto di divulgazione previsto dall’art. 329 c.p.p.; tale divieto è assoluto ma temporaneo e permane fino alla conclusione delle indagini preliminari.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoAccesso documentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleTrasparenza e pubblicitàPrincipio di legalità e tipicità

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