Regolamento (UE) 2017/1590
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1590 della Commissione, del 20 settembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento determina i quantitativi rimasti non richiesti nelle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1 ottobre-31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari per carni suine aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009. Tali quantitativi vengono aggiunti al sottoperiodo successivo, dal 1 gennaio al 31 marzo 2018. Il regolamento è immediatamente applicabile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere ai contingenti tariffari per il sottoperiodo 1 gennaio-31 marzo 2018 nel settore delle carni suine.
Ambito di applicazione
Si applica ai contingenti tariffari annui aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine, limitatamente ai contingenti indicati nell'allegato I, parte B, gestiti con il metodo d'esame simultaneo delle domande. Riguarda gli importatori che presentano domande di titoli di importazione e le autorità competenti degli Stati membri per la gestione dei quantitativi disponibili. Produce effetti per il sottoperiodo contingentale dal 1 gennaio al 31 marzo 2018 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Quantitativi non richiesti da aggiungere ai contingenti tariffari per carni suine
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1590 della Commissione attua la disciplina dei contingenti tariffari aperti nel settore delle carni suine dal regolamento (CE) n. 442/2009. La misura interviene per riallocare al sottoperiodo successivo i quantitativi non richiesti nel corso della finestra di presentazione delle domande relativa al periodo precedente, così da garantire l'efficiente utilizzo dei contingenti disponibili.
Contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3, quale base giuridica per la gestione dei contingenti tariffari. Il regolamento (CE) n. 442/2009 aveva aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine, con gestione mediante esame simultaneo delle domande per i contingenti di cui all'allegato I, parte B.
Motivo dell'intervento
Dal considerando emerge che, per le domande di titoli di importazione presentate dal 1 al 7 settembre 2017 per il sottoperiodo 1 ottobre-31 dicembre 2017, i quantitativi richiesti sono risultati inferiori ai quantitativi disponibili. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto opportuno individuare i quantitativi non richiesti e trasferirli al sottoperiodo contingentale successivo, dal 1 gennaio al 31 marzo 2018.
Quantitativi trasferiti al sottoperiodo 1 gennaio-31 marzo 2018
L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento, nel quale sono elencati i quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo successivo. I quantitativi indicati sono:
- numero d'ordine 09.4038: 17 007 500 kg;
- numero d'ordine 09.4170: 2 461 000 kg;
- numero d'ordine 09.4204: 2 312 000 kg.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore immediata del regolamento, ossia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua applicabilità diretta e obbligatorietà in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Determinazione dei quantitativi non richiesti
L'articolo 1 dispone che i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 442/2009, da aggiungere al sottoperiodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2018, sono quelli indicati nell'allegato. I quantitativi non richiesti riportati sono: numero d'ordine 09.4038, 17 007 500 kg; numero d'ordine 09.4170, 2 461 000 kg; numero d'ordine 09.4204, 2 312 000 kg.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto normativo e gestione dei contingenti
Il regolamento si fonda sull'articolo 188, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e si colloca nell'ambito del regolamento (CE) n. 442/2009, che apre contingenti tariffari annui nel settore delle carni suine e ne prevede la gestione secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande. Il considerando indica che le domande presentate dal 1 al 7 settembre 2017 per il sottoperiodo 1 ottobre-31 dicembre 2017 sono risultate inferiori ai quantitativi disponibili, rendendo necessario il trasferimento delle quantità non utilizzate al periodo successivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 set 2017Regolamento (UE) 2017/2168
- Regolamento · 19 set 2017Regolamento (UE) 2017/1585
- Regolamento · 19 set 2017Regolamento (UE) 2017/1586
- Regolamento · 19 set 2017Regolamento (UE) 2017/1587
- Regolamento · 19 set 2017Regolamento (UE) 2017/1588
- Regolamento · 19 set 2017Regolamento (UE) 2017/1589
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →