Regolamento (UE) 2017/1585
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1585 della Commissione, del 19 settembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apre e disciplina contingenti tariffari annuali per l’importazione nell’UE di carni bovine e suine provenienti dal Canada, in attuazione dell’applicazione provvisoria del CETA. Definisce la gestione dei contingenti, la suddivisione in sottoperiodi, le modalità di domanda e rilascio dei titoli di importazione, le cauzioni, le comunicazioni agli Stati membri e la prova dell’origine. Inoltre modifica alcuni regolamenti preesistenti per coordinare i volumi tariffari già esistenti con i nuovi contingenti previsti dall’accordo.
Apertura e gestione di contingenti tariffari UE per l’importazione dal Canada di carni bovine e suine fresche e congelate, con adeguamento di regimi tariffari esistenti collegati al CETA.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada, nell’ambito di contingenti tariffari annui gestiti dalla Commissione. Riguarda gli operatori che presentano domande di titoli di importazione e, per alcune riaperture di sottoperiodo, anche operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. Si applica dal 21 settembre 2017; per il 2017 il periodo contingentale decorre dalla data di applicazione del regolamento fino al 31 dicembre 2017. Restano salve le regole generali dei regolamenti (CE) n. 1301/2006 e n. 382/2008, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, salvo deroghe specifiche.
Apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per carni bovine e suine originarie del Canada
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1585 dà attuazione, sul piano tariffario e procedurale, all’applicazione provvisoria del CETA tra Unione europea e Canada. La Commissione apre contingenti tariffari annuali per l’importazione di carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada e disciplina in modo dettagliato la gestione dei contingenti, i titoli di importazione, le cauzioni e gli obblighi di comunicazione.
Contesto e finalità
Il provvedimento si inserisce nel quadro della decisione del Consiglio sull’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale. Il regolamento richiama l’articolo 2.4 del CETA, che prevede la riduzione o soppressione dei dazi all’importazione, e l’allegato 2-A, che contiene i contingenti tariffari per carni bovine e suine; richiama inoltre l’allegato 2-B sulle modalità di gestione dei contingenti e il protocollo sulle regole di origine.
Ambito di applicazione temporale e soggettivo
L’articolo 1 apre contingenti tariffari annui per i prodotti elencati nell’allegato I, con periodo ordinario dal 1º gennaio al 31 dicembre. In via derogatoria, per il 2017 il periodo contingentale decorre dalla data di applicazione del regolamento fino al 31 dicembre 2017; l’applicazione sostanziale decorre dal 21 settembre 2017. Il regime riguarda gli operatori che richiedono titoli di importazione e, nei casi previsti, anche operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004.
Gestione dei contingenti e suddivisione in sottoperiodi
I contingenti sono gestiti dalla Commissione secondo il metodo di cui all’articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ogni quantitativo annuale è ripartito in quattro sottoperiodi da 25% ciascuno: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre. I quantitativi non utilizzati in un sottoperiodo sono aggiunti a quelli del sottoperiodo successivo, ma i saldi inutilizzati alla fine dell’anno non possono essere riportati al periodo contingentale successivo.
Titoli di importazione: condizioni, domande e rilascio
L’immissione in libera pratica dei quantitativi contingentati è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione. Per accedere al titolo, il richiedente deve dimostrare di aver importato, nei 12 mesi precedenti la domanda, quantitativi di prodotti pertinenti indicati dal regolamento per le carni bovine e suine. Le domande vanno presentate nei primi sette giorni del secondo mese precedente ciascun sottoperiodo; se il quantitativo non è esaurito, possono essere presentate ulteriori domande nei primi sette giorni dei due mesi successivi, con l’esclusione del mese di dicembre.
Ogni domanda può riguardare un solo numero d’ordine, ma può includere più codici NC; in tal caso devono essere indicati tutti i codici e le designazioni corrispondenti. Nella casella dell’origine deve figurare "Canada" e i titoli riportano una specifica dicitura dell’allegato III. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione i quantitativi complessivi richiesti entro il 14º giorno del mese di presentazione. Per il solo periodo 2017, tutte le domande ammissibili vanno presentate nei primi sette giorni di ottobre 2017.
I titoli sono rilasciati tra il 23º giorno e la fine del mese di presentazione delle domande. Hanno validità di cinque mesi dalla data di rilascio effettiva o, se successiva, dalla data di inizio del sottoperiodo, ma in ogni caso scadono il 31 dicembre del periodo contingentale. I titoli non sono trasferibili.
Restituzione dei titoli e garanzie finanziarie
È prevista la restituzione dei titoli inutilizzati fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingentale e prima della loro scadenza, entro il limite massimo del 30% del quantitativo indicato nel titolo. In relazione alle cauzioni, il regolamento stabilisce importi specifici: 9,5 EUR per le carni bovine e 6,5 EUR per le carni suine per 100 kg di equivalente peso carcassa.
La cauzione è proporzionalmente svincolata se, per effetto del coefficiente di attribuzione, il quantitativo assegnato è inferiore a quello richiesto. Se una parte del titolo è restituita, si svincola il 60% della cauzione corrispondente. Quando è stato effettivamente importato il 95% del quantitativo del titolo individuale, la cauzione è svincolata integralmente.
Comunicazioni alla Commissione
Gli Stati membri sono tenuti a effettuare comunicazioni periodiche alla Commissione. Entro il decimo giorno del mese successivo a quello di presentazione delle domande devono comunicare i quantitativi oggetto dei titoli rilasciati nel mese precedente. Inoltre, entro il decimo giorno di ogni mese del periodo contingentale, devono comunicare i quantitativi relativi a titoli restituiti e a titoli inutilizzati o solo parzialmente utilizzati; i dati mancanti devono comunque essere notificati entro il 30 aprile successivo alla fine del periodo contingentale. Tutte le comunicazioni devono essere espresse in chilogrammi di equivalente peso carcassa e ripartite per numero d’ordine.
Prova dell’origine canadese
L’ammissione al beneficio tariffario richiede la prova dell’origine canadese mediante dichiarazione di origine su fattura o su altro documento commerciale idoneo a descrivere il prodotto in modo sufficientemente dettagliato. Il testo della dichiarazione è quello stabilito dal protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine allegato al CETA.
Modifiche a regimi tariffari preesistenti
Il regolamento interviene anche su precedenti discipline tariffarie. Il regolamento (CE) n. 442/2009 viene modificato per precisare la nozione di prosciutti e loro pezzi e per aggiornare le regole del contingente 09.4170; l’allegato I del regolamento (UE) n. 481/2012 viene sostituito; e l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 593/2013 viene modificato per stabilire che, nei contingenti di carni bovine di alta qualità, il dazio ad valorem è del 20%, ma è pari a zero per i prodotti originari del Canada.
Quantitativi e allegati
L’allegato I contiene i contingenti specifici per i prodotti bovini e suini, con progressione dei quantitativi dal 2017 al 2022 e aliquota di dazio pari a zero. L’allegato II riporta i fattori di conversione per il calcolo dell’equivalente peso carcassa; l’allegato III elenca le diciture da riportare nei titoli; l’allegato IV sostituisce la parte B di un allegato relativo a contingenti gestiti con esame simultaneo delle domande; l’allegato V riscrive l’allegato I del regolamento (UE) n. 481/2012 relativo alle carni bovine di alta qualità.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 settembre 2017. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura dei contingenti tariffari annui
L’articolo 1 apre contingenti tariffari annuali per l’importazione dei prodotti elencati nell’allegato I, con periodo ordinario dal 1º gennaio al 31 dicembre. Per il 2017 il contingente è aperto dalla data di applicazione del regolamento fino al 31 dicembre 2017. Quantitativi, numeri d’ordine e dazi applicabili sono fissati nell’allegato I.
Gestione dei contingenti e norme applicabili
I contingenti sono gestiti secondo il metodo di cui all’articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Si applicano, salvo deroghe, il regolamento (CE) n. 1301/2006, il regolamento (CE) n. 382/2008, il regolamento delegato (UE) 2016/1237 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
Sottoperiodi contingentali
Ogni contingente annuo è suddiviso in quattro sottoperiodi ciascuno pari al 25% del quantitativo: 1º gennaio-31 marzo; 1º aprile-30 giugno; 1º luglio-30 settembre; 1º ottobre-31 dicembre. I quantitativi inutilizzati sono riportati al sottoperiodo successivo, ma il saldo non utilizzato alla fine dell’anno non si trasferisce all’anno successivo.
Fattori di conversione
L’articolo 3 rinvia all’allegato II per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa ai fini della gestione e delle comunicazioni.
Domande di titoli di importazione
L’immissione in libera pratica è subordinata a titolo di importazione. Il richiedente deve provare, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, di aver importato nel periodo di 12 mesi precedente quantitativi di prodotti pertinenti, indicati per carni bovine e suine con specifici codici NC. Le domande si presentano nei primi 7 giorni del secondo mese che precede ciascun sottoperiodo; se il quantitativo non è esaurito, sono ammesse nuove domande nei primi 7 giorni dei due mesi successivi, con possibile partecipazione anche di operatori alimentari riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. Non è previsto un periodo di domanda nel mese di dicembre. Ogni domanda riguarda un solo numero d’ordine; può includere più codici NC e va indicato "Canada" come paese d’origine. Entro il 14º giorno del mese di presentazione, gli Stati membri comunicano i quantitativi alla Commissione. Per il periodo 2017, le domande si presentano nei primi 7 giorni di ottobre 2017.
Rilascio, durata e non trasferibilità dei titoli
I titoli sono rilasciati tra il 23º giorno e la fine del mese di presentazione delle domande. Hanno validità di cinque mesi dalla data effettiva di rilascio o dalla data di inizio del sottoperiodo, se successiva, ma comunque scadono il 31 dicembre di ciascun periodo contingentale. I titoli non sono trasferibili.
Restituzione dei titoli inutilizzati
I detentori possono restituire quantitativi inutilizzati prima della scadenza del titolo e fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingentale, fino al limite del 30% del quantitativo indicato nel titolo.
Cauzioni
Alla domanda di titolo si deposita una cauzione di 9,5 EUR per le carni bovine e di 6,5 EUR per le carni suine, per 100 kg di equivalente peso carcassa. Se, applicando il coefficiente di attribuzione del regolamento (CE) n. 1301/2006, il quantitativo attribuito è inferiore a quello richiesto, la cauzione è svincolata proporzionalmente. In caso di restituzione di parte del quantitativo di titoli, si svincola il 60% della cauzione corrispondente. Quando è importato effettivamente il 95% del quantitativo del titolo individuale, l’intera cauzione è svincolata.
Obblighi di comunicazione degli Stati membri
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10º giorno del mese successivo a quello di presentazione delle domande, i quantitativi oggetto di titoli rilasciati nel mese precedente. Devono inoltre comunicare, entro il 10º giorno di ogni mese del periodo contingentale, i quantitativi relativi a titoli restituiti e a titoli inutilizzati o parzialmente utilizzati; i dati non ancora trasmessi devono comunque essere notificati al più tardi entro il 30 aprile successivo alla fine di ciascun periodo contingentale. Tutti i quantitativi sono espressi in kg di equivalente peso carcassa e suddivisi per numero d’ordine.
Prova dell’origine
L’immissione in libera pratica di carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine su fattura o altro documento commerciale idoneo. Il testo della dichiarazione è quello previsto dal protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine del CETA.
Modifiche a regolamenti preesistenti
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 442/2009, il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 per adeguare i contingenti e i dazi: chiarisce la classificazione di prosciutti e pezzi nei contingenti 09.4038 e 09.0123; aggiorna le condizioni per il contingente 09.4170 relativo ai prodotti originari degli Stati Uniti; sostituisce l’allegato I del regolamento (UE) n. 481/2012; e stabilisce che, per i contingenti di carni bovine di alta qualità del regolamento (UE) n. 593/2013, il dazio ad valorem è 20% ma è pari a 0 per i prodotti originari del Canada.
Allegati e quantitativi
L’allegato I elenca i contingenti per carni bovine fresche/refrigerate, bovine congelate o altre, e carni suine fresche/refrigerate/congelate, con quantitativi progressivi per gli anni 2017-2022 e dazio pari a 0. L’allegato II stabilisce i fattori di conversione, generalmente pari al 100% o al 120%-135% per alcune voci. L’allegato III contiene le diciture da apporre nelle domande/titoli. L’allegato IV modifica i contingenti gestiti con metodo di esame simultaneo delle domande, mentre l’allegato V riscrive l’allegato I del regolamento (UE) n. 481/2012 per i contingenti di carni bovine di alta qualità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 settembre 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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