Regolamento (UE) 2017/1588
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1588 della Commissione, del 19 settembre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda le concessioni sui prodotti lattiero-caseari originari del Canada
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento elimina e adegua alcune disposizioni del regime UE di importazione dei prodotti lattiero-caseari per recepire le concessioni tariffarie previste dal CETA per il Canada. In particolare, sopprime il contingente tariffario per il formaggio Cheddar originario del Canada e aggiorna le norme di compilazione dei certificati e degli allegati del regolamento (CE) n. 2535/2001. Le modifiche si applicano dal 21 settembre 2017.
Modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 per adeguare il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari alle concessioni tariffarie previste dal CETA per i prodotti originari del Canada.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di latte e prodotti lattiero-caseari originari del Canada, con effetti sul regime dei contingenti tariffari e sulla compilazione dei certificati IMA 1 previsti dal regolamento (CE) n. 2535/2001. Incide in particolare sui contingenti relativi ai formaggi Cheddar e ad altri formaggi destinati alla trasformazione, nonché sulle disposizioni dell’allegato XI e dell’allegato XII di tale regolamento. Le modifiche si applicano dal 21 settembre 2017, giorno successivo alla pubblicazione, in coerenza con l’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA).
Modifica del regime di importazione dei prodotti lattiero-caseari originari del Canada
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1588 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 2535/2001 per adeguare il regime europeo di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari alle concessioni tariffarie previste dall’accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA). Il provvedimento si colloca nel contesto dell’applicazione provvisoria dell’accordo autorizzata dal Consiglio con decisione (UE) 2017/38 e mira a eliminare disposizioni non più compatibili con la soppressione dei dazi sui prodotti lattiero-caseari originari del Canada.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, e in particolare l’articolo 187, quale base giuridica per l’adozione delle misure di esecuzione in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli. Secondo i considerando, l’articolo 2.4 dell’accordo CETA e l’allegato 2-A impongono la riduzione e, per alcuni prodotti, la soppressione dei dazi doganali sulle importazioni originarie del Canada. Per il settore lattiero-caseario, ciò comporta l’eliminazione del contingente tariffario di importazione già previsto per il formaggio Cheddar canadese.
Modifiche al regolamento (CE) n. 2535/2001
L’articolo 1 modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 in modo mirato:
- l’articolo 29, paragrafo 2, è sostituito e stabilisce che la casella 3 del certificato IMA 1, relativa all’acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non devono essere compilate;
- nell’allegato III, parte III.B, è soppressa la voce relativa al contingente n. 09.4513, con conseguente eliminazione del relativo contingente tariffario per il Cheddar originario del Canada;
- l’allegato XI è modificato secondo il testo allegato al regolamento;
- nell’allegato XII è soppressa la voce relativa al Canada.
Contenuto dell’allegato: istruzioni per i certificati e i contingenti residui
L’allegato del regolamento riscrive l’allegato XI del regolamento (CE) n. 2535/2001. La parte A è soppressa. Le parti B, C e D vengono sostituite per precisare le diciture da inserire nei certificati IMA 1 in relazione ai contingenti ancora rilevanti:
- per i formaggi Cheddar di codice NC ex 0406 90 21 relativi ai contingenti n. 09.4514 dell’allegato I.K e n. 09.4521 dell’allegato III.B, occorre indicare in casella 7 "formaggi Cheddar in forme intere standard", in casella 10 "esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale", in casella 11 "almeno il 50 %", in casella 14 "almeno 3 mesi" e in casella 16 il periodo di validità del contingente;
- per i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione di codice NC ex 0406 90 01 relativi ai contingenti n. 09.4515 dell’allegato I.K e n. 09.4522 dell’allegato III.B, in casella 7 va indicato "formaggi Cheddar in forme intere standard", in casella 10 "esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale" e in casella 16 il periodo di validità del contingente;
- per i formaggi diversi dal Cheddar destinati alla trasformazione di codice NC ex 0406 90 01 relativi ai medesimi contingenti n. 09.4515 e 09.4522, occorre indicare in casella 10 "esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale" e in casella 16 il periodo di validità del contingente.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 21 settembre 2017. La Commissione evidenzia l’urgenza dell’entrata in vigore anticipata per consentire l’allineamento del diritto derivato alle misure già operative nell’ambito dell’applicazione provvisoria del CETA. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento del regolamento (CE) n. 2535/2001
L’articolo 1 modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 in quattro punti: sostituisce l’articolo 29, paragrafo 2, chiarendo che le caselle 3 e 6 del certificato IMA 1 non sono compilate; sopprime nell’allegato III, parte III.B, la voce del contingente n. 09.4513; modifica l’allegato XI secondo l’allegato del regolamento; sopprime nell’allegato XII la voce relativa al Canada.
Soppressione del contingente per il Cheddar canadese
Viene abolito il contingente tariffario di importazione n. 09.4513 relativo al formaggio Cheddar originario del Canada, poiché il CETA prevede la soppressione dei dazi doganali sui prodotti lattiero-caseari originari del Canada alla data di entrata in vigore dell’accordo/applicazione provvisoria.
Aggiornamento delle indicazioni nei certificati e negli allegati
L’allegato XI è riformulato: la parte A è soppressa; per i Cheddar di cui ai contingenti n. 09.4514 e 09.4521 devono essere indicate in casella 7 la dicitura "formaggi Cheddar in forme intere standard", in casella 10 "esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale", in casella 11 "almeno il 50 %", in casella 14 "almeno 3 mesi" e in casella 16 il periodo di validità del contingente. Per i Cheddar destinati alla trasformazione dei contingenti n. 09.4515 e 09.4522, in casella 7 va indicato "formaggi Cheddar in forme intere standard", in casella 10 "esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale" e in casella 16 il periodo di validità. Per i formaggi diversi dal Cheddar destinati alla trasformazione, sempre per i contingenti n. 09.4515 e 09.4522, la casella 10 deve riportare "esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale" e la casella 16 il periodo di validità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 21 settembre 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 19 set 2017Regolamento (UE) 2017/1585
- Regolamento · 19 set 2017Regolamento (UE) 2017/1586
- Regolamento · 19 set 2017Regolamento (UE) 2017/1587
- Regolamento · 19 set 2017Regolamento (UE) 2017/1589
- Regolamento · 18 set 2017Regolamento (UE) 2017/1578
- Regolamento · 18 set 2017Regolamento (UE) 2017/1579
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →