Regolamento (UE) 2017/1587
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1587 della Commissione, del 19 settembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regime dei dazi all'importazione nel settore dei cereali per recepire l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra Unione europea e Canada (CETA). Per alcune categorie di cereali originari del Canada, il dazio è ridotto progressivamente secondo una tabella annuale fino alla completa esenzione dal 2024. L'intervento modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 inserendo una nuova disposizione e un nuovo allegato con le percentuali applicabili.
Modifica il regime dei dazi all'importazione per taluni cereali originari del Canada, introducendo una riduzione progressiva fino all'esenzione dal dazio.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti originari del Canada rientranti nei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (frumento/grano tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00 e 1002 90 00. Riguarda quindi gli importatori di tali merci e l'autorità doganale chiamata a calcolare il dazio secondo le nuove percentuali. Le modifiche si applicano a decorrere dal 21 settembre 2017; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1587: riduzione dei dazi all'importazione per taluni cereali originari del Canada
Il regolamento interviene sul quadro applicativo dei dazi all'importazione nel settore dei cereali per adeguarlo all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra Canada e Unione europea (CETA). In particolare, introduce una riduzione progressiva del dazio per alcune categorie di cereali originari del Canada, fino alla completa soppressione del prelievo a partire dal 2024.
Contesto normativo e finalità
La base giuridica è individuata nel regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare nell'articolo 180. Il regolamento richiama inoltre il regolamento (UE) n. 642/2010, che disciplina il calcolo e la fissazione dei dazi all'importazione per taluni prodotti nel settore cerealicolo, e la decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, con cui è stata approvata l'applicazione provvisoria del CETA.
I considerando evidenziano che l'accordo UE-Canada prevede, all'articolo 2.4 e nell'allegato 2-A, la riduzione o soppressione dei dazi doganali per merci originarie dell'altra parte, tra cui i cereali oggetto del presente regolamento, secondo otto tappe uguali dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Per questo motivo la Commissione modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 e fa decorrere le modifiche dal 21 settembre 2017, data di applicazione provvisoria dell'accordo.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La disciplina riguarda le importazioni nell'Unione di prodotti originari del Canada classificati nei codici NC:
- 1001 11 00,
- 1001 19 00,
- ex 1001 99 00 (frumento/grano tenero di alta qualità, diverso da quello da seme),
- 1002 10 00,
- 1002 90 00.
Le regole incidono sul calcolo del dazio all'importazione dovuto dagli importatori e sull'attività delle autorità doganali incaricate dell'applicazione della tariffa. Il regolamento non introduce deroghe ulteriori né disciplina altri settori merceologici.
Modifica del regolamento (UE) n. 642/2010
L'articolo 1 del regolamento di esecuzione inserisce nell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 642/2010 un nuovo paragrafo 5. La nuova norma stabilisce che, per i prodotti canadesi indicati, il dazio all'importazione è pari a una percentuale del dazio calcolato secondo le regole generali già previste ai paragrafi 2 e, se applicabile, 4.
La disposizione precisa inoltre che il dazio deve essere arrotondato per difetto almeno allo 0,001 EUR più vicino. La percentuale da applicare non è fissata nel corpo dell'articolo ma rinviata al nuovo allegato I bis.
Progressione annuale della riduzione del dazio
Il nuovo allegato I bis stabilisce una riduzione graduale del dazio all'importazione per ciascun anno:
- 2017: 87,5%
- 2018: 75%
- 2019: 62,5%
- 2020: 50%
- 2021: 37,5%
- 2022: 25%
- 2023: 12,5%
- 2024 e anni successivi: 0%, con esenzione dal dazio.
La struttura della riduzione mostra un meccanismo di liberalizzazione progressiva coerente con le tabelle di soppressione previste dall'accordo UE-Canada.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 21 settembre 2017, data espressamente indicata come inizio dell'applicazione provvisoria dell'accordo richiamato nei considerando.
Il testo conclude ribadendo la natura vincolante del regolamento in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Riduzione del dazio per cereali originari del Canada
All'articolo 2 del regolamento (UE) n. 642/2010 è aggiunto il paragrafo 5, che prevede per i prodotti originari del Canada classificati nei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00, 1002 10 00 e 1002 90 00 un dazio all'importazione pari a una percentuale del dazio determinato secondo i paragrafi 2 e, se del caso, 4 dello stesso articolo. La percentuale da applicare è quella indicata nel nuovo allegato I bis; il dazio va arrotondato per difetto almeno allo 0,001 EUR più vicino.
Tabella di riduzione progressiva 2017-2024
Il nuovo allegato I bis stabilisce le percentuali del dazio applicabili per anno: 2017 87,5%; 2018 75%; 2019 62,5%; 2020 50%; 2021 37,5%; 2022 25%; 2023 12,5%; dal 2024 e per ogni anno successivo 0, con esenzione dal dazio.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 21 settembre 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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