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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1586

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1586 della Commissione, del 19 settembre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

Normativa europea32017R1586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regime UE dei contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Adegua il regolamento (CE) n. 1067/2008 all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale con il Canada, introducendo un contingente annuale esente da dazio per il grano canadese e prevedendo una prova dell’origine specifica. Restano in vigore i contingenti generali per i paesi terzi, con la disciplina dei sottocontingenti e l’applicazione del dazio comune oltre i quantitativi autorizzati.

Modifica del regime di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, con introduzione del contingente preferenziale Canada-UE e regole di prova dell'origine.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di frumento tenero del codice NC 1001 99 00 di qualità diversa dalla qualità alta, provenienti da paesi terzi. Riguarda gli operatori che presentano domande di titoli/importano nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1067/2008, con specifiche disposizioni per le importazioni originarie del Canada. L’applicazione decorre dal 21 settembre 2017; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono rilevanti le esclusioni/limiti derivanti dai quantitativi contingenti: oltre i volumi autorizzati si applica la tariffa doganale comune.

Modifica del regolamento sui contingenti tariffari per il frumento tenero

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1586 modifica il regolamento (CE) n. 1067/2008 per adeguare il regime dei contingenti tariffari relativi al frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta alle esigenze derivanti dall’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale tra l’Unione europea e il Canada (CETA). La disciplina si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli ed è adottata sulla base dell’articolo 187 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il contingente tariffario già esistente per il frumento tenero proveniente da paesi terzi comprendeva un sottocontingente per il Canada. Con l’applicazione provvisoria del CETA, l’Unione deve riconoscere un contingente esente da dazio per il frumento tenero canadese, in conformità alle tabelle di soppressione dei dazi dell’accordo. Il regolamento interviene quindi per allineare la normativa settoriale alle nuove condizioni preferenziali e per disciplinare la prova dell’origine richiesta per beneficiare del trattamento agevolato.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di frumento tenero classificato al codice NC 1001 99 00 e avente qualità diversa dalla qualità alta, come definita nell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010. La disciplina si applica agli operatori che importano da paesi terzi e a quelli che richiedono titoli d’importazione nell’ambito dei contingenti. Per il Canada sono previste regole specifiche, sia quanto al volume contingente sia quanto alla prova dell’origine.

Contingente generale e dazio applicabile

L’articolo 2, paragrafo 1, stabilisce che ogni anno, il 1° gennaio, è aperto un contingente tariffario di 3 073 177 tonnellate, con dazio all’importazione pari a 12 EUR per tonnellata. Oltre i quantitativi previsti dagli articoli 2 e 3, si applica la tariffa doganale comune. Il contingente generale è quindi il meccanismo principale di accesso agevolato al mercato UE per il grano tenero di qualità inferiore alla qualità alta.

Sottocontingenti e distribuzione per paesi

L’articolo 3 ripartisce il contingente generale in tre sottocontingenti:

  • sottocontingente I, numero d’ordine 09.4123, pari a 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti;
  • sottocontingente II, numero d’ordine 09.4125, pari a 2 378 387 tonnellate per i paesi terzi, esclusi Canada e Stati Uniti;
  • sottocontingente III, numero d’ordine 09.4133, pari a 122 790 tonnellate per tutti i paesi terzi.

Il paragrafo 2 dell’articolo 3 consente, in caso di rilevante sottoutilizzazione del sottocontingente I nel corso di un anno, il trasferimento dei quantitativi inutilizzati verso gli altri sottocontingenti, previa decisione della Commissione e con il consenso del paese terzo interessato, secondo la procedura di comitato prevista dall’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Inoltre, il paragrafo 3 contiene un adeguamento meramente testuale con la sostituzione del riferimento al "sottocontingente III" con "sottocontingente II".

Contingente preferenziale per il Canada

La modifica più rilevante è l’introduzione, all’articolo 2, paragrafo 2, di un contingente specifico per il Canada, aperto dal 2017 al 2023 il 1° gennaio di ogni anno. Il quantitativo è di 100 000 tonnellate, ma per il solo 2017 il volume è ridotto a 27 778 tonnellate. Le importazioni rientranti in tale contingente sono esenti da dazio e il numero d’ordine è 09.4124.

Prova dell’origine

Per beneficiare del regime preferenziale canadese, l’immissione in libera pratica nell’Unione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. Tale dichiarazione deve essere rilasciata su fattura o su un altro documento commerciale che descriva il prodotto in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Il testo da utilizzare è quello previsto dall’allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine annesso al CETA.

Domande di titolo d’importazione

L’articolo 4, paragrafo 2, disciplina il contenuto delle domande di titolo. La domanda deve indicare un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, e non può superare il quantitativo totale aperto per il sottoperiodo o per l’anno in relazione al contingente o sottocontingente interessato. Inoltre, nella domanda di titolo d’importazione e nel titolo stesso deve essere indicato un solo paese di origine. Ciò rafforza la tracciabilità del regime e l’esatta imputazione dei quantitativi.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 21 settembre 2017, in coerenza con la data di applicazione provvisoria dell’accordo con il Canada. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’articolo 1: principio generale del regime contingente

Il dazio all’importazione per il frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta, è fissato nell’ambito dei contingenti aperti dal regolamento; per le importazioni che superano i quantitativi previsti agli articoli 2 e 3 si applica la tariffa doganale comune. È richiamata la definizione di qualità alta dell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010.

Contingente globale annuale e dazio applicabile

L’articolo 2, paragrafo 1, prevede l’apertura il 1° gennaio di ogni anno di un contingente tariffario di 3 073 177 tonnellate di frumento tenero NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta, con dazio di 12 EUR per tonnellata.

Contingente preferenziale per il Canada

L’articolo 2, paragrafo 2, istituisce dal 2017 al 2023 un contingente annuale di 100 000 tonnellate per importazioni originarie del Canada di frumento tenero NC 1001 99 00, esente da dazio; per il 2017 il volume è ridotto a 27 778 tonnellate. Il contingente è identificato con il numero d’ordine 09.4124.

Sottocontingenti del contingente generale

L’articolo 3 suddivide il contingente di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in tre sottocontingenti: I (09.4123) 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti; II (09.4125) 2 378 387 tonnellate per i paesi terzi, esclusi Canada e Stati Uniti; III (09.4133) 122 790 tonnellate per tutti i paesi terzi.

Trasferimento dei quantitativi inutilizzati

In caso di rilevante sottoutilizzazione del sottocontingente I nel corso di un anno, la Commissione può, con il consenso del paese terzo interessato, disporre il trasferimento dei quantitativi inutilizzati verso gli altri sottocontingenti secondo la procedura di cui all’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Regole per le domande di titolo d’importazione

Ogni domanda di titolo deve indicare un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, nei limiti del quantitativo totale aperto per il sottoperiodo o per l’anno, a seconda del contingente o sottocontingente interessato. Nella domanda e nel titolo deve essere indicato un solo paese di origine.

Prova dell’origine per il grano canadese

Per l’immissione in libera pratica nell’Unione del frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario del Canada è richiesta una dichiarazione di origine. La dichiarazione deve figurare su una fattura o su altro documento commerciale idoneo a descrivere il prodotto in modo sufficientemente dettagliato e deve riportare il testo previsto dall’allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell’accordo CETA.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 21 settembre 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaunione doganalepolitica commercialeaccordi internazionalicontingenti tariffari

Testo integrale

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