Regolamento (UE) 2017/1589
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1589 della Commissione, del 19 settembre 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca l’accettazione dell’impegno sui prezzi accordato a Chinaland Solar Energy Co. Ltd nel quadro delle misure UE antidumping e antisovvenzioni sui moduli fotovoltaici cinesi. La revoca deriva da violazioni dell’impegno: vendita tramite importatore non dichiarato come collegato, mancato rispetto del prezzo minimo all’importazione e omissione della comunicazione delle rivendite. Di conseguenza, le fatture relative all’impegno indicate nell’allegato I sono annullate e i dazi antidumping e compensativi dovuti diventano esigibili; il regolamento disciplina anche le verifiche doganali sulle altre fatture potenzialmente irregolari.
Revoca dell’accettazione dell’impegno sui prezzi per Chinaland Solar Energy Co. Ltd e conseguente applicazione dei dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di moduli fotovoltaici e celle dalla Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, nell’ambito delle misure antidumping e antisovvenzioni definitive già in vigore. Il suo effetto immediato riguarda in particolare Chinaland Solar Energy Co. Ltd (codice TARIC addizionale B808), per la quale viene revocata l’accettazione dell’impegno; disciplina inoltre le fatture relative all’impegno dichiarate nulle e le attività delle autorità doganali degli Stati membri in caso di verifica del rispetto del prezzo minimo all’importazione. Restano invariati, a titolo informativo, gli impegni accettati per gli altri produttori esportatori elencati nell’allegato II.
Revoca dell’accettazione dell’impegno per Chinaland Solar Energy Co. Ltd e conseguente riscossione dei dazi
Il regolamento interviene nel quadro delle misure antidumping e antisovvenzioni definitive dell’Unione sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Esso constata che Chinaland Solar Energy Co. Ltd ha violato le condizioni dell’impegno sui prezzi accettato dalla Commissione, rendendo necessario revocarne l’accettazione e riattivare la piena esigibilità dei dazi applicabili.
Contesto normativo e misure già in vigore
Le misure di riferimento sono quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (dazio antidumping definitivo) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (dazio compensativo definitivo), poi confermate e mantenute, rispettivamente, dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/367 e (UE) 2017/366. L’impegno sui prezzi, inizialmente accettato con la decisione 2013/707/UE, riguardava vari produttori esportatori coordinati dalla CCCME e prevedeva che le esportazioni verso l’Unione avvenissero a un prezzo minimo all’importazione (PMI), entro un livello annuo di importazioni fissato nell’impegno.
Contenuto dell’impegno e obblighi rilevanti
L’impegno imponeva ai produttori esportatori di non vendere il prodotto oggetto dell’impegno al primo acquirente indipendente dell’Unione al di sotto del PMI, tenendo conto dell’equivalente in contanti e delle eventuali deduzioni da applicare in presenza di modalità di pagamento diverse. Le vendite dovevano avvenire solo tramite vendite dirette, ossia direttamente al primo acquirente indipendente oppure tramite una parte collegata dell’Unione elencata nell’impegno. L’impegno richiedeva inoltre relazioni trimestrali complete e corrette su vendite all’esportazione e rivendite nell’Unione, compresi i casi in cui il prodotto fosse venduto al primo acquirente indipendente tramite un importatore collegato. La responsabilità per le violazioni commesse da parti collegate ricadeva sul produttore esportatore, e la Commissione aveva espressamente subordinato l’accettazione dell’impegno al mantenimento di un rapporto di fiducia.
Violazioni accertate nei confronti di Chinaland
Nel monitoraggio, la Commissione ha rilevato che Chinaland aveva segnalato come operazioni verso un importatore dell’Unione presumibilmente non collegato vendite che, in base agli elementi raccolti, erano invece effettuate tramite un importatore collegato alla società. Le comunicazioni commerciali e gli account e-mail delle persone autorizzate indicavano un nesso con Chinaland, con conseguente violazione delle condizioni relative alla vendita diretta e alla corretta identificazione delle parti collegate. Inoltre, le rivendite al primo acquirente indipendente sarebbero avvenute a prezzi inferiori al PMI, in violazione dell’obbligo principale dell’impegno. La Commissione ha accertato anche l’omessa comunicazione delle rivendite nell’Unione nelle relazioni trimestrali, impedendo il controllo sul rispetto del PMI.
Effetti sulla fiducia e sulla praticabilità dell’impegno
Le violazioni hanno compromesso, secondo la Commissione, anche il rapporto di fiducia su cui si fondava l’accettazione dell’impegno. Pur prevedendo l’impegno che la violazione di un singolo produttore esportatore non comporti automaticamente la revoca per tutti, la Commissione ha valutato l’impatto complessivo del comportamento di Chinaland sulla praticabilità dell’impegno, riservandosi di rivalutarne in futuro la tenuta complessiva in caso di ulteriori violazioni simili.
Annullamento delle fatture e riscossione dei dazi
L’articolo 2, in combinato con l’allegato I, dichiara nulle le fatture relative all’impegno emesse da Chinaland elencate nel regolamento. Per tali importazioni, i dazi antidumping e compensativi diventano esigibili secondo le regole richiamate dai regolamenti di base e dai regolamenti istitutivi delle misure definitive. La Commissione richiama anche il codice doganale dell’Unione per la riscossione dell’obbligazione doganale sorta al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
Poteri delle autorità doganali degli Stati membri
L’articolo 3 disciplina il controllo delle fatture relative all’impegno emesse da società il cui impegno era stato inizialmente accettato con la decisione 2013/707/UE. Se le autorità doganali dispongono di elementi che facciano dubitare della corrispondenza tra prezzo indicato e prezzo effettivamente pagato, possono chiedere alla Commissione la documentazione necessaria per verificare il PMI applicabile alla data della fattura. Se la verifica evidenzia un prezzo inferiore al PMI o l’omessa indicazione di sconti e riduzioni, i dazi devono essere riscossi di conseguenza. Le informazioni trasmesse dalla Commissione sono coperte da vincoli di utilizzazione e riservatezza e possono essere condivise con il debitore solo per tutelarne i diritti di difesa.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Revoca dell’impegno per Chinaland
L’articolo 1 revoca l’accettazione dell’impegno in relazione a CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD (codice addizionale TARIC B808). La revoca è adottata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.
Nullità delle fatture dell’impegno e riscossione dei dazi
L’articolo 2 dichiara nulle le fatture relative all’impegno elencate nell’allegato I. Per tali operazioni sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.
Verifiche doganali sulle fatture relative all’impegno
L’articolo 3 consente alle autorità doganali degli Stati membri, se dispongono di elementi che fanno dubitare del prezzo indicato in fattura, di chiedere alla Commissione copia dell’impegno e altre informazioni per verificare il PMI applicabile alla data della fattura. Se il prezzo effettivamente pagato è inferiore al PMI, o se in fattura non sono stati inclusi sconti e riduzioni, sono riscossi i dazi dovuti in base alle disposizioni antidumping e antisovvenzioni e ai regolamenti di esecuzione applicabili. Le informazioni ricevute possono essere usate solo per tali fini e comunicate al debitore solo per garantire i diritti di difesa; resta vietata la loro comunicazione a terzi.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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