Regolamento (UE) 2017/2168
Regolamento delegato (UE) 2017/2168 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline allevate all'aperto quando l'accesso delle galline agli spazi all'aperto è ristretto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 in materia di norme di commercializzazione delle uova, intervenendo in particolare sulla disciplina delle uova da allevamento all’aperto. La modifica risponde alla necessità di armonizzare a livello unionale la gestione delle restrizioni all’accesso delle galline agli spazi all’aperto, estendendo il periodo di deroga da 12 a 16 settimane e chiarendo il dies a quo del termine. Il testo si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica le norme di commercializzazione delle uova per consentire, in caso di restrizioni all’accesso all’aperto delle galline, la vendita come uova da allevamento all’aperto per un periodo massimo di 16 settimane.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore delle uova e agli impianti/aziende di allevamento di galline ovaiole nell’Unione europea, con particolare riferimento alla classificazione e commercializzazione delle uova come "da allevamento all’aperto", "da allevamento a terra" e "da allevamento in gabbie". Incide sui casi in cui l’accesso delle galline agli spazi all’aperto sia ristretto per misure adottate ai sensi della normativa dell’Unione a tutela della salute pubblica o animale. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Modifica delle norme di commercializzazione delle uova in caso di restrizioni all’aperto
Il regolamento delegato (UE) 2017/2168 modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 sulle norme di commercializzazione delle uova. L’intervento è motivato dall’esigenza di adeguare la disciplina alle situazioni di restrizione dell’accesso delle galline agli spazi all’aperto, in particolare a seguito di gravi focolai di influenza aviaria, e di garantire un’applicazione armonizzata in tutta l’Unione.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 589/2008 conteneva le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione previste dall’allora regolamento (CE) n. 1234/2007; dopo la sostituzione di quest’ultimo con il regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esercitato il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del medesimo regolamento. La modifica riguarda soprattutto il punto 1 dell’allegato II, relativo ai requisiti minimi per le uova da allevamento all’aperto.
Campo di applicazione della disciplina
La disciplina incide sulla qualificazione commerciale delle uova prodotte da galline ovaiole nell’Unione europea, con particolare attenzione ai sistemi di allevamento all’aperto, a terra e in gabbie. La norma è rilevante per gli allevatori e gli operatori della commercializzazione delle uova, nonché per le autorità nazionali competenti chiamate a vigilare sulla corretta applicazione delle denominazioni di vendita.
Deroga per le uova da allevamento all’aperto
Il profilo centrale della modifica è l’estensione del periodo di deroga in cui le uova possono continuare a essere vendute come "da allevamento all’aperto" anche se l’accesso delle galline agli spazi all’aperto è ristretto da misure dell’Unione adottate per proteggere la salute pubblica o animale. Il nuovo limite è di 16 settimane di restrizione ininterrotta, e il termine decorre dal momento in cui l’accesso agli spazi all’aperto del gruppo di galline, costituito nello stesso momento, è stato effettivamente ristretto.
Requisiti ordinari per la dicitura "da allevamento all’aperto"
Per mantenere la classificazione come uova da allevamento all’aperto, le galline devono poter accedere continuamente agli spazi all’aperto durante il giorno, salvo una limitata restrizione mattutina conforme alle buone pratiche agricole e zootecniche. Gli spazi all’aperto devono essere prevalentemente coperti di vegetazione e possono essere destinati a frutteto, bosco o pascolo solo se ciò è autorizzato dalle autorità competenti.
Sono inoltre previsti requisiti quantitativi e spaziali:
- densità massima di 2.500 galline per ettaro oppure 1 gallina per 4 m2;
- se sono disponibili almeno 10 m2 per gallina e si pratica la rotazione dei recinti, ciascun recinto deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m2 per gallina;
- distanza massima ordinaria di 150 m dall’apertura più vicina dell’edificio;
- possibile estensione fino a 350 m di raggio se sono presenti ripari sufficienti, uniformemente distribuiti, con una densità di almeno 4 ripari per ettaro.
Altri sistemi di allevamento: a terra e in gabbie
L’allegato II conferma anche i requisiti minimi per le uova da allevamento a terra e in gabbie. Le prime devono provenire da impianti conformi almeno all’articolo 4 della direttiva 1999/74/CE; le seconde devono provenire da impianti conformi all’articolo 5 della stessa direttiva fino al 31 dicembre 2011, oppure all’articolo 6.
Deroghe nazionali per piccoli stabilimenti
Il testo mantiene la possibilità per gli Stati membri di autorizzare deroghe ai punti 1 e 2 dell’allegato per stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o per allevamenti di galline ovaiole riproduttrici. Tali deroghe riguardano specifici obblighi della direttiva 1999/74/CE espressamente richiamati nell’allegato.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 con il testo allegato al regolamento delegato, aggiornando i requisiti minimi dei sistemi di produzione per i diversi metodi di allevamento delle galline ovaiole.
Deroga per le uova da allevamento all’aperto in caso di restrizioni veterinarie o sanitarie
Le uova possono continuare a essere commercializzate come uova "da allevamento all’aperto" anche se l’accesso delle galline agli spazi all’aperto è ristretto da misure dell’Unione per proteggere la salute pubblica o animale, purché la restrizione non duri ininterrottamente più di 16 settimane. Il periodo decorre dalla data in cui l’accesso agli spazi all’aperto del gruppo di galline, costituito nello stesso momento, è stato effettivamente ristretto.
Requisiti per la qualificazione come uova da allevamento all’aperto
Le galline devono avere durante il giorno accesso continuo agli spazi all’aperto, salvo una limitazione temporanea limitata al mattino conforme alle buone pratiche agricole e zootecniche. Gli spazi all’aperto devono essere prevalentemente coperti di vegetazione e possono essere utilizzati solo come frutteto, bosco o pascolo se autorizzato. La densità massima non può superare 2.500 galline per ettaro o una gallina per 4 m2; con almeno 10 m2 per gallina e rotazione dei recinti, ciascun recinto deve garantire almeno 2,5 m2 per gallina. In via generale gli spazi non devono estendersi oltre 150 m dall’apertura più vicina del fabbricato, ma si può arrivare fino a 350 m se vi sono ripari sufficienti, uniformemente distribuiti, con densità di almeno quattro ripari per ettaro.
Requisiti per le uova da allevamento a terra e in gabbie
Le uova da allevamento a terra devono essere prodotte in impianti che soddisfino almeno le condizioni dell’articolo 4 della direttiva 1999/74/CE. Le uova da allevamento in gabbie devono provenire da impianti conformi alle condizioni dell’articolo 5 della direttiva 1999/74/CE fino al 31 dicembre 2011, oppure dell’articolo 6 della medesima direttiva.
Deroghe per piccoli stabilimenti e allevamenti riproduttori
Gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai punti 1 e 2 dell’allegato per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole riproduttrici, con riferimento a specifici obblighi della direttiva 1999/74/CE indicati nel testo dell’allegato.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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