Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12668/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite origina da un'ordinanza-ingiunzione irrogata per una violazione della disciplina sugli scarichi di acque reflue industriali provenienti da un mattatoio. Il destinatario dell'ingiunzione, legale rappresentante della società titolare dell'autorizzazione allo scarico, ha opposto l'atto sostenendo che vi fosse un vizio nell'individuazione del soggetto sanzionato: nell'ordinanza compariva infatti una denominazione sociale diversa, riferibile a un'altra società avente nome quasi identico. In appello la decisione di rigetto è stata confermata sul rilievo che si trattasse di un mero errore materiale, poiché il verbale di accertamento richiamato dall'ordinanza indicava correttamente il trasgressore e la società obbligata in solido, e le violazioni risultavano riferite allo stabilimento gestito dalla società del ricorrente. Con il primo motivo per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 18, comma 2, l. n. 689/1981 e dell'art. 112 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e mancata applicazione della solidarietà tra persona fisica e persona giuridica ex artt. 6 e 18 l. n. 689/1981, sostenendo che l'errore non fosse materiale ma integrasse un vizio grave nella individuazione del soggetto passivo della sanzione; ha anche osservato che l'ordinanza non indicherebbe la persona giuridica ma solo la persona fisica del trasgressore e che un'ordinanza emessa nei confronti dell'altra società era stata revocata. Con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese, lamentando la condanna in favore della provincia benché difesa da avvocati dipendenti dell'ente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo per la preclusione derivante dalla 'doppia conforme' e ha comunque ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la notifica dell'ordinanza al trasgressore mantiene piena validità anche se non notificata alla società obbligata in solido; l'indicazione di una società diversa era un mero errore materiale, giustificato dalla sostanziale identità tra le denominazioni, e l'accertamento era comunque riferibile alla società del ricorrente, unica titolare dell'autorizzazione allo scarico. Ha poi respinto anche il secondo motivo, affermando che gli avvocati degli enti pubblici, iscritti all'albo speciale, conservano la qualità di professionisti e il diritto al compenso secondo la soccombenza, indipendentemente dalla loro appartenenza all'ente. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 3, D.Lgs. 152/2006

    richiamato quale disposizione violata in materia di scarichi di acque reflue industriali.

  • art. 18, comma 2, L. 689/1981

    invocato dal ricorrente; la Corte ne esclude la violazione nei termini prospettati, ritenendo valido l'atto sanzionatorio notificato al trasgressore.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia/motivazione, ma la Corte non ravvisa il vizio dedotto.

  • art. 6 L. 689/1981

    richiamato per la solidarietà tra trasgressore e obbligato in solido; la Corte ribadisce che la solidarietà nelle sanzioni amministrative ha funzione anche pubblicistica e autonoma rispetto all'obbligazione principale.

  • art. 18 L. 689/1981

    richiamato come norma sulla responsabilità solidale e sull'ordinanza-ingiunzione; la Corte afferma che l'errore materiale nell'indicazione del coobbligato non incide sulla validità dell'ingiunzione verso il trasgressore.

  • art. 1292 c.c.

    richiamato per il principio generale di solidarietà passiva, in funzione di rafforzamento della tutela del creditore.

  • art. 348-ter c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo di omesso esame circa un fatto decisivo in presenza di 'doppia conforme'.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nelle sanzioni amministrative, la solidarietà tra trasgressore e obbligato in solido non ha soltanto funzione di garanzia, ma anche una finalità pubblicistica di deterrenza; l'obbligazione del corresponsabile è autonoma rispetto a quella del responsabile principale.
  • L'erronea indicazione della denominazione della società obbligata in solido, quando derivi da un mero errore materiale e l'accertamento sia comunque riconducibile al soggetto correttamente individuato nel verbale e nei fatti, non travolge la validità dell'ordinanza-ingiunzione nei confronti del trasgressore.
  • La notifica dell'ordinanza-ingiunzione al solo trasgressore conserva efficacia anche se la persona giuridica solidalmente responsabile non sia stata a sua volta destinataria della notifica, purché non vi sia incertezza sull'effettiva riferibilità dell'illecito.
  • In presenza di 'doppia conforme', il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.
  • Gli avvocati degli enti pubblici, se iscritti all'albo speciale, mantengono la qualità di professionisti e il diritto al compenso secondo il criterio della soccombenza, anche se sono dipendenti dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveObbligazioni solidali
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.