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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22015/2020 del 13/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia contestava la deducibilità di costi e la detrazione IVA relativi a cinque fatture del 2005 presentate per ottenere il rimborso IVA: quattro fatture emesse dalla societa' "Maglieria Old Sweater" con numero di partita IVA formato da 12 cifre anziché 11 (in una, la n.158, era stato aggiunto a mano il nominativo "Doria Nino" la cui partita IVA risultava coincidente, salvo una cifra), e una fattura emessa dalla societa' Almoral s.r.l. in fallimento priva di Mod. Unico SC e con data mancante. L'ufficio ritenne le fatture indicative di operazioni inesistenti e contestò la deduzione indebita di €96.610,00 e la detrazione IVA di €19.322,00, oltre alle sanzioni. In primo grado la CTP accolse parzialmente il ricorso (fondato solo il rilievo sulla fattura n.158); la CTR accolse l'appello incidentale dell'Agenzia e respinse integralmente il ricorso del contribuente ritenendo non provata l'effettività delle operazioni. Il contribuente propose ricorso per cassazione con sei motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi e il sesto, ma ha accolto il quinto motivo relativo all'applicazione del ius superveniens del D.L. 2 marzo 2012 n.16, art.8 (convertito L. 26 aprile 2012 n.44). In conseguenza di cio' la sentenza della CTR e' stata cassata in relazione a tale profilo e la causa e' stata rinviata alla CTR dell'Abruzzo in diversa composizione per riesaminare la controversia applicando le disposizioni piu' favorevoli introdotte dall'art.8 del D.L. 16/2012. In sostanza la Corte ha confermato i principi giuridici sulla limitata portata del principio di non contestazione nel processo tributario, sulla sufficienza dell'avviso di accertamento ove consenta al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa, e sul fatto che fatture formalmente irregolari possono essere considerate inidonee a comprovare costi e diritto alla detrazione; ma ha ritenuto altresi' che la norma sopravvenuta (art.8 D.L.16/2012) si applica al caso e richiede che il giudice del rinvio verifichi, anche alla luce della nuova disciplina, se e in che misura i componenti positivi correlati ai costi contestati risultino fittizi.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione si applica anche nel processo tributario al piano probatorio, ma e' limitato quando l'atto impositivo ha gia' allegato i fatti costitutivi della pretesa

  • art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3,4,5

    Norme di riferimento per i motivi di cassazione (vizio di motivazione, violazione di norme processuali e omessa pronuncia); la Corte ha valutato i vari profili alla luce di tali disposizioni

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 56

    L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarla efficacemente

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21

    La fattura, se redatta nei requisiti di forma e contenuto, rappresenta di regola il costo deducibile; l'irregolarita' formale puo' renderla inidonea

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, artt. 39 e 42

    Riferimenti sulla legittimita' dell'accertamento e sull'uso di presunzioni/accertamenti induttivi quando si rilevino gravi irregolarita' nelle fatture

  • legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6,7,10,12

    Richiamate in tema di diritti e garanzie del contribuente e del contraddittorio amministrativo; la Corte ricorda i limiti dell'obbligo di contraddittorio per i tributi non armonizzati

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 23 e art. 57

    Art.23 richiede alla parte resistente di indicare le difese e le prove; tuttavia l'amministrazione fonda la pretesa su un atto impositivo preesistente e non assume un onere di allegazione piu' ampio

  • art. 2697 c.c.

    Regola sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte conferma che quando l'amministrazione contesta fatture per inesistenza oggettiva, la fattura irregolare perde la presunzione di veridicita'

  • D.L. 2 marzo 2012 n. 16, art. 8 (convertito L. 26 aprile 2012 n. 44)

    Ius superveniens applicabile al caso: introduce regime piu' favorevole per la determinazione dei redditi quando vi siano beni o servizi non effettivamente scambiati, e stabilisce che, in tali ipotesi, il contribuente deve provare che i componenti positivi correlati siano anch'essi fittizi; la Corte ha ritenuto che tale norma si applichi retroattivamente e pertanto ha cassato e rinviato per nuovo esame

  • D.L. 24 dicembre 1997 n. 537, art. 15, comma 4-bis (previgente)

    Norma previgente richiamata come confronto rispetto al ius superveniens; il nuovo art.8 ha rilevanza applicativa sostitutiva ove piu' favorevole

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 226

    Richiamata quanto alla conformita' delle fatture ai requisiti previsti dalla normativa IVA comunitaria e come criterio sul valore probatorio della fattura

  • art. 366 c.p.c.

    Principio di autosufficienza del ricorso in cassazione: il ricorrente deve riprodurre testualmente i passi degli atti o delle motivazioni che censura

Massime di principio

  • Fatture con irregolarita' formali rilevanti (numero partita IVA errato, data mancante, integrazioni manuali sospette) possono far venire meno la presunzione di veridicita' e rendere inidonei i documenti a provare costi e diritto alla detrazione IVA
  • Il principio di non contestazione (art.115 c.p.c.) vale anche nel processo tributario ma e' circoscritto al profilo probatorio e non esonera l'amministrazione dall'avere gia' allegato i fatti nell'atto impositivo
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; per i tributi armonizzati e in specifici casi la violazione del contraddittorio puo' incidere sulla validita' dell'atto
  • Se interviene normativa piu' favorevole (ius superveniens) essa puo' applicarsi anche a fatti anteriori e mutare in modo rilevante l'onere probatorio (es.: sposta sul contribuente l'onere di dimostrare che i ricavi correlati sono anch'essi fittizi)
  • In sede di cassazione non e' possibile un nuovo esame del merito probatorio: il controllo e' limitato alla correttezza giuridica e alla logicita' della motivazione del giudice di merito
  • In casi di contestazione di operazioni da fatture "a rischio" e' utile produrre documentazione organica e precisa (documenti di trasporto, bolle, ordini, pagamenti tracciabili, documentazione doganale) e indicare specificamente cosa sarebbe stato aggiunto in un contraddittorio amministrativo

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