Cassazione Civile, Sentenza n. 22015/2020 del 13/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava la deducibilità di costi e la detrazione IVA relativi a cinque fatture del 2005 presentate per ottenere il rimborso IVA: quattro fatture emesse dalla societa' "Maglieria Old Sweater" con numero di partita IVA formato da 12 cifre anziché 11 (in una, la n.158, era stato aggiunto a mano il nominativo "Doria Nino" la cui partita IVA risultava coincidente, salvo una cifra), e una fattura emessa dalla societa' Almoral s.r.l. in fallimento priva di Mod. Unico SC e con data mancante. L'ufficio ritenne le fatture indicative di operazioni inesistenti e contestò la deduzione indebita di €96.610,00 e la detrazione IVA di €19.322,00, oltre alle sanzioni. In primo grado la CTP accolse parzialmente il ricorso (fondato solo il rilievo sulla fattura n.158); la CTR accolse l'appello incidentale dell'Agenzia e respinse integralmente il ricorso del contribuente ritenendo non provata l'effettività delle operazioni. Il contribuente propose ricorso per cassazione con sei motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi e il sesto, ma ha accolto il quinto motivo relativo all'applicazione del ius superveniens del D.L. 2 marzo 2012 n.16, art.8 (convertito L. 26 aprile 2012 n.44). In conseguenza di cio' la sentenza della CTR e' stata cassata in relazione a tale profilo e la causa e' stata rinviata alla CTR dell'Abruzzo in diversa composizione per riesaminare la controversia applicando le disposizioni piu' favorevoli introdotte dall'art.8 del D.L. 16/2012. In sostanza la Corte ha confermato i principi giuridici sulla limitata portata del principio di non contestazione nel processo tributario, sulla sufficienza dell'avviso di accertamento ove consenta al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa, e sul fatto che fatture formalmente irregolari possono essere considerate inidonee a comprovare costi e diritto alla detrazione; ma ha ritenuto altresi' che la norma sopravvenuta (art.8 D.L.16/2012) si applica al caso e richiede che il giudice del rinvio verifichi, anche alla luce della nuova disciplina, se e in che misura i componenti positivi correlati ai costi contestati risultino fittizi.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione si applica anche nel processo tributario al piano probatorio, ma e' limitato quando l'atto impositivo ha gia' allegato i fatti costitutivi della pretesa
art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3,4,5
Norme di riferimento per i motivi di cassazione (vizio di motivazione, violazione di norme processuali e omessa pronuncia); la Corte ha valutato i vari profili alla luce di tali disposizioni
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 56
L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarla efficacemente
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21
La fattura, se redatta nei requisiti di forma e contenuto, rappresenta di regola il costo deducibile; l'irregolarita' formale puo' renderla inidonea
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, artt. 39 e 42
Riferimenti sulla legittimita' dell'accertamento e sull'uso di presunzioni/accertamenti induttivi quando si rilevino gravi irregolarita' nelle fatture
legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6,7,10,12
Richiamate in tema di diritti e garanzie del contribuente e del contraddittorio amministrativo; la Corte ricorda i limiti dell'obbligo di contraddittorio per i tributi non armonizzati
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 23 e art. 57
Art.23 richiede alla parte resistente di indicare le difese e le prove; tuttavia l'amministrazione fonda la pretesa su un atto impositivo preesistente e non assume un onere di allegazione piu' ampio
art. 2697 c.c.
Regola sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte conferma che quando l'amministrazione contesta fatture per inesistenza oggettiva, la fattura irregolare perde la presunzione di veridicita'
D.L. 2 marzo 2012 n. 16, art. 8 (convertito L. 26 aprile 2012 n. 44)
Ius superveniens applicabile al caso: introduce regime piu' favorevole per la determinazione dei redditi quando vi siano beni o servizi non effettivamente scambiati, e stabilisce che, in tali ipotesi, il contribuente deve provare che i componenti positivi correlati siano anch'essi fittizi; la Corte ha ritenuto che tale norma si applichi retroattivamente e pertanto ha cassato e rinviato per nuovo esame
D.L. 24 dicembre 1997 n. 537, art. 15, comma 4-bis (previgente)
Norma previgente richiamata come confronto rispetto al ius superveniens; il nuovo art.8 ha rilevanza applicativa sostitutiva ove piu' favorevole
Direttiva 2006/112/CE, art. 226
Richiamata quanto alla conformita' delle fatture ai requisiti previsti dalla normativa IVA comunitaria e come criterio sul valore probatorio della fattura
art. 366 c.p.c.
Principio di autosufficienza del ricorso in cassazione: il ricorrente deve riprodurre testualmente i passi degli atti o delle motivazioni che censura
Massime di principio
- Fatture con irregolarita' formali rilevanti (numero partita IVA errato, data mancante, integrazioni manuali sospette) possono far venire meno la presunzione di veridicita' e rendere inidonei i documenti a provare costi e diritto alla detrazione IVA
- Il principio di non contestazione (art.115 c.p.c.) vale anche nel processo tributario ma e' circoscritto al profilo probatorio e non esonera l'amministrazione dall'avere gia' allegato i fatti nell'atto impositivo
- Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; per i tributi armonizzati e in specifici casi la violazione del contraddittorio puo' incidere sulla validita' dell'atto
- Se interviene normativa piu' favorevole (ius superveniens) essa puo' applicarsi anche a fatti anteriori e mutare in modo rilevante l'onere probatorio (es.: sposta sul contribuente l'onere di dimostrare che i ricavi correlati sono anch'essi fittizi)
- In sede di cassazione non e' possibile un nuovo esame del merito probatorio: il controllo e' limitato alla correttezza giuridica e alla logicita' della motivazione del giudice di merito
- In casi di contestazione di operazioni da fatture "a rischio" e' utile produrre documentazione organica e precisa (documenti di trasporto, bolle, ordini, pagamenti tracciabili, documentazione doganale) e indicare specificamente cosa sarebbe stato aggiunto in un contraddittorio amministrativo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22112/2020 del 13/10/2020
- Sentenza civile · 13 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22001/2020 del 13/10/2020
- Sentenza civile · 13 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22002/2020 del 13/10/2020
- Sentenza civile · 13 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22003/2020 del 13/10/2020
- Sentenza civile · 13 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22004/2020 del 13/10/2020
- Sentenza civile · 13 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 22005/2020 del 13/10/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →