Sentenza n. 1833/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2025, n. 5194, non notificata e conseguentemente per l'accoglimento dell'Appello, n.r.g. 78/2025, proposto da Icts Italia a socio unico S.r.l. e, per quanto occorre possa dell'Appello n.r.g. 9387/2024, proposto da Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A., riuniti ed entrambi respinti con la detta sentenza del Consiglio di Stato 5194/2925 e per la riforma e comunque per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, sez. I, n. 3546/2024, pubblicata in data 9.12.2024, e notificata in pari data, resa all'esito del ricorso n.r.g. 2030/2024 proposto da Italpol Vigilanza S.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5194/2025, che aveva respinto gli appelli contro la sentenza del TAR Lombardia n. 3546/2024 e confermato l'annullamento dell'aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La controversia originaria riguardava una procedura negoziata indetta da una società di gestione aeroportuale per l'affidamento di servizi di sicurezza presso due aeroporti, aggiudicata all'impresa poi ricorrente per revocazione, classificatasi prima con uno scarto di 0,74 punti rispetto alla seconda classificata. La seconda classificata aveva impugnato l'aggiudicazione deducendo che la prima avrebbe dovuto essere esclusa per avere prodotto una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto dalla lex specialis e, in sede di soccorso istruttorio, un'appendice con efficacia decorrente dalla data successiva alla scadenza delle offerte. Il TAR aveva accolto il motivo e annullato l'aggiudicazione. Gli appelli della stazione appaltante e dell'aggiudicataria erano stati respinti dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5194/2025. L'aggiudicataria ha quindi proposto revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto revocatorio e violazione del divieto di ultrapetizione. Secondo la ricorrente, la seconda classificata non avrebbe contestato la legittimità del soccorso istruttorio, né la non scusabilità dell'errore relativo all'importo della cauzione, ma soltanto la decorrenza dell'efficacia dell'appendice; il Consiglio di Stato avrebbe dunque travisato il contenuto del ricorso originario, ritenendo implicitamente dedotta la questione della legittimità del soccorso istruttorio e dell'errore scusabile. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la sentenza revocanda avesse erroneamente confuso la data di formazione dell'appendice con la sua efficacia retroattiva e che tale errore avesse inciso in modo decisivo sull'esito del giudizio e sul contraddittorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ricordato che l'errore di fatto revocatorio richiede una pura e semplice errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, deve riguardare un punto non controverso sul quale la sentenza non abbia espressamente motivato, deve essere immediatamente rilevabile e decisivo, e non può consistere in un errore di giudizio, interpretazione o valutazione delle tesi difensive e delle risultanze processuali. Il Collegio ha rilevato che la sentenza revocanda aveva espressamente esaminato la questione oggi riproposta, escludendo la ultrapetizione e ritenendo che la legittimità del soccorso istruttorio e la non scusabilità dell'errore fossero questioni desumibili dal petitum, dalla causa petendi e dal contesto delle allegazioni della seconda classificata. Non si trattava quindi di una svista percettiva, ma di una precisa valutazione giuridica sulla portata delle domande e delle censure dedotte. Inoltre, la sentenza revocanda aveva puntualmente riportato i fatti relativi all'importo insufficiente della cauzione, alla richiesta di integrazione del 14 maggio 2024 e all'appendice con efficacia dalla stessa data, successiva al termine di presentazione delle offerte. Il ricorso mirava pertanto a ottenere una nuova valutazione del contenuto degli atti e della correttezza dell'interpretazione già adottata, trasformando la revocazione in un inammissibile terzo grado di giudizio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei rapporti con l'impresa seconda classificata, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori; sono state compensate nei rapporti con la stazione appaltante, costituitasi con memoria di mero stile.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile
La revocazione delle sentenze amministrative è ammessa nei casi tipici previsti dal codice di procedura civile; il giudizio si articola in una fase rescindente e, solo in caso di esito positivo, in una fase rescissoria.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore revocatorio consiste nella falsa supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o nell'erronea supposizione dell'inesistenza di un fatto positivamente risultante dagli atti, purché il fatto non sia stato controverso e l'errore sia decisivo.
art. 112 c.p.c.
Il divieto di ultrapetizione non è violato quando il giudice decide su una questione desumibile in modo inequivoco dal petitum, dalla causa petendi e dal contesto delle allegazioni, anche se non formulata con una specifica espressione tecnica.
art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023
La disciplina del soccorso istruttorio è stata richiamata nella controversia originaria con riguardo all'integrazione della cauzione provvisoria; la sentenza revocanda aveva ritenuto non ammissibile un'integrazione con efficacia decorrente da una data successiva al termine di presentazione delle offerte.
art. 106, comma 8, d.lgs. 36/2023
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata [...] la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000
La disposizione è stata ritenuta non applicabile all'appalto relativo ai settori speciali, in ragione dell'esclusione prevista dall'art. 141 del Codice dei contratti pubblici.
art. 141 d.lgs. 36/2023
Esclude l'applicazione dell'art. 106, comma 8, del d.lgs. 36/2023 agli appalti dei settori speciali, secondo quanto affermato nella sentenza revocanda.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando il giudice incorra in una pura e semplice errata o omessa percezione dell'esistenza o del contenuto materiale di un atto processuale, ponendo a fondamento della decisione un fatto documentalmente escluso oppure ignorando un fatto documentalmente provato.
- L'errore revocatorio deve riguardare un punto non controverso, non deve essere oggetto di espressa motivazione nella sentenza revocanda, deve essere immediatamente rilevabile senza interpretazioni o indagini ermeneutiche e deve risultare causalmente decisivo per la decisione.
- Non integra errore di fatto revocatorio la contestazione della qualificazione giuridica delle domande o delle difese, dell'interpretazione del petitum e della causa petendi o della valutazione compiuta dal giudice sulla portata delle allegazioni processuali: tali doglianze attengono all'errore di giudizio.
- La revocazione non può essere utilizzata come terzo grado di giudizio per sottoporre nuovamente a critica una precisa opzione interpretativa o valutativa già espressamente adottata dal giudice nella sentenza impugnata.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice fonda la decisione su una questione non formulata con autonoma veste argomentativa, ma desumibile in modo inequivoco dall'esposizione dei fatti, dal petitum e dalla causa petendi, purché la questione sia funzionale alla decisione della controversia.
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