Cassazione Penale, Ordinanza n. 16646/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena inflitta a un imputato per i reati di ricettazione e truffa, confermando nel resto la decisione del Tribunale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi, entrambi articolati come violazione di legge e vizio di motivazione, contro la ribadita affermazione di responsabilità penale per i delitti contestati. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: il giudizio di appello era stato definito con procedimento camerale non partecipato, sicché non operava l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto per l'imputato assente. Il ricorso, depositato il 6 febbraio 2025, era quindi oltre il termine di quarantacinque giorni decorrente dal deposito della sentenza di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività, rilevando che il termine di impugnazione era scaduto il 4 febbraio 2025 e che l'imputato non poteva beneficiare dell'aumento del termine previsto per l'ipotesi di assenza, poiché l'appello era stato trattato in camera di consiglio non partecipata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
richiamato come uno dei reati oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non ne affronta il merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 640 c.p.
richiamato come uno dei reati oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non ne affronta il merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
indica il termine di quaranta giorni/quarantacinque giorni per proporre impugnazione dalla data di deposito della sentenza, nel caso concreto decorrente dal deposito della decisione di appello.
art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare non si applica quando il giudizio di appello è stato trattato con procedimento camerale non partecipato e l'imputato non può essere considerato assente.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
è la base normativa della declaratoria di inammissibilità del ricorso tardivo.
art. 544, comma 3, c.p.p.
richiamato per il deposito della sentenza riservata entro il termine di legge.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la definizione del procedimento senza formalità di procedura.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la liquidazione della sanzione pecuniaria in base ai profili di colpa emergenti dall'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la tempestività dell'impugnazione va verificata con riguardo al termine ordinario decorrente dal deposito della sentenza impugnata; se il ricorso è proposto oltre tale termine, esso è inammissibile.
- L'aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto per l'imputato assente non si applica quando l'appello è stato trattato con procedimento camerale non partecipato, poiché in tale ipotesi l'imputato non può essere qualificato come assente ai fini dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva dalla tardività, la Corte può definirlo senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- In presenza di inammissibilità per ragioni processuali, la Corte di cassazione non esamina i motivi di merito relativi alla responsabilità penale o alla motivazione della sentenza impugnata.
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