Cassazione Penale, Sentenza n. 17990/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva accolto il riesame proposto in favore di Gerardo Marino e aveva annullato la convalida del sequestro preventivo del 01/08/2022 relativamente alle imputazioni provvisorie (capo d) ed e) riferite agli artt. 81 e 648-ter.1 cod. pen.). Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione dell'ordinanza del Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di riesame in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di quindici giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza. Dalla documentazione emerge che l'ordinanza è stata comunicata il 12/10/2022 e il ricorso è stato depositato il 04/11/2022, oltre il termine di quindici giorni; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Disciplina il ricorso per cassazione avverso ordinanze del tribunale, ma non richiama il termine breve di dieci giorni previsto dall'art. 311 per le misure personali; va coordinato con l'art. 585 per il termine applicabile.
art. 585 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine ordinario di quindici giorni per proporre il ricorso per cassazione contro decisioni adottate in camera di consiglio e che il termine decorre dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza.
art. 311 cod. proc. pen.
Prevede il termine di dieci giorni per le impugnazioni relative alle misure cautelari personali; la Corte chiarisce che tale termine non si applica alle ordinanze del tribunale di riesame in materia di misure cautelari reali quando si ricorre ex art. 325.
art. 81 cod. pen.
Norma sostanziale citata perché collegata alle imputazioni (concorso di persone nel reato); menzionata nel testo come riferimento alle condotte contestate, senza influire sul motivo di inammissibilità del ricorso.
art. 648-ter.1 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato contestato (autoriciclaggio); citata in relazione ai capi di imputazione per i quali era stato dispozzo il sequestro oggetto del riesame.
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di riesame in materia di misure cautelari reali è di quindici giorni ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., non di dieci giorni ai sensi dell'art. 311.
- Il dies a quo per il calcolo del termine di quindici giorni è la comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza: controllare la data effettiva di ricezione/comunicazione prima di depositare il ricorso.
- Il mancato rispetto del termine processuale per proporre ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del gravame, a prescindere dal merito delle censure sostanziali.
- Nelle impugnazioni contro provvedimenti in materia di misure cautelari reali è essenziale verificare quale disciplina dei termini risulti applicabile (art. 325 collegato con art. 585) e non assumere automaticamente il termine breve previsto per le misure personali.
- Se si contesta la motivazione o l'applicazione della legge penale da parte del tribunale di riesame, occorre tempestività nell'impugnazione per evitare la perdita del diritto a ricorrere in Cassazione.
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